Con la recente delibera 570/2012/R/efr del 20 dicembre 2012 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha rivisitato le modalità applicative del meccanismo dello scambio sul posto - previsto per gli impianti di produzione energetica a fonti rinnovabili fino a 200 kW in convenzione con il GSE - con l’obiettivo di ridurre le distorsioni e le cosiddette incentivazioni implicite al fine di contenere gli oneri generali di sistema che finiscono nella bolletta dell’energia elettrica di tutti gli utenti.
Infatti la AEEG sottolinea come, con il meccanismo vigente già da qualche anno, al titolare dell'impianto con lo scambio sul posto, oltre alla compensazione tra energia immessa in rete in una data ora e energia prelevata in altra ora, vengono restituite anche alcune componenti tariffarie (tra cui gli oneri di sistema), il cui peso viene posto a carico delle bollette del resto dei clienti finali del sistema elettrico.
In sostanza viene introdotto, in via transitoria per il 2013 solo per gli impianti di potenza nominale compresa tra 20 kW e 200 kW in regime di scambio sul posto, un limite massimo annuale diversificato per fonte rinnovabile per la componente del contributo in conto scambio relativa al rimborso degli oneri generali di sistema (Tabella 1 dell’Allegato alla Delibera 570/2012).