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28

apr

2016

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

MEZZI DI TRASPORTO. CQC PER DOCUMENTAZIONE. RINNOVO DI VALIDITÀ. SCADENZA 9 SETTEMBRE 2016.

TRASPORTI

Per info

Fiammarelli Michela
Tel. 035 275 380

Il D. Lgs. 286/2005 e successive modifiche ed integrazioni ha disciplinato la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di veicoli dotati di cronotachigrafo adibiti al trasporto di merci e passeggeri nell’ambito dei paesi UE e SEE, recependo nel nostro ordinamento la direttiva 2003/59/CE.

Per i conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E è necessario possedere anche la carta di qualificazione del conducente, denominata CQC.

Coloro che hanno conseguito la patente C o C+E, rilasciata non oltre la data del 9 settembre 2009, hanno potuto richiedere la CQC per "documentazione"ossia in esenzione dall’obbligo di frequentare corsi di qualificazione iniziale e sostenere l’esame

Il prossimo 9 settembre scadono di validità le CQC per il trasporto di merci ottenute proprio  per “documentazione”.

Il conducente avrà quindi l'obbligo di frequentare un corso di formazione periodica (35 ore) entro la scadenza prorogata al 9 settembre 2016 e potrà presentare la domanda di rinnovo della patente CQC all’Ufficio provinciale della Motorizzazione, in prossimità della scadenza sopra richiamata.

Il termine di validità dei 5 anni che sarà trascritto sulla patente CQC in corrispondenza del codice unionale “95” (o sulla carta di qualificazione del conducente per i conducenti con patente non italiana) viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.

Si invitano le imprese a verificare la situazione dei propri autisti in tempo utile per evitare le sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida con patente o con altra abilitazione professionale scaduti di validità (sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro e fermo amministrativo del veicolo di 3 mesi) e le ulteriori conseguenze alla normale attività aziendale.