Tribunale di Bergamo sentenza n. 481 del 28 giugno 2018
Anche se fatta valere, in prima occasione, a distanza di circa vent’anni dalla sottoscrizione del contratto di agenzia (con conseguente ed importante mutamento della situazione del preponente), è valida ed efficace la clausola inserita nel menzionato contratto, la quale esclude dall’oggetto del rapporto (e dal conseguente diritto alla provvigione) determinate categorie di clienti, purché la stessa sia redatta in modo chiaro, specifico e determinato e purché sia fornita all’agente una elencazione esaustiva dei soggetti esclusi dal rapporto e riservati alla mandante. Per tutti gli ulteriori affari trattati e/o conclusi dall’agente, quest’ultimo ha invece diritto a percepire le provvigioni maturate, tanto che il mancato riconoscimento di tali corrispettivi da parte della preponente costituisce inadempimento idoneo a determinare, di per sé, la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, con conseguente diritto dell’agente a percepire tutte le indennità di fine rapporto quali l’indennità di mancato preavviso, il c.d. FIRR e l’indennità suppletiva di clientela.