ASSOCIAZIONE

Giovani imprenditori


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 Noi, Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo

 
Siamo una componente autonoma dell'associazionismo imprenditoriale perché portatori di tratti distintivi, maturati nella storia ormai più che trentennale del nostro Movimento.
 
In particolare:
 
il metodo del confronto aperto, franco, strumento fondamentale di valorizzazione delle idee, di reciproco arricchimento e di accordo trasparente;
 
l'aspirazione a essere classe dirigente del futuro, sia nella rappresentanza di categoria che nella società, attraverso la tensione costante all'autoformazione e al miglioramento;
 
la presenza attiva nell'associazionismo, consapevoli che la partecipazione è opportunità fondamentale per imprese e imprenditori ma che può essere colta solo apprendendone le regole e interiorizzandone i valori.
 
Crediamo
 
in una società capace di rinnovarsi costantemente
 
nell'impresa come fondamentale "agente di modernizzazione";
 
nella relazione di reciproco arricchimento tra imprese e società per uno sviluppo sostenibile;
 
nell'agire quotidiano dell'imprenditore in modo etico e responsabile;
 
nell'impegno per promuovere "cultura d'impresa" come punto primario di riferimento per la costruzione di  una civile convivenza e per la crescita della ricchezza sociale.
 
Dunque: assunzione di responsabilità nel rischio, merito, efficienza, efficacia, rendicontazione, orientamento al mercato.

 

  

Regolamento
approvato in Assemblea privata del Gruppo Giovani Imprenditori 21 marzo 2022 e
ratificato da parte del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo il 12 ottobre 2022

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E ATTIVITÀ DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

 

Art. 1 – Costituzione
1. Nell'ambito di Confindustria Bergamo e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori come previsto dall'art. 16 dello Statuto. Esso aderisce agli Organismi Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.
2. Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

 

Art. 2 – Scopi
Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Bergamo, persegue i seguenti scopi:
a) sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
b) sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
c) approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche e aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
d) accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
e) stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Bergamo e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori.

 

Art. 3 – Attività
Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente e, in particolare:
a) organizza convegni, incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale degli iscritti;
b) sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Bergamo e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
c) istituisce, ove necessari, gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
d) promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
e) stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

 

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori
1. Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.
2. In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenza l'appartenenza a Confindustria Bergamo.

 

TITOLO II
APPARTENENZA AL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

 


Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza
1. L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.
2. Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Bergamo possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengano alle seguenti categorie:
a) titolare, legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto fra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti d'impresa con poteri qualificati per settori fondamentali dell'attività aziendale;
b) quadri con ruolo strategico nell'azienda di appartenenza (in questo caso la richiesta di adesione deve essere controfirmata dalla stessa azienda);
c) figli del titolare, che possano dimostrare di ricoprire un incarico ovvero una funzione all'interno dell'attività aziendale;
d) figli del titolare che siano partecipi dell'attività aziendale ma con diritto limitato al solo elettorato attivo.
3. È limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.
4. Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 12 mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Bergamo, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6 – Modalità di ammissione
Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Bergamo.

 

Art. 7 – Quota di iscrizione
1. È facoltà del Gruppo istituire una quota di iscrizione collocando la determinazione di tale quota all'interno del bilancio di Confindustria Bergamo.
2. La determinazione dell'importo della quota sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza
1. L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:
a) al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo sia negli Organismi Regionali e Nazionali; in tal caso non potranno essere assunte nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
b) per dimissioni;
c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
d) per inadempienza nel pagamento della quota di iscrizione (ove prevista) di almeno tre anni;
e) per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria Bergamo su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo, motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.
2. La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione del Presidente.

 

TITOLO III
GOVERNANCE

 


Art. 9 – Organi
Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vicepresidenti;
e) la Commissione elettorale e verifica poteri.


Capo primo – ASSEMBLEA


Art.10 – Convocazione e validità
1. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno quando è convocata per tutti gli eventuali adempimenti organizzativi ma con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato. Si riunisce altresì in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli iscritti che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria conserva in ogni caso i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione al Gruppo. La regolarizzazione contributiva della quota deve avvenire non oltre cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
5. Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.
6. Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.
7. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli iscritti, e in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

 

Art.11 – Competenze
Spetta all'Assemblea:
a) eleggere il Presidente e i Vicepresidenti;
b) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
c) ampliare, in caso di motivata necessità, i membri del Consiglio Direttivo;
d) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
e) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria Bergamo;
f) approvare il Bilancio o il rendiconto economico (ove previsto);
g) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota di iscrizione (ove prevista);
h) determinare, in occasione della riunione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il numero dei Consiglieri su proposta del Presidente uscente;
i) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame, come indicato nel primo comma dell'articolo 10.

