10
lug
2026
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
GREENWASHING: CHIARIMENTI SULLA GESTIONE DELLE "VECCHIE SCORTE".
Per info
Sala Francesca
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Fiandri Roberto
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A seguito della pubblicazione della Direttiva (UE) 2024/825 relativa alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (ECGT) e del relativo recepimento mediante il D.Lgs. 20/2026, che modifica il Codice del Consumo, segnaliamo la pubblicazione del documento “Common understanding on old stock situations” dedicato alla gestione delle cosiddette "vecchie scorte" (old stock).
Il documento è stato predisposto dal Consumer Protection Cooperation Network (CPC Network), la rete che riunisce le autorità nazionali competenti per l'applicazione della normativa europea a tutela dei consumatori, con l'obiettivo di favorire un approccio uniforme nell'attività di controllo durante la fase iniziale di applicazione della ECGT. Il documento non costituisce un’ interpretazione giuridicamente vincolante della Direttiva, ma rappresenta una “common understanding” condivisa dalle autorità del CPC Network, finalizzata a promuovere un approccio uniforme nella gestione delle situazioni transitorie relative alle "vecchie scorte". Esso definisce quindi una serie di principi che chiariscono le aspettative nei confronti delle imprese e orientano l'attività di controllo delle autorità competenti.
Le indicazioni riguardano le situazioni in cui prodotti o imballaggi recanti dichiarazioni ambientali o etichette di sostenibilità, realizzati, ordinati, distribuiti o già presenti sul mercato prima del 27 settembre 2026, potrebbero non essere conformi alle nuove disposizioni. Il documento si applica non solo alle dichiarazioni riportate sul prodotto o sull'imballaggio, ma anche a quelle presenti su siti internet, piattaforme digitali, pubblicità e altri strumenti di comunicazione commerciale.
Di seguito una sintesi dei principi riportati nel documento:
- adeguamento tempestivo delle imprese: la presenza di "vecchie scorte" non esonera le imprese dall'obbligo di conformarsi alla nuova disciplina. Le imprese sono pertanto tenute ad attivarsi tempestivamente per rendere conformi le proprie dichiarazioni ambientali;
- attività di controllo proporzionata alle difficoltà transitorie: qualora le imprese dimostrino di trovarsi ad affrontare effettive difficoltà transitorie nella gestione delle "vecchie scorte", le autorità potranno adottare un approccio progressivo ai controlli, valutando caso per caso la gravità della situazione, le caratteristiche dell'impresa e gli sforzi concretamente intrapresi per adeguarsi alla normativa;
- valutazione delle limitazioni pratiche: nello svolgimento delle attività di controllo, le autorità potranno tenere conto delle difficoltà oggettive che possono rallentare l'adeguamento delle imprese, quali i cicli di produzione degli imballaggi, i quantitativi di merce già prodotti o ordinati, i vincoli della catena di approvvigionamento, la durata di conservazione dei prodotti e la concreta fattibilità tecnica delle misure correttive;
- adozione di misure ragionevoli e proporzionate: le imprese dovranno dimostrare di aver intrapreso azioni concrete per conseguire la conformità, quali l'aggiornamento delle comunicazioni online e dei materiali promozionali, l'adeguamento dei futuri imballaggi, l'adozione di eventuali soluzioni correttive e il mantenimento di adeguata documentazione delle attività svolte;
- esclusione di misure sproporzionate: salvo casi particolari, le autorità dovrebbero evitare di richiedere il ritiro o la distruzione delle vecchie scorte qualora tali misure risultino eccessivamente onerose o comportino inutili impatti ambientali;
- priorità alla conformità: almeno nella fase iniziale di applicazione della normativa, l'attività di controllo dovrebbe essere orientata principalmente a favorire l'adeguamento delle imprese, attraverso attività informative, richieste di chiarimenti e concessione di termini ragionevoli per l'adozione delle misure correttive, piuttosto che all'immediata irrogazione di sanzioni.
Si evidenzia, tuttavia, che, nel caso dell'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell'esercizio delle proprie competenze, manterrà piena discrezionalità nel definire le modalità di controllo e di applicazione della disciplina.
Si segnala, infine, che la Commissione europea ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ relative alla Direttiva (UE) 2024/825 (ECGT).
