Energia

13

ott

2017

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

REGIONE LOMBARDIA: NUOVE RESTRIZIONI ALL'USO DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA

AMBIENTE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Sanzioni: da € 200 a € 1.000 (parte V del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi della recente D.G.R. n. X/7095 del 18 settembre 2017 della Regione Lombardia è stabilito il divieto di nuove installazioni di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni emissive peggiori a quelle riportate nella Tabella 1 (Classificazione ambientale dei generatori di calore) dell’Allegato 2 alla DGR n. X/5656 del 03 ottobre 2016 per le seguenti classi di generatori:

  • 3 stelle per quelli installati a partire dal 01.10.018;
  • 4 stelle per quelli installati a partire dal 01.01.2020.

Lo stesso provvedimento sopracitato prevede altresì la possibilità di mantenere regolarmente in esercizio i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni emissive non peggiori a quelle riportate nella Tabella 1 di cui sopra per le corrispondenti classi di appartenenza:

  • 2 stelle per quelli che saranno in esercizio dal 01.10.018;
  • 3 stelle per quelli che saranno in esercizio dal 01.01.2020.

Infine la DGR X/7095 stabilisce che a partire dal 01.10.2018 nei generatori di calore alimentati a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW sia consentito solo l’utilizzo di pellets che rispettino le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. 152/2006 (“Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti”) e sia inoltre certificato come conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (da comprovare mediante la conservazione della documentazione di riferimento da parte dell’utilizzatore).