16
mag
2014
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
PREVENZIONE INCENDI. CLASSIFICAZIONE DEL GASOLIO AI SENSI DELL'ALLEGATO I AL D.P.R.151/11. CIRCOLARE VVF.
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Fiandri Roberto
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Il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2% a 150°C, possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
Di conseguenza, in analogia con quanto già espresso nella precedente Nota n. 17382/2013 del 27 dicembre 2013 (alleg.), lo stesso principio può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 (Depositi/rivendite) e 13 (Impianti distribuzione carburanti) dell'Allegato I al D.P.R.151/11 per quanto riguarda il gasolio con temperatura di infiammabilità T>55-56°C.
Allegati 2