18
set
2020
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
AMBIENTE. ECONOMIA CIRCOLARE E NORME IN MATERIA DI RIFIUTI. NEL NUOVO DECRETO MOLTE NOVITÀ PER TUTTE LE IMPRESE
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Meloncelli Monica
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- modificata in moltissimi punti della Parte IV del D.Lgs. 152/06, cioè quella che dispone tutti gli obblighi oggi vigenti in materia di rifiuti e di imballaggi. Nell’ottica dell’azione europea improntata verso un sistema economico più circolare e sostenibile, vengono introdotte nuove disposizioni per promuovere il riutilizzo dei rifiuti e la loro minore produzione ma anche un nuovo e più efficiente sistema di controllo dei flussi e dei soggetti coinvolti e molte novità in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR) e nuovi consorzi obbligatori di recupero come lo sono il Conai per gli imballaggi e i Consorzi sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). Tuttavia, per l’applicazione in concreto di queste importanti e rilevanti novità sarà necessario attendere l’emanazione di specifici Decreti Ministeriali;
- modificate alcune delle definizioni in materia di rifiuti; tra queste, quella di “deposito temporaneo” viene meglio definita e razionalizzata, confermando però nella sostanza la definizione oggi nota;
- riscritto il sistema di tracciabilità dei rifiuti con il nuovo articolo 188 bis che si va ad inserire nel testo del D. Lgs 152/06; perno del sistema sarà il Registro Elettronico Nazionale (REN) sotto il controllo del Ministero dell’Ambiente. Il registro elettronico sarà obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti pericolosi e nel ciclo dei rifiuti non pericolosi di origine industriale e artigianale, compresi i produttori iniziali. Al momento però nulla cambia perché occorrerà attendere un apposito decreto Ministeriale che definirà le modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta dei nuovi strumenti elettronici e le date di operatività del nuovo sistema. Fino ad allora le aziende useranno i registri e formulari attualmente in uso;
- Sostituiti i testi degli articoli di legge che disciplinano il registro di carico e scarico e il formulario d’identificazione per il trasporto rifiuti (artt. 190 e 193 D. Lgs.152/06) ma confermando le istruzioni di compilazione e i formati oggi in essere (DM 145/1998 e DM 148/1998) fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di cui al punto 3;
- modificato il tempo di conservazione dei registri e formulari (quelli oggi in essere) compilati che viene ridotto da 5 a 3 anni;
- confermata fino all’adozione del nuovo sistema elettronico di cui al punto 3 la gestione del Formulario d’identificazione per il trasporto rifiuti in 4 copie. La trasmissione della quarta copia al Produttore del rifiuto può essere sostituita dalla trasmissione telematica via pec (procedura già possibile da tempo) purché il documento originale venga comunque trasmesso al produttore entro 90 giorni o venga conservato dal trasportatore;
- Esentati dall’obbligo di redazione del Formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati in conto proprio dal Produttore degli stessi quando non siano superiori a 5 volte all’anno e non eccedano le quantità di 30 kg/giorno oppure 30 litri/giorno.