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23

apr

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

GARANZIA FONDO CENTRALE. TEMPORARY FRAMEWORK E DE MINIMIS

CREDITO, FINANZA E CONFIDI, DIREZIONE

Per info

Mete Viviana
Tel. 035 275 390
Gervasoni Claudio
Tel. 035 275264
Boffi Massimo
Tel. 035 275 353

Gli Aiuti di Stato (tranne che con delle eccezioni: Regolamento de minimis, Regolamento generale di esenzione per categoria, Aiuti notificati) sono tendenzialmente vietati dall'Unione Europea in quanto ritenuti potenzialmente distorsivi della libera concorrenza tra le aziende appartenenti ai vari Stati membri.
 
Tuttavia, la natura eccezionale della pandemia di COVID-19, con danni di notevole entità che non potevano essere previsti, ha fatto sì che le imprese si trovino attualmente in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui generalmente operano.
 
Un sostegno pubblico adeguatamente mirato si è quindi reso necessario e la Commissione Europea è intervenuta - con sua Comunicazione pubblicata sulla GUUE il 20 marzo scorso - introducendo un Quadro Temporaneo per gli Aiuti di Stato (Temporary Framework) con una sua vita autonoma e parallela rispetto ai Regolamenti che operano normalmente.
 
Nell’ambito di tale Quadro Temporaneo è dunque possibile che gli Stati membri concedano aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) purché siano soddisfatte alcune condizioni tra le quali: 
 
a) l'aiuto non superi € 800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta);
b) l'aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
 
La percentuale di Aiuto (e non l’importo del finanziamento!) espressa sotto forma di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connessa all’utilizzo della garanzia del Fondo Centrale concessa alle aziende nell’ambito del Decreto Liquidità si inquadra tra gli aiuti previsti dal Quadro Temporaneo sopra richiamato.
 
Conseguentemente, tali somme non andranno ad alimentare il plafond de minimis (€ 200.000 in 3 esercizi finanziari) delle aziende richiedenti - come avviene solitamente per chi fa ricorso a questo tipo di garanzia - ma concorreranno - insieme agli altri aiuti di carattere fiscale o di altra natura erogati sulla base di questo Quadro Temporaneo – ad alimentare un plafond diverso fino al massimale di € 800.000 per impresa. L'innalzamento della soglia rende così applicabile - laddove possibile - l'ottenimento di una garanzia il cui massimale è stato ora raddoppiato fino a € 5.000.000.
 
Non è stato ancora chiarito se anche gli Aiuti erogati sulla base del Quadro Temporaneo saranno registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato che ciascuna azienda può consultare liberamente inserendo il proprio codice fiscale.