Sicurezza

30

giu

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 18 GIUGNO 2021 - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO DALL’ESTERO.

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SICUREZZA

Per info

Pandolfi Luca
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Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Gentile Associat*,

il Ministro della Salute ha firmato l’Ordinanza del 18 Giugno 2021, che contiene misure in materia di ingresso in Italia dall’estero.
L’ordinanza prevede – art. 1 – che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 del DPCM 2 Marzo 2021 (escluso il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord) devono:

  • presentare la certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate) da cui risulti:
    • che si è completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
    • che si è guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
    • che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone.
  • compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore.
  • comunicare l’ingresso al Dipartimenti di prevenzione dell’ATS competente per territorio – per Bergamo: https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall-estero.

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia Europea per i Medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson). Per maggiori informazioni consultare le FAQ dedicate ai Vaccini anti Covid-19. Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali EMA) , dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, ovvero dell’effettuazione, nelle 48 antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2, sono riconosciute come equivalenti alle certificazioni rilasciate in Italia. Le certificazioni essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi previsti all’art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , l) , m) ,n) , o) del decreto del DPCM 2 Marzo 2021. Fra queste rientrano i viaggi all’estero e gli ingressi in Italia per motivi di lavoro, di durata inferiore a 120 ore.
L’Art. 2 prevede l’esenzione dall’obbligo di compilare il Passenger Locator Form in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione e in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Per i viaggiatori provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti d'America - Art. 3 - l’ingresso è consentito a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali, secondo le modalità previste dall’Ordinanza. Restano salve le deroghe di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),f), g), m), n), o) del DPCM 2 Marzo 2021.

Sono anche prorogate – Art. 4 - fino al 30 luglio le disposizioni relative agli spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute 29 Aprile, 6 Maggio e 30 Maggio 2021.

L’Art. 5 prevede che le disposizioni dell’ordinanza relative alla certificazione verde europea non si applicano all’ingresso di soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro). A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia
è fatto altresì obbligo di:

  • sottoporsi, a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico da effettuare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, di cui all’art. 2, comma 1, della citata ordinanza del Ministro della Salute 14 Maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.

Tali disposizioni sopra non si applicano nei casi previsti all’Art. 51, comma 7, lettere a) , b) , c) , f) , g) , m) ,n) , o) del DPCM 2 Marzo 2021.
All’Art. 6 le regole per l’ingresso dei minori: esenzione dall’isolamento fiduciario, dove previsto, per quelli che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) , b) e c) – certificazione verde Covid 19.
Inoltre, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test.

L’ordinanza è in vigore dal 21 Giugno fino al 30 Luglio 2021.

NB: le disposizioni relative al digital green pass europeo non escludono per gli Stati la possibilità di adottare misure restrittive – compilazione di moduli on-line, tamponi, quarantene per l’ingresso dall’estero. Suggeriamo di verificare sempre, prima della partenza, le regole per l’ingresso nei singoli Paesi sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli esteri e sui siti web delle Ambasciate d’Italia nel Paese di destinazione.

Per maggiori dettagli:
Ministero della Salute – ingresso in Italia dall’estero
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
ATS Bergamo – comunicazione dell’ingresso
https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall-estero
Ministero degli Esteri Viaggiare Sicuri – Restrizioni locali Stati di destinazione
http://www.viaggiaresicuri.it/find-country

 


Per informazioni:
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