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17

giu

2013

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

RELAZIONE SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE EX ART. 40 D.LGS. 81/2008. OBBLIGHI DI VIGILANZA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI

AMBIENTE, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Il Ministero della Salute con Circolare n° 13313 del 10 giugno scorso (in allegato) ha precisato che, nonostante il periodo di sperimentazione previsto per la trasmissione in via telematica dei dati aggregati a cura del medico competente termini il 24 agosto 2013, vista la scadenza comunque fissata per il 30 giugno con riferimento alla sorveglianza sanitaria effettuata nel 2012, la sanzione prevista in capo al medico competente per l'omessa trasmissione (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro) potrà essere applicata già da quest'ultima data. Nel periodo 30 giugno - 24 agosto 2013, la sanzione sarà infatti sospesa solo con riguardo a omissioni che non siano imputabili a negligenza del medico competente bensì a contingenti difficoltà operative dovute alla procedura telematica.

Alla luce di quanto sopra si ricorda che il datore di lavoro (e i dirigenti secondo attribuzioni e competenze) è tenuto a vigilare sull'osservanza da parte del medico dei propri obblighi (art. 18 comma 1 lettera g)); la violazione a tale precetto è punita con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.