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31

ago

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID19. ORDINANZA 28 AGOSTO 2021. RIENTRI DALL’ESTERO

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con Ordinanza del 28 agosto, il Ministero della Salute proroga dal 31 agosto e al 25 ottobre le misure già previste dall’ordinanza 29 aprile 2021 (art. 1), 14 maggio 2021 e 29 luglio 2021, salvo per quanto non diversamente disposto dalle nuove misure, come di seguito brevemente riassunte.
 
Fatto salvo quanto già previsto dall’ordinanza 29 luglio 2021, per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in uno o più stati di cui all’elenco D, valgono le seguenti condizioni:
  • Presentazione al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli del Passenger Locator Form (digitale o cartaceo) e della certificazione di un test negativo nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale (il termine è di 48 ore per i rientri da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord).
  • Isolamento fiduciario per 5 giorni e test molecolare o antigenico con tampone negativo alla fine del periodo di isolamento. L’isolamento non sarà necessario, per coloro che siano titolari del Green pass rilasciato per completamento del ciclo vaccinale oppure di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA.
Alle persone che hanno transitato o soggiornato nei 14 gg precedenti in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, è consentito l’ingresso alle seguenti condizioni:
  • Presentazione al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli del Passenger Locator Form (digitale o cartaceo) e della certificazione di un tampone negativo nelle 72 ore antecedenti.
  • Presentazione del Green pass oppure di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (in assenza vale la disciplina prevista per i Paesi dell'Elenco D di cui sopra).
Per i transiti e i soggiorni nei 14 gg precedenti in India, Bangladesh o Sri Lanka, è consentito l’ingresso se si trovino in una delle seguenti categorie:
 
a) Soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio;
b) Soggetti che facciano rientro nel luogo di residenza anagrafica (stabilita in data anteriore al 28 agosto);
c) Soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
d) Previa autorizzazione del Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità;
alle seguenti condizioni:
  • Presentazione al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli del Passenger Locator Form (digitale o cartaceo) e della certificazione di un test negativo nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale;
  • Sottoposizione al test al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;
  • Isolamento fiduciario per 10 giorni e Test molecolare o antigenico con tampone negativo al termine dei 10 giorni.
Sono previste deroghe per il personale viaggiante.
 
Per i transiti e i soggiorni nei 14 gg precedenti in Brasile, vale quanto già previsto dall’ordinanza 14 maggio 2021, salva la possibilità di accesso in Italia anche per motivi di studio.
 
Per i Paesi in elenco A si veda art. 2 ordinanza 29 luglio 2021.
Per i Paesi in elenco C si veda art. 3 ordinanza 29 luglio 2021.
 
Si ricorda che tutti coloro che fanno ingresso in Provincia di Bergamo con provenienza da paese estero dell'Elenco C e D (solo se sprovvisti di Certificazione Verde - Green Pass) ed Elenco E, hanno l’obbligo di legge di informare il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di Bergamo. https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall-estero
 
Infine, si precisa che il Green Pass, per l'uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Invece un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino a due dosi (seconda dose in attesa di somministrazione) non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero.