Con la deliberazione n. 385/2025/R/eel l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente ARERA ha approvato la modifica del Codice di Rete di Terna che aggiorna l’allegato A72 relativo alla procedura per la riduzione della generazione distribuita (cosiddetta procedura RiGeDi) ai fini di garantire e tutelare la sicurezza di gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia.
Il provvedimento nasce dall’esigenza di superare l’obsolescenza e l’inaffidabilità dell’attuale sistema di teledistacco degli impianti di produzione di energia basata sulla tecnologia GSM/GPRS e di rendere più efficace e tempestiva la modulazione o il distacco degli stessi impianti in situazioni critiche di esercizio della rete elettrica.
Conseguentemente si prevede che tutti i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili (fonti eolica e fotovoltaica) alimentati in Media Tensione con potenza nominale uguale o superiore a 100 kW - siano essi di nuova installazione che già in esercizio - siano obbligati ad installare il “Controllore Centrale d’Impianto (CCI)” con funzionalità PF2 (“Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO”), secondo le prescrizioni dell’Allegato O alla Norma CEI 0-16.
Per gli impianti nuovi il CCI con PF2 deve essere installato e attivato al momento dell’entrata in esercizio, pena la sospensione della procedura di connessione da parte del distributore locale.
Per gli impianti già in esercizio, invece, viene stabilito l’obbligo di adeguamento:
- entro il 28 febbraio 2026 per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW;
- entro il 28 febbraio 2027 per quelli da 500 kW incluso a 1 MW;
- entro il 31 marzo 2027 per quelli da 100 fino a 500 kW.
A seguito dell’avvenuto adeguamento dell’impianto, il produttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’impresa di distribuzione cui l’impianto è connesso (Enel Distribuzione S.p.a. per la provincia di Bergamo) e a sottoscrivere il nuovo regolamento d’esercizio trasmesso dalla stessa, allegando altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal responsabile tecnico della ditta installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’albo e attestante che il sistema è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 0-16.
Le imprese distributrici, da parte loro, devono adeguare le proprie infrastrutture di comunicazione entro il 28 febbraio 2026, informare i produttori per iscritto entro il 30 settembre 2025 e verificare da remoto e con sopralluoghi a campione il corretto adempimento entro due mesi dal ricevimento della comunicazione.
La delibera ARERA n. 385/2025 prevede altresì che, superati i termini di cui sopra, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - G.S.E. provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi eventualmente percepiti dagli impianti obbligati e l’applicazione delle convenzioni di ritiro dedicato per gli impianti non incentivati fino al momento dell’avvenuto adeguamento dei medesimi (ricevimento della comunicazione da parte del distributore di avvenuto adeguamento) oltre a prevedere la possibilità di iniziative sanzionatorie dirette da parte della stessa ARERA.
I titolari di impianti eolici e fotovoltaici obbligati di potenza compresa tra 500 kW e 1 MW che inviano all’impresa distributrice competente la comunicazione di avvenuto adeguamento dell’impianto hanno diritto ad un premio riconosciuto entro 3 mesi (a condizione che le verifiche di corretto funzionamento o il sopralluogo abbiano avuto esiti positivo) pari a :
- € 10.000,00 entro e non oltre il 28 febbraio 2026;
- € 7.500,00 tra il 01 marzo 2026 e il 30 giugno 2026;
- € 5.000,00 tra il 01 luglio 2026 e il 31 ottobre 2026;
- € 2.500,00 tra il 01 novembre 2026 e il 28 febbraio 2027.
Per gli impianti di potenza compresa tra 100 kW e 500 kW, invece, i premi ammontano a:
- € 7.500,00 entro e non oltre il 31 marzo 2026;
- € 5.625,00 tra il 01 aprile 2026 e il 31 luglio 2026;
- € 3.750,00 tra il 01 agosto 2026 e il 30 novembre 2026;
- € 1.875,00 tra il 01 dicembre 2026 e il 31 marzo 2027.
Circolari e news precedenti: Circolare 16 marzo 2017 n. 168; circolare 20 marzo 2015 n. 160 e circolare 29 agosto 2014 n. 458