Ambiente

09

ott

2023

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

AMBIENTE. RIFIUTI E CONSULENTE ADR. NOVITÀ E SERVIZIO GRATUITO DI HELPDESK PER LE AZIENDE ASSOCIATE

AMBIENTE, FISCO E DIRITTO D'IMPRESA, TRASPORTI

Per info

Meloncelli Monica
Tel. 035 275 298
Fiammarelli Michela
Tel. 035 275 380
Paolati Simona
Tel. 035 275 279

Le procedure operative per il trasporto di merci pericolose su strada sono regolate dall’Accordo ADR (Accord Dangereuses Route) il cui ultimo aggiornamento è in vigore dal 1° gennaio del 2023.
La disciplina ADR coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto.
Come è noto, anche alcuni rifiuti classificati pericolosi (non tutti) devono viaggiare rispettando le disposizioni ADR, in ragione delle loro peculiari caratteristiche di pericolo. In tali casistiche, infatti, occorre barrare la casella “SI” prevista nel Formulario di Identificazione per il trasporto di Rifiuti.
La nuova versione dell’ADR , in vigore dal 01.01.2023, ha introdotto diversi cambiamenti, tra cui l’estensione dell’obbligo di nomina del Consulente ADR in materia di Sicurezza dei trasporti anche agli speditori.
Ricordiamo che il produttore di rifiuti pericolosi soggetti a trasporto ADR si configura, nella quasi totalità dei casi, come “speditore” e che Confindustria Bergamo ha trattato la tematica con news 05.12.2022 e con news 22.12.2022, fornendo le necessarie indicazioni.
 
Il Decreto ministeriale 07.08.2023, in vigore dal 20 settembre, interviene ora sul punto, al fine di regolamentare in modo più chiaro e aggiornato i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR.
Consigliando a tutti gli interessati di approfondire il testo integrale del provvedimento che riportiamo in allegato, evidenziamo di seguito le novità più salienti :
  • Casi di esenzione per trasporto in colli ( art. 4) – le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto oppure attività correlate all’imballaggio, carico o scarico delle merci pericolose* confezionate in colli sono esentate nel rispetto delle seguenti condizioni :
1 – massimo 24 operazioni per anno solare , con massimo 3 operazioni al mese
2 – ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR o, nel caso di merci pericolose* appartenenti a classi diverse, nella sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR
3 – ogni azienda deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio delle spedizioni e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere  archiviato (in modalità cartacea o digitale) per almeno cinque anni e reso disponibile su richiesta delle autorità.
 
  • Casi di esenzione per trasporti occasionali ( art.5) – le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario di operazioni connesse alla spedizione, trasporto, oppure alle correlate attività di riempimento o scarico di merci pericolose sono esentate alle seguenti condizioni :
1 – le materie devono essere caricate alla rinfusa o in cisterna
2 – le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio dell’ADR oppure alle categorie di trasporto tre o quattro dell’ADR
3 – il numero massimo di operazione è 12 per anno solare, con al massimo 2 operazioni al mese ; complessivamente il limite massimo è di 50 tonnellate di merci pericolose* per anno solare
4 - ogni azienda deve predisporre un apposito registro interno di monitoraggio delle spedizioni e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per almeno cinque anni e reso disponibile su richiesta delle autorità.
 
Evidenziamo che le esenzioni appena descritte non sono applicabili alle merci pericolose* appartenenti alla classe 7 dell’ADR.
 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI HELPDESK GRATUITO PER RIFIUTI IN ADR
 
In ragione del carattere di novità rivestito dal provvedimento in esame e della complessità della disciplina ADR, Confindustria Bergamo ha deciso di istituire un servizio gratuito di prima assistenza alle aziende associate per verificare le proprie casistiche di interesse su rifiuti pericolosi in ADR, ai fini dell’esenzione o meno dall’obbligo di nomina del Consulente ADR .
Il servizio di HelpDesk gratuito per rifiuti in ADR consentirà alle aziende interessate di avere un servizio di prima assistenza da parte di un esperto del tema, organizzato attraverso conference call.
Per richiedere il servizio è necessario inviare una email al seguente indirizzo : s.paolati@confindustriabergamo.it
 
 
Precisiamo che il servizio di HelpDesk per Rifiuti in ADR non potrà essere richiesto per approfondire altri aspetti o obblighi della disciplina ADR che, se pertinenti al caso in esame, dovranno comunque essere ottemperati.
In proposito ricordiamo , a mero titolo esemplificativo, l’obbligo della “costante formazione” in capo a tutti i soggetti coinvolti sul tema ( art. 7 del Decreto in esame ).
 
Dal 21 settembre 2023, sono abrogati il DM 4 luglio 2000, n. 90/T e le conseguenti disposizioni attuative.

NOTE :

 

* leggasi come “rifiuti pericolosi soggetti ad ADR”