Ambiente

25

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

AMBIENTE. RIFIUTI. CHIARIMENTI DELL’ALBO GESTORI SU ESTENSIONE VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI IN SCADENZA

AMBIENTE

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298

L’Albo Gestori Ambientali è intervenuto con propria Circolare, che riportiamo in allegato, per fornire chiarimenti sui titoli abilitativi di prossima scadenza.
 
L’art. 103 del Decreto-Legge “CURA ITALIA” dispone infatti che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
 
L’articolato ha pertanto una portata molto ampia che interessa numerosi ambiti di attività, non solamente la disciplina dei rifiuti.
 
L’Albo Gestori Ambientali precisa che:
  • I procedimenti che, pur rientrando nella finestra temporale citata, sono già stati conclusi in modo definitivo sono esclusi dall’estensione di validità qui illustrata
  • Le iscrizioni all’Albo scadute nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 ( giorno di entrata in vigore del DL CURA ITALIA ) per le quali non è stata presentata una domanda di rinnovo sono escluse dall’estensione di validità qui  illustrata
  • L’estensione della validità delle iscrizioni all’Albo comporta, nei casi previsti, apposita fidejussione o appendice alla fidejussione già prestata
Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga dei termini di validità
 
Prorogati i termini di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.
 
L'articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020 - emanato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Con riferimento alle iscrizioni all'Albo, la circolare del Comitato nazionale n. 4/2020, confermando che la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, esclude dal suo campo d'applicazione:
  • i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
  • le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.