Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

NOTIZIA | 2022-06-10 13:02:00

FONDO NUOVE COMPETENZE, COME OTTENERE I FINANZIAMENTI

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DESCRIZIONE

A stabilirlo è il decreto del commissario straordinario n. 159 del 10 giugno 2022, che introduce un'importante novità in merito al meccanismo di accesso alle risorse del Fondo nuove competenze. In particolare, il provvedimento prevede che, a seguito dell’ammissione a finanziamento, l’impresa che ha presentato la propria istanza già entro il 30 giugno 2021 possa scegliere alternativamente tra due modalità di erogazione del contributo.

Nel primo caso si procede all'erogazione del 40% dell’importo richiesto, a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, redatta secondo lo schema pubblicato sul sito di Anpal e caricata, entro 60 giorni a decorrere dall’ammissione a finanziamento, sull’apposito applicativo accessibile tramite MyANPAL e già in uso per la gestione delle istanze di accesso al Fondo nuove competenze. Il restante importo sarà erogato all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.

La seconda opzione prevede invece l'erogazione in un'unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo.

Il Fondo nuove competenze eroga contributi finanziari in favore dei datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, per la partecipazione a percorsi di formazione dei lavoratori, a fronte di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Il raggio d'azione è stato recentemente esteso, grazie al decreto Energia, coinvolgendo anche i lavoratori delle aziende che abbiano sottoscritto Accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o che siano ricorse al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Di conseguenza, con l'ampliamento del campo di applicazione, il Fondo potrà finanziare la nuova formazione del personale nelle aziende interessate dalla riconversione industriale, ad esempio nel settore automotive, per accompagnare il passaggio produttivo verso l’elettrico.

Prossimamente, inoltre, verrà adottato un decreto interministeriale e conseguentemente un nuovo avviso per la presentazione di nuove istanze a valere sull’ulteriore miliardo di euro disponibile grazie ai fondi europei React-Eu.

Guida al Fondo nuove competenze

Fondo nuove competenze, in arrivo il nuovo bando

Annunciato già a settembre 2022, il decreto del 1° febbraio 2022 ha confermato ufficialmente l'imminente riapertura dello sportello per le imprese interessate ai contributi del Fondo per la riqualificazione professionale dei lavoratori. 

Nei prossimi mesi, infatti, sarà adottato un decreto interministeriale in base al quale sarà emanato un nuovo avviso per la presentazione di nuove istanze, finanziato da un miliardo di euro aggiuntivo, a valere sulle risorse del programma REACT EU

Il provvedimento di prossima emanazione, oltre a ridisciplinare la materia all’esito della sperimentazione, potrebbe introdurre dei limiti agli oneri finanziabili per favorire la più ampia partecipazione, individuare le caratteristiche dei progetti formativi e dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con una particolare attenzione per quanti operano nei settori più interessati dalla transizione ecologica e digitale.

Parallelamente, con lo stesso provvedimento del 1° febbraio 2022, è stata stabilita la riapertura dell'istruttoria e della valutazione delle istanze relative al Fondo presentate dopo il 31 maggio 2021, entro la scadenza dello scorso 30 giugno. 

La copertura finanziaria per lo scorrimento è assicurata per circa 500 milioni di euro dalle risorse React Eu confluite nel PON Spao (Programma operativo nazionale per le politiche attive del lavoro), per 100 milioni dal decreto Fiscale, attingendo al bilancio dello Stato, e per circa 30 milioni dalle economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni dei contributi già riconosciuti.

Per favorire la realizzazione dei progetti formativi, semplificare la gestione e definire alcuni procedimenti sospesi, il decreto ha introdotto anche delle modifiche ai termini delle integrazioni, per lo svolgimento delle attività formative e per la richiesta di saldo.

Come funziona il Fondo nuove competenze?

Istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Spao 2014-2020, il Fondo nuove competenze è stato rifinanziato dal dl Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021. La prima sperimentazione dello strumento per la formazione dei lavoratori ha avuto a disposizione, quindi, un tesoretto di 730 milioni e si è sostanzialmente conclusa nel 2021.

