Sicurezza

06

dic

2023

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

LAVORI IN QUOTA. A CHE PUNTO SEI? FAQ 3 E 4

SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Continuiamo la pubblicazione delle FAQ elaborate dal gruppo di lavoro “Prevenzione delle cadute dall’alto” all’interno della c.d. Commissione ex art. 7 D. Lgs. 81/2008, in previsione dell’avvio di un Piano Mirato da parte dell’ATS di Bergamo su questa specifica tematica ( FAQ 2).
 
Le FAQ hanno carattere generale; per pareri su casi specifici nonché per un approfondimento è possibile contattare la dott.ssa Roberta Cavalleri r.cavalleri@confindustriabergamo.it oppure 342.6539024.
 
FAQ 3. La normativa sui lavori in quota si applica solo ai cantieri?
 
No. Come previsto dall’art. 105 del d.lgs. 81/08, la normativa si applica a tutte le attività lavorative che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, prevedano un lavoro in quota.
Pensiamo ad esempio alle attività di manutenzione del verde o di installazioni impiantistiche, come nel caso della posa di impianti radiotelevisivi in quota, per la cui esecuzione, pur non configurandosi come lavoro “edile” si dovrà prevedere l’adozione di misure atte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità a quanto previsto in particolar modo dagli artt. 111, 115 e 122 d.lgs. 81/08.
 
FAQ 4 Il lavoro in quota si può svolgere in solitaria?
 
Per lavoro in solitaria si intende un’attività svolta da un lavoratore in completa autonomia, non soggetto a sovrintendenza di un preposto e isolato da altri lavoratori. Il lavoro in solitaria non è ammissibile nei casi in cui per espressa previsione normativa sia prevista la compresenza di più addetti per l’esecuzione della specifica attività, ad esempio nel caso di lavori in spazi
confinati (Artt. 66 e 121 del d.lgs. 81/08; DPR 177/2011).
Nell’ambito dei lavori in quota il lavoro in solitaria non è ammissibile nelle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio delle opere provvisionali, in quanto la normativa prevede espressamente che la loro esecuzione sia effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123 e 136 d.lgs. 81/08), comprendendo generalmente una squadra composta da almeno tre lavoratori.
 
Il lavoro in solitaria non è consentito anche nel caso si svolgano lavori con rischio di caduta dall’alto che prevedano l’utilizzo dei DPI anticaduta. Bisogna sempre considerare che in caso di infortunio o di malore è necessario agire in modo rapido anche al fine di evitare un aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore. I DPI anticaduta prevengono i traumi da precipitazione ma non il rischio di sviluppo della sindrome da sospensione inerte (meglio nota come sindrome da imbraco) se il lavoratore rimane a lungo sospeso con l’imbragatura. In tale situazione, la sospensione nel vuoto e la compressione esercitata dall’imbragatura sulla radice degli arti, determinano lo sviluppo di alterazioni circolatorie, per riduzione del ritorno venoso cardiaco e per fenomeni ischemici, che possono condurre alla morte nel giro di pochi minuti per insufficienza cardiocircolatoria e ischemia cerebrale. È pertanto fondamentale la presenza di almeno un altro lavoratore, adeguatamente formato e addestrato, che sia in grado di recuperare e prestare i primi soccorsi al collega sospeso in tempi rapidi, in attesa dell’arrivo dei soccorritori istituzionali.
 
Anche durante l’utilizzo di attrezzature per lavori in quota come nel caso delle Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) è necessaria la presenza di un secondo operatore a terra addestrato a intervenire in caso di emergenza per il recupero dell’occupante della piattaforma di lavoro.

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