Trasporti

26

giu

2026

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

MONOPATTINI ELETTRICI. OBBLIGO ASSICURATIVO DAL 16 LUGLIO. RIASSUNTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E NOTA PER GLI UTILIZZATORI.

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Fiandri Roberto
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Mete Viviana
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La crescente diffusione dei monopattini elettrici come mezzo di mobilità urbana ha comportato, negli ultimi anni, un progressivo aggiornamento della disciplina che ne regola la circolazione. Il quadro normativo è stato recentemente completato con l'introduzione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che entrerà in vigore il 16 luglio 2026.

Cogliendo l'occasione dell'entrata in vigore di tale adempimento, si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni oggi applicabili agli utilizzatori dei monopattini elettrici, con particolare riferimento agli obblighi, ai divieti e alle sanzioni previsti dalla normativa vigente.

In allegato è inoltre disponibile una scheda informativa redatta con un linguaggio semplice e immediato, che le aziende potranno, se lo riterranno opportuno, mettere a disposizione dei propri lavoratori quale mero strumento divulgativo. La scheda ha la sola finalità di agevolare la conoscenza delle disposizioni di legge da parte degli utilizzatori dei monopattini elettrici e non introduce obblighi o procedure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

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La Legge n. 160/2019, come modificata dalla Legge n. 177/2024, ha introdotto una nuova disciplina per la circolazione dei monopattini elettrici, prevedendo tre obblighi principali:

  • l'uso del casco
  • il possesso di un contrassegno identificativo
  • la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'obbligo di indossare il casco è entrato in vigore il 14 dicembre 2024, mentre quello di dotare il monopattino del contrassegno identificativo il 17 maggio 2026, in attuazione dei successivi decreti ministeriali e direttoriali.

Per ottenerla, i cittadini possono rivolgersi alle delegazioni ACI, alle agenzie di pratiche automobilistiche, o accedere direttamente online al Portale dell’Automobilista utilizzando le proprie credenziali SPID o la Carta d’identità elettronica.

Attraverso questa piattaforma digitale è possibile presentare l’istanza di rilascio e gestire eventuali comunicazioni di furto o smarrimento. La targa ha un costo fisso di 8,66€, pagabile tramite il sistema PagoPA, che comprende le spese di produzione e una quota destinata a fondi per la sicurezza stradale. Una volta ottenuto, il contrassegno deve essere installato in modo visibile sul parafango posteriore o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. La targa è identificativa del proprietario, non del veicolo: in caso di sostituzione del mezzo, si può ricollocare sul nuovo monopattino.

Chi circola con un monopattino elettrico senza targa è multato con una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.

L'obbligo assicurativo, strettamente collegato all'introduzione del contrassegno poiché quest'ultimo consente l'identificazione univoca del monopattino, decorrerà dal 16 luglio 2026. Dalla stessa data troveranno applicazione anche le disposizioni relative all'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Sistema Carta Verde.

Potranno richiedere il contrassegno (e quindi la polizza collegata) tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto dell'ANIA: il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell'ordine verifiche incrociate in tempo reale. Questo significa che la polizza RC Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere "registrata" nella piattaforma ANIA, non semplicemente esistere su carta.

I Massimali minimi obbligatori sono pari a quelli previsti dalla legge: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose. Questi valori corrispondono agli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori.

 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diffuso una serie di FAQ interpretative