 

Art. 12 - Modalità di votazione
1. Il voto è capitario: ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto a un voto. Non è ammesso in nessun caso il voto per delega.
2. Gli iscritti da meno di un anno non hanno diritto di voto.
3. Il Presidente determina in sede di convocazione o in un momento successivo, ma comunque entro un giorno dalla data dell'Assemblea, le modalità di votazione, tranne nei casi di delibere concernenti persone per le quali si procede inderogabilmente mediante scrutinio segreto.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo, per i quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni non si tiene conto degli astenuti.

 

Capo secondo – CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 13 – Composizione e Mandato
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, dai Vicepresidenti e da un minimo di quattro membri.
2. I Consiglieri durano in carica due anni e sono successivamente rieleggibili fino ad ulteriori tre bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.
3. È possibile invitare da parte del Presidente – anche in via permanente – l'ultimo Past President del Gruppo e altre persone. Tutti gli invitati sono privi di diritto di voto.

 

Art. 14 – Requisiti di candidatura
1. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea, che non compiano più del trentottesimo anno di età nell'anno solare di elezione e che rispettino i requisiti indicati nell'articolo 5, comma 2.
2. Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto - anche via posta elettronica a cui deve seguire formale conferma di ricezione da parte della Segreteria - almeno trenta giorni prima dell'Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 24, comma 2, lettera a).

 

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio
1. Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi. Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungano il numero previsto dall'articolo 13, il Presidente – all'apertura dell'Assemblea elettiva - sollecita i convenuti ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature. Ove ciò non accada, si procede in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute.
2. Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista sono considerate nulle. Sono eletti i candidati che, in relazione al numero di seggi determinati dall'Assemblea, ottengono il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio diretto tra i candidati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

 

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a un giorno prima della riunione.
2. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso inutilmente tale termine, vi potrà provvedere il Vicepresidente più anziano di età.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, e in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente del Gruppo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati di eventuali votazioni; (b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e all'eventuale votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Il voto non è delegabile.

 

Art. 17 – Competenze
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
b) sostituire, su proposta del Presidente, un Vicepresidente in caso di decadenza o dimissioni;
c) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Bergamo, negli Organi Regionali e Nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
d) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di rappresentanti del Gruppo;
e) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti, in ogni caso iscritti al Gruppo, anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
f) nominare, su proposta del Presidente, Consiglieri incaricati dell'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche;
g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di iscritto derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza;
h) deferire gli iscritti al Collegio dei Probiviri di Confindustria Bergamo;
i) nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri;
j) nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo (ove previsto).

 

Art. 18 – Dimissioni e decadenza
1. Le dimissioni di Consiglieri e di rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e, in caso di motivata necessità, possono essere sostituiti. In tal caso, oltre che per dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo e in ogni altro caso di decadenza, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due iscritti mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove elezioni a integrazione in occasione della prima Assemblea utile.
3. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua del mandato. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi dal verificarsi della perdita della metà dei Consiglieri.

 

Capo terzo - PRESIDENTE


Art. 19 – Requisiti di candidatura
1. Costituiscono requisiti minimi e inderogabili per l'accesso alla carica di Presidente:
a) iscrizione da almeno ventiquattro mesi al Gruppo maturata alla data dell'Assemblea, e partecipazione attiva alla vita del Gruppo stesso;
b) età non superiore ai 38 anni compiuti nell'anno solare di elezione;
c) posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;
d) doppio inquadramento secondo le disposizioni del Titolo IV, Capo II, Sezione A, del Regolamento Unico per il Sistema.
2. È inoltre vietata la contestuale candidatura alla carica di Consigliere.

 

Art. 20 – Modalità di candidatura
1. Non meno di sessanta giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente comunica l'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.
2. La comunicazione deve contenere:
a) la data di convocazione dell'Assemblea elettiva;
b) l'invito a presentare le candidature alla carica di Presidente del Gruppo, corredate da relativo programma e dall'indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti;
c) l'invito a presentare le candidature alla carica di membro del Consiglio Direttivo, quando ricorre la scadenza dell'organo;
d) l'indicazione del termine di quaranta giorni dalla data dell'Assemblea entro cui le candidature devono essere trasmesse alla Segreteria del Gruppo.
3. La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è nominata da Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo la comunicazione del Presidente di avvio delle procedure di rinnovo delle cariche.
4. La Segreteria del Gruppo deve:
a) trasmettere alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri le candidature alla carica di Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo, per le verifiche di cui all'art. 24, comma 2, lettera a) del presente Regolamento;
b) provvedere a comunicare, non meno di venti giorni prima della data dell'Assemblea, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute alla carica di Presidente del Gruppo, unitamente ai rispettivi programmi e all'indicazione dei nominativi dei Vicepresidenti, nonché delle candidature alla carica di membri del Consiglio Direttivo, quando ricorre la scadenza dell'organo;
c) provvedere, in conformità con le disposizioni del Regolamento Nazionale dei Giovani Imprenditori, di norma quindici giorni prima dell'elezione, a trasmettere alla Commissione Verifica Poteri Nazionale – per il tramite della Segreteria Nazionale – la documentazione relativa alle candidature per la carica di Presidente del Gruppo, inclusa la documentazione aziendale che attesti una responsabilità di gestione di grado rilevante, l'attestazione di doppio inquadramento dell'impresa di appartenenza, l'autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il parere dei probiviri dell'Associazione.