Alla fine dello scorso anno si è anche definito il quadro finanziario per il prosieguo della stessa: già in settembre un miliardo di euro ulteriore era stato destinato agli interventi del FNC con l’approvazione da parte della Commissione Europea della riprogrammazione del PON Spao connessa all’assegnazione delle risorse React-EU. A questi si sono aggiunti 600 milioni di euro assegnati al Fondo da provvedimenti legislativi adottati in dicembre (dl n. 146-2021 e dl n. 152-2021). Complessivamente, quindi, al Fondo sono destinati – dalla sua istituzione – 2,330 miliardi di euro.

L'obiettivo dello strumento, affidato all'ANPAL, è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro viene usata per percorsi formativi.

Il Fondo nuove competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Al termine del percorso formativo deve essere rilasciato un attestato finale di messa in trasparenza delle competenze acquisite. Copia degli attestati è inviata al momento della richiesta del saldo.

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Le tempistiche del bando ANPAL 

Il 4 novembre 2020, l'ANPAL ha pubblicato il bando relativo al Fondo, fissando al 31 dicembre dello stesso anno il termine per la presentazionde delle domande di contributo da parte di tutti i datori di lavoro privati che avessero stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro dell'impresa.

Successivamente, il decreto del 22 gennaio 2021 ha prorogato questa scadenza - salvo esaurimento delle risorse - al 30 giugno 2021, sia per la sottoscrizione degli accordi che per la presentazione delle domande all'ANPAL. Data di scadenza confermata anche dal decreto direttoriale ANPAL del 17 febbraio 2021, che ha modificato anche i termini per la fase istruttoria e per la fase di richiesta del saldo.

Il decreto del 1° febbraio 2022, ha fornito dei chiarimenti in merito all'istruttoria delle domande. Nello specifico, in caso di sospensione dell’istanza:

  • la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni di calendario. Decorso inutilmente detto termine, l’istanza è rigettata.
  • per le istanze già ammesse a istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del decreto, il termine di 90 giorni decorre dalla medesima data di pubblicazione.

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Chi può richiedere i contributi a fondo perduto?

I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro privati con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati e riguardano i lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

La domanda di finanziamento può riguardare la singola azienda o essere cumulativa e deve essere accompagnata dal progetto per lo sviluppo delle competenze e dall'accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati. 

L'accordo deve specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente. 

Nella prima versione della misura gli accordi dovevano individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi, o fare riferimento allo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative. Con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 a questo si aggiunge l'obbligo di allegare una valutazione personalizzata delle competenze del lavoratore, dei suoi bisogni formativi e l'attestazione degli obiettivi conseguiti.

Le domande sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione dall'ANPAL, che stabilisce anche l'importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ed eroga il contributo in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.

Entro 90 giorni dall'approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.

I Fondi paritetici interprofessionali, infatti, possono partecipare allo strumento sia attraverso il finanziamento di azioni formative sul Conto formazione che mediante la pubblicazione di appositi avvisi per la concessione di finanziamenti su Conto sistema, che facciano riferimento alle finalità del Fondo nuove competenze.

Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l'istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione.

La formazione può essere erogata anche direttamente dal beneficiario del finanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.

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Quante sono le risorse ancora a disposizione?

La legge di conversione del decreto Fiscale ha stabilito che le risorse previste dal "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive", istituito presso il Ministero del Lavoro dalla Manovra 2021 (legge n. 178-2020), con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2021, possano essere utilizzate anche per finanziare interventi nell'ambito del Fondo nuove competenze.

Prossimamente, con un decreto ad hoc del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita l’Anpal, saranno ridefiniti i limiti di spesa, le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza - con particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale - e le caratteristiche dei progetti formativi finanziabili.

Precedentemente, attingendo alle economie emerse, pari a oltre 35 milioni di euro, Anpal ha potuto emanare il decreto n. 118 del 12 novembre 2021 che dispone lo scorrimento dell’istruttoria delle istanze presentate fino al 31 maggio. 

