Energia

10

nov

2014

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PROVVEDIMENTO SPALMAINCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. AVVISO CONVENZIONE CON STUDIO FERRARI DI MILANO PER PATROCINIO IN GIUDIZIO AZIENDE INTERESSATE E INVIO FAC-SIMILE COMUNICAZIONE AL GSE

AMBIENTE, DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Scadenze: 30.11.2014

A seguito dell’incontro con l’avv. Giuseppe Franco Ferrari dello Studio legale Ferrari di Milano per valutare gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento giuridico italiano per fare opposizione all’art. 26 della Legge 11 agosto 2014 n. 116 (cosiddetto provvedimento spalmaincentivi),  Confindustria Bergamo, consapevole dell’estensione della platea delle aziende potenzialmente coinvolte dal provvedimento, ha deciso di finalizzare uno convenzione con lo Studio Ferrari per calmierare le tariffe proposte per l’affidamento del patrocinio legale per la tutela in giudizio delle aziende associate interessate.
Nel precisare che il preventivo può essere formulato solo sulla base del percorso giudiziario individualmente proposto perché le situazioni delle aziende coinvolte dall’applicazione dello spalmaincentivi presentano profili di impatto e danno economico profondamente diversi a seconda del tipo di investimento realizzato e delle sue modalità di copertura finanziaria - come ci siamo resi conto in un successivo approfondimento di alcune situazioni specifiche - la convenzione sopraindicata prevederà una calmierazione dei preventivi proporzionata al numero di aziende che conferiranno patrocinio allo Studio Ferrari e presumibilmente uno sconto uniforme per tutte le aziende aderenti per effetto della decisione in fase di approvazione di Confindustria Bergamo di stanziare un budget specifico per il 2015 a favore delle aziende ricorrenti.
Per la formulazione corretta del preventivo da parte dello Studio Ferrari le aziende interessate dovranno inviare all’indirizzo email s.motta@studiogfferrari.it copia della seguente documentazione:
•    Convenzione in essere con il G.S.E. S.p.a. per l’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto Energia;
•    Valutazione dei mancati ricavi da incasso della tariffa incentivante pattuita da convenzione a fronte dell’applicazione delle tre ipotesi alternative di rimodulazione delle tariffe incentivanti previste dal comma 3 art. 26 della Legge 11 agosto 2014 n. 116;
•    Nel caso l’impatto del provvedimento sia tale da non rendere più sostenibile l’investimento realizzato, copia del business plan originario e del business plan modificato per effetto dell’applicazione delle tre ipotesi alternative di rimodulazione (possibile richiesta al giudice di procedura sospensiva in via cautelare);
•    Certificazione delle ritenute fiscali su tariffe incentivanti inviata dal G.S.E. per gli ultimi due anni.

Nel frattempo per evitare la quiescente accettazione delle conseguenze previste dal provvedimento spalmaincentivi e mantenere intaccata la possibilità di agire in tutela dei propri diritti acquisiti ed interessi legittimi, lo Studio legale Ferrari propone a tutte le aziende titolari di impianto fotovoltaico d potenza superiore a 200 kW l’invio di lettera raccomandata A/R al G.S.E. e/o comunicazione tramite posta elettronica certificata pec da inviare entro la metà del corrente mese di novembre 2014 - affinché possa pervenire antecedentemente alla scadenza del 30.11 c.m. -, in cui il soggetto titolare dell’impianto fotovoltaico dichiara in riferimento al proprio codice impianto che “il sottoscritto………., in qualità di legale rappresentante pro tempore della società………, pur confermando che effettuerà tramite il portale web del GSE e secondo le istruzioni da questo fornito - entro il termine del 30 novembre 2014 - la scelta tra una delle tre opzioni di rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai sensi del comma 3, art. 26 del D.L. 91/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, dichiara, in nome e per conto della società……, che detta scelta viene effettuata dalla società con espressa riserva di esercitare ogni azione utile e necessaria a tutela dei propri diritti soggettivi acquisiti ed interessi legittimi derivanti dalla Convenzione n……….in essere con lo stesso GSE nei termini previsti dall’ordinamento italiano e non potrà valere in ogni caso come acquiescienza, neppure tacita, agli effetti prodotti dalla scelta di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.L. 91/2014, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116.”
Da ultimo, ciascuna azienda che vorrà aderire all'iniziativa giudiziaria in questione dovrà darne tempestiva comunicazione allo Studio Ferrari e, per conoscenza, a Confindustria Bergamo, al fine di poter tempestivamente raccogliere la procura alle liti che ciascun aderente dovrà sottoscrivere (secondo il modello che verrà messo a disposizione) e consentire la celere predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio.

Circolari e news precedenti: 2014/468 del 02.09.2014 e 2014/584 del 29.10.2014; new del 06.10.2014 e del 05.11.2014