Tassi usura (legge 108/1996)

Legge 108/1996 (Usura) - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi

 

La legge 7 marzo 1996 n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni di mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Ai fini della determinazione della soglia usuraria, il D.L. 13.5.2011 n. 70 prevede che la soglia usuraria sia calcolata incrementando il tasso effettivo globale medio del 25% e aggiungendo 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Il nuovo meccanismo di calcolo si applica dal 14 maggio 2011.

Le rilevazioni sono disponibili sul sito della Banca d'Italia.