Il provvedimento fa seguito alla pubblicazione del decreto n. 64 del 16 settembre 2021, con cui l'Agenzia aveva già disposto la riapertura dell’istruttoria e della valutazione delle domande presentate fino al 25 maggio, sbloccando i finanziamenti per oltre 700 aziende.

Entrambi i documenti sono successivi al comunicato del 16 giugno 2021, con il quale l'Anpal aveva annunciato l’impegno totale delle risorse programmate per il Fondo e la possibilità di finanziamento solo per le istanze pervenute fino alla data del 13 maggio ore 18:29.

Le domande presentate dopo il completo utilizzo della dotazione sono esaminate in ordine cronologico per accedere ad un eventuale finanziamento a fronte di risparmi derivanti da rinunce o da rendicontazioni di importo inferiore rispetto a quanto riconosciuto in fase di ammissione. 

In ogni caso, il Fondo verrà ulteriormente finanziato  con le risorse del programma ReactEU. Le attività propedeutiche all’acquisizione dei fondi europei, pari ad un miliardo di euro, sono in via di finalizzazione.

Le FAQ sul Fondo nuovo competenze, i chiarimenti dell'ANPAL

Per facilitare l'accesso allo strumento l'ANPAL mette a disposizione una serie di risposte alle domande più frequenti.

Con le FAQ pubblicate il 1° giugno 2021, l'Agenzia ha spiegato nella nuova sezione dedicata, quali sono i documenti che l’istante del contributo deve presentare ai fini della richiesta e liquidazione del saldo, fornendo specifiche informazioni sul tema in aggiunta a quanto espressamente previsto dall’avviso.

In data 22 aprile 2021 sono state aggiornate le FAQ relative alla sezione presentazione domande. Le novità interessano, in particolare, i lavoratori in cassa integrazione e i datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza e che ne possono presentare una nuova per lavoratori diversi. 

Con le FAQ pubblicate il 29 dicembre 2020, invece, l'Agenzia ha spiegato che la formazione obbligatoria non può essere oggetto di finanziamento, perchè il Fondo "rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione". Inoltre, sono stati forniti chiarimenti sul livello di personalizzazione del piano formativo e sui livelli EQF di qualificazione conseguibili, ma anche sulla documentazione necessaria per la domanda di saldo e sui requisiti richiesti alle imprese che vogliano erogare direttamente la formazione.

La precedente tornata di chiarimenti è arrivata con le FAQ pubblicate dall'ANPAL il 23 novembre 2020 ANPAL, che contengono delucidazioni sulla platea dei beneficiari, che comprende non solo le imprese, ma tutti i datori di lavoro privati con dipendenti che applicano il Contratto collettivo nazionale del lavoro. L'agevolazione è quindi accessibile anche per i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti mediante "accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".

Quanto ai destinatari della formazione, invece, le FAQ spiegano che "i lavoratori in cassa integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa o dal TIS e dal Fondo nuovo competenze, ma devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC". Discorso analogo per i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà: "per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile", spiegano le FAQ.

Diverse le precisazioni relative alle modalità di trasmissione delle domande, tra cui la conferma della possibilità di presentare un'istanza cumulativa per le imprese aggregate in un contratto di rete.

Sul fronte delle tempistiche, ANPAL scioglie diversi dubbi avanzati dai soggetti interessati:

  • le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere di norma entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda, o entro 120 giorni nei casi in cui l'istanza sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;
  • i termini non hanno però natura perentoria e potranno essere estesi su richiesta del datore di lavoro, motivata da comprovate ragioni;
  • posto che gli accordi sindacali devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020, le attività formative potranno iniziare anche nel 2021. 

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Le indicazioni ANPAL sulla progettazione dei percorsi, l'attestato finale e la richiesta dati 

I termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, stabiliti dal bando ANPAL del 4 novembre 2020, possono essere prorogati, una sola volta, fino a 180 giorni di calendario dalla data di approvazione della domanda. Questa procedura si applica anche ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione. A stabilirlo è il decreto del 1° febbraio 2022.