 

Art. 21 – Elezione e durata in carica
1. Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Si computano, invece, le schede nulle. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due o più candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e Presidente è eletto il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo. Un'ulteriore rielezione per un solo quadriennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a un mandato.
3. La durata della carica è fissa e non può essere prorogata.
4. La carica di Presidente del Gruppo è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento definitivo - il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità anagrafica, il quale assume la carica di Presidente facente funzione. L'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro i quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale. Acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

 

Art. 22 – Attribuzioni del Presidente
1. Al Presidente spetta:
a) la rappresentanza del Gruppo all'Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale;
b) la rappresentanza del Gruppo negli organi direttivi di Confindustria Bergamo, secondo le disposizioni statutarie;
c) la rappresentanza del Gruppo presso tutti gli organismi esterni a Confindustria Bergamo, secondo le disposizioni statutarie;
d) la proposta al Consiglio Direttivo per la sostituzione di un Vicepresidente (in caso di dimissioni o decadenza), degli eventuali Consiglieri incaricati, del Tesoriere (ove presente) e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Bergamo;
e) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) il coordinamento dell'attività del Consiglio Direttivo e la verifica dell'attuazione delle sue deliberazioni;
g) la predisposizione della relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vicepresidenti

 


Capo quarto - VICEPRESIDENTI


Art. 23 - Vicepresidenti
1. I Vicepresidenti sono eletti dall'assemblea insieme al Presidente, in numero variabile fino a quattro.
2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e ad essi possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente. Possono inoltre costituire Commissioni con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.
3. I Vicepresidenti durano in carica quattro anni e decadono insieme al Presidente che li ha proposti. Sono successivamente rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo a quello della nomina.
4. In conformità con l'art. 17, lettera c), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio Direttivo conferisce, su proposta del Presidente, a un Vicepresidente la delega a rappresentare il Gruppo nell'Assemblea Nazionale dei Giovani Imprenditori. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Nazionale - per il tramite della Segreteria nazionale - la necessaria documentazione, inclusa quella che attesti una responsabilità di grado rilevante, oltre alla autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e al verbale di nomina.
5. Il Vicepresidente più anziano d'età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.
6. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vicepresidente, è comunque competenza del Consiglio Direttivo la relativa sostituzione, su proposta del Presidente.

 

Capo quinto – COMMISSIONE ELETTORALE E VERIFICA POTERI


Art. 24 – Composizione e attribuzioni
1. La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è composta da tre iscritti effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.
2. La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo la comunicazione da parte del Presidente dell'avvio delle procedure di rinnovo delle cariche. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti e ha i seguenti compiti:
a) accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento.
b) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
c) provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.
3. Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Bergamo.
4. I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere del Gruppo e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

 

Capo sesto - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

 

Art. 25 - Disposizioni generali e incompatibilità
1. Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.
2. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
3. Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.
4. Al fine di consentire al maggior numero possibile di iscritti di partecipare attivamente alla vita associativa, va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.
5. Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

 

Capo settimo - SEGRETERIA E TESORIERE

 

Art. 26 – Segreteria
1. Alla Segreteria del Gruppo provvede Confindustria Bergamo con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.
2. Il Segretario collabora con gli organi direttivi del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

 

Art. 27 – Tesoriere
1. Il Tesoriere, ove previsto, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Tesoriere dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI DIVERSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Art. 28 - Scioglimento del Gruppo
L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera e), e dall'ultimo comma dell'art. 12.

 

Art. 29 – Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo.

 

Art. 30 – Rinvio allo Statuto di Confindustria Bergamo e controversie
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Bergamo, nel Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Bergamo e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.
2. Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunciano inappellabilmente i Probiviri di Confindustria Bergamo.


Art. 31 – Disposizione transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo.
2. Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso. Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo delle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al citato articolo 5.

 

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L'adesione al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo è gratuita, ed è disciplinata dagli artt. 5-8 del Regolamento. 

 

Art.5 – Requisiti per l’appartenenza

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale. Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Bergamo che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

  • i figli degli imprenditori o soci di imprese, purché siano partecipi o a conoscenza dell’attività aziendale;
  • un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta a Confindustria Bergamo, individuato all’interno delle figure previste dai commi II e III dell’articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali “ad negotia” che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell’impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 12 mesi, anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Bergamo, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l’esclusione di elettorato attivo e passivo.

 

Art.6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Bergamo.

 

Art. 7 – Quota associativa

E’ facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all’interno del bilancio di Confindustria Bergamo.

L’eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell’importo sarà deliberata dall’Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Cessazione dell’appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

  • al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
  • per dimissioni;
  • per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
  • per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste);
  • per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria Bergamo su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.