Fisco e Diritto d'Impresa

12

feb

2015

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DICHIARAZIONI D'INTENTO PRESENTATE IN DOGANA: L'IMPORTO DA INDICARE È SOLO QUELLO PRESUNTO

FISCO E DIRITTO D'IMPRESA

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Pubblicate in extremis le nuove istruzioni del modello DI per la presentazione delle dichiarazioni d'intento. A partire dal 12 febbraio 2015, in base alle nuove istruzioni, l'importo da indicare al campo 1) della sezione "Dichiarazione" del modello DI  per la richiesta di non applicazione dell'iva in sede di importazione di beni da parte degli esportatori abituali, potrà anche non coincidere esattamente con quello a cui verrà applicato il plafond ma potrà essere "un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile (quali dazi, trasporti, noli,...).
Viene chiarito altresì che l’importo di effettivo impegno del plafond sarà comunque quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.

Con il Provvedimento sono state anche sostituite le parole che precedono il campo in questione. Dal momento che ora riportano "una sola operazione per un importo fino a euro”, per evitare l'applicazione parziale del regime agevolato all'operazione di importazione, si consiglia di indicare sul modello DI un importo che senza dubbio superi quello che poi sarà individuato sulla Dichiarazione Doganale in sede di appuramento dell'importazione.

Infine si segnala che gli importi contenuti nella modello DI di dichiarazione d'intento devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale.