Lavoro e previdenza

11

mag

2016

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI - L. 68/99: ESONERO PARZIALE AUTOCERTIFICATO RELATIVO AGLI ADDETTI IMPEGNATI IN LAVORAZIONI CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UN TASSO DI PREMIO AI FINI INAIL PARI O SUPERIORE AL 60X1000

LAVORO E PREVIDENZA

Per info

Andrea Nava
Tel. 035 275 238
Mariani Marina
Tel. 035 275 236

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato in data 2 maggio 2016, sulla pagina “pubblicità legale” del proprio sito internet, il Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 con le modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (art. 5, comma 3 bis, L. 68/99, - comma introdotto dall’Art. 5, comma 1 lett. b, del D.Lgs. 151/2015). Nel rimandare ad una successiva circolare l'approfondimento sui contenuti del Decreto Interministeriale, sulle modalità di effettuazione della certificazione e di versamento del contributo esonerativo (pari a 30,64 euro al giorno lavorativo), si evidenzia che l'esonero autocertificato è compatibile con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ex Art. 5, comma 3, L. 68/99 a condizione che la quota di esonero autorizzata complessivamente non superi la quota percentuale massima del 60% della quota di riserva e che non possono ricorrere all'esonero autocertificato i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15-35 dipendenti.


Si allega:

  • una breve nota riassuntiva contenente anche alcuni aspetti del tema in oggetto aventi influenza sulla presentazione del prospetto informativo in scadenza al 15 maggio 2016
  • il testo del Decreto
  • la relativa Circolare ministeriale