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10

giu

2026

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

SICUREZZA DEL LAVORO. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI REGIONE LOMBARDIA PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE POTENZIALMENTE ESPOSTE A RISCHI DI STRESS TERMICO ESTIVO.

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TRASPORTI

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Nel Supplemento n. 24 del BURL del 9 giugno 2026 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 484 del 9 giugno 2026, “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole” (in allegato).

Settori lavorativi oggetto degli obblighi

L’Ordinanza dispone, per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole, il divieto di svolgere lavori in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nel periodo dal 10 giugno 2026 al 23 settembre 2026.

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui il sistema di previsione del rischio da calore del portale Worklimate segnali un livello di rischio “ALTO” per i “lavoratori esposti al sole” che svolgono “attività fisica intensa”, con riferimento alle ore 12:00 e alla specifica località in cui si svolge l’attività lavorativa.

In particolare, al riguardo, occorre fare riferimento alle indicazioni riportate sul sito Worklimate 3.0, che individua giornalmente le condizioni di rischio per ciascuna località interessata.

L’Ordinanza precisa, inoltre, che il divieto trova applicazione qualora, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 19 Giugno 2025, il rischio derivante dallo stress termico risulti comunque significativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Fondamentale, al riguardo, la verifica della congruità del DVR e la consultazione del Medico Competente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la mancata osservanza dei divieti previsti dall'Ordinanza comporta le sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale.

 

Raccomandazioni per altri settori lavorativi

L’Ordinanza aggiunge che in tutte le lavorazioni all’aperto (sono citate, solo come esempio, le attività logi­stiche svolte nei piazzali, baie di carico e scarico) e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatiz­zati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle con­dizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle sopra citate «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare» e altresì il ricorso a tec­nologie innovative per la valutazione del rischio relativo alle condizioni meteoclimatiche, citando, come esempio, termo-igrometri con tecnologia bluetooth per l’identifi­cazione dell’indice “Humidex” locale.

In merito all’utilizzo del suddetto indice, ricordiamo che Humidex è un indice di base, che non prende in considerazione le condizioni di ventilazione e di irraggiamento solare. Per le situazioni non coperte dagli obblighi dell'Ordinanza, appaiono maggiormente adeguati gli indicatori basati sugli studi di Robert G. Steadman che di seguito sono elencati in ordine crescente di accuratezza (in allegato si trova una loro breve descrizione tecnica):

  • Heat Index (Indice di calore)
  • Temperatura Apparente
  • Temperatura Apparente Estesa

 Anche in questo caso appare fondamentale la verifica della congruità del DVR e la consultazione del Medico Competente.