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11

mar

2016

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ETS: MODIFICATO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE EMISSIONI CO2 EFFETTIVE

AMBIENTE, SICUREZZA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Scadenze: 31.03.2016

 

Il Comitato nazionale per la gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE ha recentemente pubblicato la deliberazione n. 02/2016 del 02.03.2016 che modifica il modello da utilizzare obbligatoriamente per la comunicazione annuale delle emissioni effettive di CO2 entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alle emissioni dell’anno precedente.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE, i gestori degli impianti industriali assoggettati all’applicazione del sistema ETS europeo devono comunicare entro e non oltre il 31 marzo 2016 le emissioni di CO2 effettivamente rilasciate in atmosfera nel corso dell’anno solare 2015 monitorate ai sensi del Regolamento UE n. 601 del 21 giugno 2012.

La comunicazione dovrà essere inoltrata a

ras.comunicazioni-ET@minambiente.it

utilizzando la nuova modulistica predisposta e disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente insieme alle istruzioni per la compilazione CLICCANDO QUI

Si precisa che le comunicazioni delle emissioni effettive relative all’anno 2015 eventualmente già inviate al Comitato prima della pubblicazione della deliberazione n. 02/2016 non saranno in ogni caso considerate valide.

I file allegati devono essere inviati in cartelle in formato .zip non superiori a 5 MB come dimensioni, eventualmente utilizzando più di una email.

Si ricorda altresì che la comunicazione di cui sopra deve essere sottoscritta con firma digitale del gestore dell’impianto e accompagnata dall’attestato di verifica della comunicazione annuale delle emissioni redatto da uno degli organismi accreditati da ACCREDIA secondo le previsioni dell’art. 35 del D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30.

Infine il valore delle emissioni effettive di CO2 dell’anno 2015 deve essere anche digitato sempre entro e non oltre il 31 marzo 2016 sul Registro Unico Europeo delle Quote e delle Emissioni (informazioni sul suo corretto utilizzo reperibili sul sito CLICCANDO QUI):

https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/IT/index.xhtml

 

SANZIONI:

da 2.500,00 € a 50.000,00 € ai sensi dell’art. 36 com. 5 del D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30