Con la nota integrativa prot. 5329 del 5 marzo 2021, l'Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti alle imprese interessate al contributo del Fondo, alla luce del percorso di condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le Regioni. 

In particolare, la nota fornisce indicazioni sulle modalità di progettazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, che devono dare evidenza alle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, e alle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati di queste attività.

Inoltre, relativamente all'attestato finale delle competenze, si precisa il set minimo di informazioni che il documento deve contenere (riportato nel nuovo allegato 6) e si propone un modello di attestato (nell'allegato 7). 

Infine, l'ANPAL ha modificato i modelli per richiedere i dati dei singoli lavoratori, sia in fase di presentazione della domanda (allegato 2bis), sia in fase di richiesta di saldo (allegato 4bis e allegato 5bis).

Con la nota interpretativa del 7 settembre 2021, ANPAL ha fornito nuovi elementi che aiutano la comprensione di alcuni aspetti relativi al funzionamento del Fondo, con focus suitermini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze presentati tramite avvisi a valere sul conto di sistema di un Fondo paritetico interprofessionale o sul Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. 

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Come richiedere il saldo del contributo?

Dal 23 giugno 2021 le aziende che hanno inviato domanda di accesso al Fondo nuove competenze tramite pec, prima del 18 gennaio 2021, hanno a disposizione una nuova funzionalità che permette di presentare la richiesta di saldo tramite l'applicativo dedicato al FNC.

Questa istanza deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto quella di contributo, accedendo al portale MyANPAL, previa registrazione e tramite le credenziali Spid, o Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta di identità elettronica (Cie). In caso sia sopravvenuta una variazione del soggetto che ha sottoscritto la domanda di contributo, sarà necessario prima aggiornare il dato sulla piattaforma: occorre farne richiesta tramite modulo di contatto.

Inoltre, per le aziende che hanno fatto richiesta di accesso al Fondo prima dell’emanazione del decreto direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021, i termini di presentazione della richiesta di saldo sono di 40 giorni a partire dalla data di conclusione del percorso di sviluppo di nuove competenze.

La funzionalità era già disponibile dal 16 aprile 2021 per le aziende che hanno inviato la domanda di accesso al Fondo nuove competenze direttamente tramite MyANPAL.

In particolare, i soggetti che hanno presentato delle richieste di contributo, spiegano i Manuali del Fondo nuove competenze (uno rivolto agli utenti che sono aziende, l'altro relativo ai Fondi interprofessionali), possono richiedere il saldo solo per quelle istanze che sono state approvate da ANPAL e per le quali si sono conclusi i percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Entrando nel menù “Richiesta saldo”, il richiedente potrà vedere le eventuali istanze approvate e, accanto al codice e allo stato dell’istanza, un alert che indica la data entro la quale va inoltrata la richiesta di saldo. Questo termine varia a seconda della tipologia di istanza: entro 120 giorni, in caso di istanza presentata dalla singola azienda o dalla capogruppo; entro 150 giorni, in caso di istanza presentata dai Fondi interprofessionali.

Le guide illustrano come modificare i dati quantitativi della richiesta, in caso di variazioni rispetto al preventivo iniziale, ad esempio laddove il numero dei lavoratori e/o delle ore coinvolti dovesse risultare inferiore a quanto dichiarato o in caso di lavoratori appartenenti a diversi livelli contrattuali rispetto a quelli previsti inizialmente. I manuali spiegano anche come caricare degli allegati alla richiesta e come integrarli quando il back office ANPAL riscontra delle incongruenze o una documentazione incompleta.

Per chiarire i meccanismi di funzionamento del Fondo nuove competenze, ANPAL ha affrontato nella nota interpretativa del 7 settembre 2021 il tema del computo dei termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e di presentazione della richiesta di saldo: per definire tale computo è necessario fare riferimento  agli atti con cui l'Agenzia si è espressa rispetto alle singole istanze, in quanto il sistema applicativo online potrebbe non essere aggiornato in tempo reale rispetto a questi atti.

Per maggiori informazioni consulta la scheda tecnica in banca dati

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