Sicurezza

15

ott

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

GREEN PASS. LINEE GUIDA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

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In attuazione a quanto previsto dall’art. 9-quinquies del DL 127/2021, che prevede l’obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde, il Governo ha adottato le linee guida utili a definire le modalità operative di tale controllo (DPCM 12 ottobre 2021).
 
Pur non applicandosi al settore privato, il provvedimento può fornire alcuni utili spunti per l’integrazione delle modalità operative già adottate entro il 15 ottobre, ai fini dello svolgimento delle verifiche.
 
In particolare, quali punti di maggior interesse, si segnala:
  1. La scelta prevista per la PA di eseguire tali accertamenti all’accesso, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso, lo stesso dovrà essere svolto con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, in modo da garantire che il controllo sia effettuato nel tempo in maniera omogenea con un criterio di rotazione; rimane tuttavia possibile anche l’ipotesi del controllo massivo dopo l’accesso. Nel caso di controllo all’ingresso, rimane la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza giornaliera.
  2. In osservanza alla disciplina sul trattamento dei dati personale, viene ribadito il divieto di effettuare la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari per l’applicazione delle misure di cui agli artt. 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e seguenti e 9-septies, commi 6 e seguenti (ovvero al fine di gestire i casi di mancato possesso della certificazione verde o di certificazione non valida e le conseguenti implicazioni per le gestione del rapporto di lavoro). Pertanto, le linee guida in commento non contengono previsioni di registrazione  con riguardo ai dati dei soggetti verificati.
  3. Viene, inoltre, precisato come per la giornata in cui sia riscontrato il mancato possesso della certificazione verde oppure il possesso di una certificazione non valida, non sia in alcun modo consentita la permanenza nel luogo di lavoro (anche per fini diversi dallo svolgimento della prestazione lavorativa) o l’adibizione a lavoro agile in luogo della prestazione non eseguibile in presenza. A corredo di tale previsione, viene ulteriormente specificato che resta salva per le giornate diverse da quella interessata dall’esito negativo del controllo di fruire di istituti contrattuali quali, per esempio, malattia, legge 104, congedo parentale, ecc…
  4. Infine, recependo quanto indicato dall’art. 3 del DL 139/2021 (valido anche per il settore privato) si ribadisce che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a comunicare l’assenza della certificazione verde con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Non viene dunque fornito neppure in tale contesto un termine massimo di preavviso.