Sicurezza

22

ott

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

NUOVE RESTRIZIONI PER REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con Ordinanza 21 ottobre del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, sono in vigore da oggi e sino al 13 novembre le limitazioni agli spostamenti in orario notturno; pertanto, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento dovrà essere giustificata a cura dell’interessato: tale onere potrà essere assolto mediante un’autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (sul sito internet del Ministero dell'Interno è disponibile il modello di autodichiarazione). Il mancato rispetto dell’ordinanza in commento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del DL 19/2020 (in particolare e salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000; se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista è aumentata fino a un terzo).

Inoltre, con l’ordinanza 623 Regione Lombardia ha rivisto ed integrato le misure già adottate con ordinanza 620; per quanto di interesse, e senza pretesa di completezza, si segnalano le seguenti restrizioni:

  • chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali (salvo, vendita generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendita monopoli);
  • per gli esercizi commerciali al dettaglio e di somministrazione degli alimenti e bevande è fatto obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, garantendo il distanziamento di almeno un metro ed evitando assembramenti;
  • divieto di svolgimento di fiere di comunità e delle sagre tranne le manifestazioni fieristiche ex art. 121 L.R. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici;
  • le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che privata (es. bar, pub, ristoranti… ) sono consentite nel rispetto delle misure anti-assembramento ora previste dall’art. 5 punto 1.1. dell’Ordinanza 623;
  • inoltre, dal 26 ottobre 2020 le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali e secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività per l’intero gruppo classe con modalità a distanza; agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative a ciò necessarie nel più breve tempo possibile. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.
Resta salvo, per quanto non diversamente disciplinato, quanto previsto dall’ordinanza di Regione Lombardia n° 620 del 16 ottobre 2020 (in vigore sino al 6 novembre), dai DPCM 13 ottobre e 18 ottobre e dalle Ordinanze del Ministero della Salute.
 
 
 
Le nuove disposizioni saranno efficaci sino al 13 novembre 2020.