05
mag
2023
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE LAVORO. NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
Per info
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214 r.cavalleri@confindust...
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262 r.fiandri@confindustri...
- SORVEGLIANZA SANITARIA: l’art. 18 comma 1 lettera a), riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, viene così riscritto: “a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”; all’art. 25 comma 1 concernente gli obblighi del medico competente, sono inserite le seguenti lettere: e-bis) “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”; n-bis) “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.
- LAVORATORI AUTONOMI E DATORI DI LAVORO UTILIZZATORI: all’art. 21, tra gli obblighi posti in capo ai componenti dell'impresa familiare, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del c.c., ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e i piccoli commercianti, si aggiunge l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del Titolo III; all’art. 73 viene aggiunto il comma 4-bis “Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”: pertanto l’obbligo di formazione e addestramento specifico previsto per le attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi, si applica anche laddove fosse il datore di lavoro a farne uso.
- NOLEGGIO E CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE: all’art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) comma 2 il secondo periodo viene così sostituito “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.”.