Sicurezza

20

giu

2023

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PROTOCOLLO "118" PER LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (RCP) E L'USO DEL DAE

DIREZIONE, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Considerato che la probabilità di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco può essere notevolmente aumentata se viene fornita un’immediata rianimazione cardiopolmonare (RCP) e viene utilizzato un defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (c.d. DAE), l’art. 7 comma 3  L. 116/2021 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici) ha previsto che “le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza”. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Decreto ministeriale 18 maggio 2023, in allegato.  
La lettura di tali istruzioni può costituire un’utile informativa per la squadra di addetti al primo soccorso aziendale (nonché per i lavoratori), tenuti ad allertare il “118” in caso di necessità.
Al riguardo si ricorda che  “L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale [ ndr Art. 54 c.p. Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo] a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare” (art. 1 comma 1 L. 120/2001).