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COVID-19. NUOVE MISURE EMERGENZIALI

DIREZIONE, FORMAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

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Il DL 2/2021 ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia attualmente in corso e in scadenza il 31 gennaio al 30 aprile 2021.
 
Inoltre, ha previsto che dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero  territorio nazionale sarà vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
 
In ambito regionale, invece, dal 16 gennaio al 5 marzo lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata sarà consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei  limiti  di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone  esercitino  la  potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; tuttavia nelle regioni classificate arancio o rosse l'ambito di questi spostamenti sarà quello comunale,  fatto  comunque salva la  mobilità dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 
Viene inoltre prevista la possibile istituzione della c.d. “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
 
 
Vengono confermate le principali misure precauzionali in vigore su tutto il territorio nazionale ed in particolare, per quanto di specifico interesse:
  • utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie quale misura aggiuntiva alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico di almeno un metro e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
  • per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) obbligo rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo quanto previsto dalla lettera s) comma 10 art. 1 DPCM in commento;
  • La fortemente raccomandato all’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13;
  • la classificazione delle aree del territorio nazionale in giallo, arancioni e rosse con le rispettive restrizioni;
  • la continuità delle attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14;
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
  • Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
In attuazione del DL 2/2021, viene prevista la possibile classificazione, con ordinanza del Ministro della salute, di regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui all’art. 1 del DPCM in commento relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali comunque si applicano le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
 
Si applicano inoltre le limitazioni agli spostamenti tra Regioni e Comuni previste dal DL 2/2021 sopra riassunte.
 
Nelle zone arancio e rosse:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
 
Nelle zone arancio:
b1) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 
Nelle zone rosse:
b2) è vietato ogni spostamento anche all'interno dei singoli comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. I suddetti spostamenti verso una sola abitazione privata sono consentiti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
 
 
Tuttavia, in attuazione del DL 2/2021, viene prevista la possibile classificazione, con ordinanza del Ministro della salute, di regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui all’art. 1 del DPCM in commento relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali comunque si applicano le misure anti contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
 
 
Viaggi da e per l’estero
 
Viene confermato l’impianto del DPCM 3 dicembre ed in particolare:
 
Art. 6
Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e  il  transito  nel  territorio  nazionale  alle  persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei motivi indicati dall’art. 6 comma 1 DPCM 14 gennaio, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 7,comma 1.
 
Art. 7
Fermi  restando  i divieti  di cui al citato articolo 6,  chiunque  fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, con i contenuti previsti dall’art. 7 comma 1 DPCM. Nei casi espressamente previsti dal DPCM in commento e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal medesimo, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione  con  tempestività  all'Autorità  sanitaria  e  di  sottoporsi,  nelle  more  delle  conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
 
ART. 8
Le  persone  che  hanno soggiornato  o  transitato,  nei  quattordici  giorni  antecedenti  all'ingresso  in Italia,  in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D ed E dell'allegato 20,  anche  se  asintomatiche,  si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di mero transito aeroportuale; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). In  deroga  al  comma  1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel  territorio  nazionale  mediante  trasporto aereo  di  linea,  è  consentito  proseguire,  mediante  altro  mezzo  aereo  di  linea,  il  viaggio  verso  la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione. Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli  dell'attestazione  di  essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso  nel  territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Non è dunque più possibile effettuare tale test all’ingresso in Italia: in caso di mancata presentazione dell’attestazione del tampone negativo, si applicano i commi da 1 a 5 dell’art. 8, ovvero, in particolare, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 gg presso abitazione o dimora indicata e uso del mezzo privato per raggiungere tale luogo.
 
Sono previste alcune eccezioni all’art. 8 comma da 1 a 7, contenute nel comma 8 del medesimo articolo. gli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
 
Le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord continuano ad applicarsi fino alla data del 5 marzo 2021 (vd. news).
 
Disposizioni finali
 
Le disposizioni del DPCM in commento si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.
 
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze di classificazione delle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 e comunque non oltre il 24 gennaio 2021.