Ambiente

16

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PRELIEVO DELLE ACQUE PUBBLICHE IN REGIONE LOMBARDIA: ENTRO IL 31 MARZO 2020 LA DENUNCIA DEI QUANTITATIVI PRELEVATI NEL CORSO DEL 2019

AMBIENTE
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Regionale n. 2/2006, sono tenuti a presentare alla Provincia la denuncia annuale dei prelievi di acque pubbliche superficiali o sotterranee tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche ed in particolare:
  • i titolari di Concessioni/autorizzazioni per derivazione di acque pubbliche;
  • i titolari di licenze di attingimento di acque pubbliche da corpi idrici superficiali (articolo 32 del Regolamento Regionale n. 2/2006).
Di seguito, tutte le condizioni, procedure, la documentazione, l'iter e riferimenti necessari:
  • le denunce devono essere presentate anche se il prelievo d'acqua per l'anno 2019 è pari a zero;
  • sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006;
  • il termine per la presentazione della denuncia annuale delle acque derivate è fissato al 31 marzo dell'anno seguente a quello di utilizzo delle stesse;
  • tutti i soggetti interessati devono presentare la denuncia dell'acqua prelevata nel corso dell'anno 2019 entro e non oltre il 31 marzo 2020;
  • per ogni Concessione o licenza di prelievo di acque pubbliche il modulo da utilizzare per la presentazione della denuncia è allegato al D.G.R. del 26 gennaio 2001 n. VII/3235 (Allegato A).
In aggiunta all'Allegato A deve essere compilata una scheda per ogni tipo di derivazione:
  • Derivazione da Pozzo (Scheda A);
  • Derivazione da Sorgente (Scheda B);
  • Derivazione da Corpo Idrico Superficiale (Scheda C).
Non sono accettate denunce presentate con moduli differenti da quelli sopra indicati: i moduli devono essere compilati in ogni loro parte. Le sezioni delle schede che sono riquadrate vanno obbligatoriamente compilate ad ogni presentazione della denuncia, mentre le altre devono essere compilate solo in caso di variazioni o di prima presentazione della stessa.
 
Sanzioni
L'omissione o la denuncia al di fuori dei termini fissati saranno puniti ai sensi dell'articolo 133, comma 8 del Decreto legislativo n. 152/2006 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 6.000,00. In casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
La stessa sanzione si applica a coloro che non provvedono all'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di opportuni dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati. Sono esentati i possessori di pozzi e sorgenti ad uso domestico (articolo 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006).
L'inadempienza del concessionario in ordine all'installazione degli strumenti di misura può comportare la decadenza della Concessione ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Regionale n. 2/2006.
 
Dove spedire la modulistica:
 
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Settore Ambiente
Servizio Risorse idriche
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