Glossario ESG

Sociale (ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3, ESRS S4)

  • Comunità interessata: Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area e che sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per "comunità interessate" si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali.
  • Dialogo sociale: Tutti i tipi di negoziazione, consultazione o semplice scambio di informazioni tra i rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, le relative organizzazioni e i rappresentanti dei lavoratori su questioni di interesse comune relative alla politica economica e sociale. Può esistere come processo tripartito, con il governo quale parte ufficiale del dialogo, oppure consistere in relazioni bipartite esclusivamente tra i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza (o tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro).
  • Discriminazione: La discriminazione può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona è trattata in modo meno favorevole rispetto al modo in cui altre persone, che si trovano in una situazione analoga, sono state o sarebbero trattate, e la ragione di ciò è attribuibile a una caratteristica specifica della persona, che costituisce un "motivo oggetto di protezione". La discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra comporta svantaggi per una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche. Occorre dimostrare che un gruppo è svantaggiato rispetto a un gruppo di confronto a causa di una decisione.
  • Formazione: Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze dei lavoratori propri. Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online.
  • Forza lavoro propria/lavoratori propri: L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa ("lavoratori dipendenti") e dei lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa ("lavoratori autonomi") oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale" (codice NACE N78).
  • Incidente: Un'azione legale o una denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità, possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo.
  • Incidente connesso al lavoro: Evento derivante dal lavoro o che si verifica nel corso del lavoro e che potrebbe causare o causa lesioni o malattie. Gli incidenti possono essere dovuti ad esempio a problemi elettrici, esplosioni, incendi, tracimazioni, ribaltamenti, fughe, deflussi, rotture, scoppi, spaccature, perdite di controllo, scivolamenti, incespicamenti e cadute, movimenti del corpo in assenza di stress, movimenti del corpo in condizioni di stress, shock, traumi, violenza o molestie sul luogo di lavoro (ad esempio molestie sessuali). Un incidente che causa lesioni o malattie è spesso definito "infortunio". Un incidente che non causa lesioni o malattie ma che ha il potenziale per farlo è spesso definito "mancato infortunio", "close call", "near-miss" o "near-hit".
  • Lavoratore nella catena del valore: Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per "forza lavoro propria" si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti, sia i non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia "lavoratori autonomi", oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE N78).
  • Lavoratori non dipendenti: I lavoratori non dipendenti all'interno della forza lavoro propria di un'impresa comprendono sia i singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa ("lavoratori autonomi") sia i lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale" (codice NACE N78).
  • Lavoro forzato: Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente. Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo e comprende sia le pratiche tradizionali di semi-schiavitù sia le forme contemporanee di coercizione che prevedono lo sfruttamento del lavoro, che possono includere la tratta di esseri umani e la schiavitù moderna.
  • Lavoro minorile: Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Indica qualsiasi lavoro che: 1) è psicologicamente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e dannoso per i minori; e/o 2) interferisce con la loro scolarizzazione privandoli della possibilità di frequentare la scuola, obbligandoli ad abbandonare prematuramente la scuola, o imponendo loro di cercare di conciliare la frequenza scolastica con un lavoro eccessivamente lungo e gravoso. Per "minore" si intende una persona di età inferiore ai 18 anni. Il fatto che particolari forme di lavoro possano o meno essere definite "lavoro minorile" dipende dall'età del minore, dal tipo e dall'orario di lavoro svolto e dalle condizioni in cui è svolto. La risposta varia da un paese all'altro e da un settore all'altro. Secondo la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima, l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo né in ogni caso inferiore ai 15 anni. Possono verificarsi eccezioni in alcuni paesi in cui le economie e le strutture scolastiche non sono sufficientemente sviluppate, per cui si applica un'età minima di 14 anni. I paesi che rientrano nelle eccezioni sono specificati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in risposta a una domanda speciale del paese interessato e in consultazione con le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori. Le legislazioni nazionali possono autorizzare l'impiego in lavori leggeri di persone di età dai 13 ai 15 anni, a condizione che non danneggino la loro salute o il loro sviluppo e non pregiudichino la loro frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai 18 anni.
  • Lavoro straordinario: Numero di ore effettivamente lavorate da un lavoratore oltre all'orario di lavoro contrattuale.
  • Lesione o malattia registrabile connessa al lavoro: Lesione o malattia connessa al lavoro che provoca una delle conseguenze seguenti:
  1. 1) decesso, giorni di assenza dal lavoro, restrizioni al lavoro o trasferimento in un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza; o 2) lesioni gravi o malattie diagnosticate da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato, anche se non comportano il decesso, giorni di assenza dal lavoro, restrizioni al lavoro o trasferimento in un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza.
  • Meccanismo di reclamo: Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio. Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali nell'ambito delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici del mediatore, le agenzie per la protezione dei consumatori, gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall'impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva, compresi i meccanismi istituiti mediante la contrattazione collettiva. Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali. I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall'organizzazione, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell'organizzazione. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente i reclami, prevenendo un inasprimento dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull'efficacia del dovere di diligenza dell'organizzazione da coloro che ne sono direttamente interessati. Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci, i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l'organizzazione valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa.
  • Molestie: Una situazione in cui un comportamento indesiderato connesso a un motivo oggetto di protezione contro la discriminazione (per esempio il genere ai sensi della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio28) è adottato allo scopo e con l'effetto di ferire la dignità di una persona e/o creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo
  • Pari opportunità: Un accesso equo e non discriminatorio delle persone a opportunità di istruzione, formazione, occupazione, sviluppo della carriera ed esercizio dei poteri, senza essere svantaggiate sulla base di criteri quali il genere, la razza o l'origine etnica, la nazionalità, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
  • Parità di trattamento: Il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto dell'Unione che presuppone che situazioni comparabili o le parti che si trovano in situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo. Nel contesto dell'ESRS S1, il termine "parità di trattamento" si riferisce anche al principio di non discriminazione, in base al quale è proibita qualunque discriminazione diretta o indiretta fondata su criteri quali il sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
  • Protezione sociale: Insieme di misure volte a ridurre e prevenire la povertà e la vulnerabilità durante l'intero ciclo di vita.
  • Salario: Salario lordo, a esclusione delle componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi e delle indennità, a meno che siano garantite.
  • Salario adeguato: Salario che consente di soddisfare le esigenze del lavoratore e della sua famiglia alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali.
  • Utilizzatori finali: Individui che in ultima istanza utilizzano o sono destinati a utilizzare un determinato prodotto o servizio.