Per porre rimedio alle situazioni di pericolo crescente e di responsabilità connesse agli appalti, il legislatore e’ più volte intervenuto per disciplinare i ruoli dei vari soggetti interessati, dai committenti agli esecutori di lavori, dai prestatori di servizi ai fornitori di prodotti ed attrezzature.
In particolare al datore di lavoro committente spetta il ruolo di garanzia sulla prevenzione degli infortuni derivanti dai rischi interferenziali tra le proprie attività e quelle degli esecutori, prestatori e fornitori. Lo stesso datore di lavoro elabora un Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), da allegare ai contratti di appalto e d'opera, e stima i costi della sicurezza relativi, i quali, nell'appalto pubblico, non sono soggetti a ribasso.
Il recente ampliamento dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 (infortuni sul lavoro e reati ambientali) comporta particolari rischi nel caso di una gestione approssimativa di tali rapporti esponendo l’azienda a misure cautelari interdittive disposte dalla Procura sin dalla fase delle indagini nonché a rilevanti sanzioni pecuniarie.