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dic
2014
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
LE COMUNICAZIONI BLACK LIST RELATIVE AL 2014 POSSONO ESSERE PRESENTATE ANCORA CON LE VECCHIE REGOLE
Per info
Lania Stefano
Tel. 035 275 223 s.lania@confindustriab...
Facheris Giorgio
Tel. 035 275 222 g.facheris@confindustr...
L'art. 21 del D. Lgs 21 novembre 2014, n.175 pubblicato in G.U. 28 novembre 2014, n. 277, in vigore dal 13 dicembre 2014, ha disposto che per l’anno 2014 la comunicazione delle cessioni di beni e servizi effettuate e ricevute registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio in Paesi black list:
- debba essere inviata con cadenza annuale anziché mensile o trimestrale;
- debba ricomprendere le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro.
Le novità previste dal decreto, riguardano pertanto la periodicità, che passa da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, elevata da 500 euro (importo riferito ad ogni singola fattura) a 10.000 euro (importo complessivo annuale per fornitore/cliente). Entrambe le modifiche si applicano con decorrenza retroattiva alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (13 dicembre 2014).
L’Agenzia Entrate, con Comunicato stampa del 19 novembre 2014 pubblicato sul proprio sito, per finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno (10 mesi e 3 trimestri), ha ammesso che i contribuenti potranno continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali black list secondo le regole previgenti fino al 31 dicembre 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.
Ne deriva pertanto, a titolo esemplificativo, che le fatture inferiori a 500 euro relative alle operazioni black list di novembre e dicembre 2014 o relative all’ultimo trimestre del medesimo anno, non dovranno essere comunicate, neppure nell’ipotesi in cui le stesse siano emesse da o nei confronti di una controparte con la quale l’interscambio su base annuale supera il limite di 10.000 euro.
