Patto di riservatezza menu

Tribunale di Bergamo - sentenza n. 218 del 15 aprile 2021 - Estensore Dott.ssa Monica Bertoncini

 

(patto di riservatezza in corso di rapporto di lavoro – obbligo di fedeltà – art. 2105 cod. civ. - legittimità – mancata sottoscrizione del patto – successiva riorganizzazione aziendale).

Le specifiche esigenze aziendali di lecita protezione del relativo patrimonio, anche immateriale, che richiedono, nei confronti di alcuni dipendenti “chiave”, la sottoscrizione di un patto di riservatezza (mera espressione di un obbligo che la legge -art. 2105 c.c.- pone a carico del dipendente) al fine di verificare la concreta dimostrazione della immutata fedeltà del prestatore, nulla hanno a che vedere con atteggiamenti ritorsivi o mobbizzanti e la successiva riorganizzazione aziendale, derivante anche dal rifiuto di sottoscrizione del patto di riservatezza, non può considerarsi, sussistendone i presupposti di legge, illegittima.