Energia

31

mag

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

MOBILITY MANAGER, PUBBLICATO NUOVO DECRETO IN G.U. CHE NE AMPLIA IL CAMPO DI APPLICAZIONE E NE DEFINISCE RUOLO E FUNZIONI

AMBIENTE, DIREZIONE, ENERGIA, ESG, LAVORO E PREVIDENZA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Si informa che è stato pubblicato in G.U. lo scorso 26 maggio il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (ex MinAmbiente) in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile del 12 maggio 2021 che definisce ruolo e funzioni dei Mobility Manager sia aziendali che d’Area, il cui ambito di applicazione era stato esteso dall’art. 229 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020 (cosiddetto Decreto sostegni bis) convertito in legge con la L. 17 luglio 2020 n.77.
 
Ricordiamo che questa figura era stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.M. Ambiente del 27 marzo 1998 che imponeva l’obbligo della nomina del cosiddetto mobility manager a carico di imprese ed enti pubblici con più di 300 dipendenti per singola unità locale o più di 800 dipendenti complessivi ubicati nei comuni considerati a rischio di inquinamento atmosferico (e definiti da vecchio decreto ministeriale del 1994) o negli altri comuni allo scopo identificati ed aggiornati con provvedimenti regionali (D.G.R. Lombardia n. 2605 del 30 novembre 2011). 
 
L’art. 229 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020 stabilisce che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane con riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato proprio alla riduzione dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato individuale nominando a tal fine un mobility manager.
 
Rispetto al vecchio provvedimento c’è dunque un abbassamento della soglia dimensionale critica ma una più precisa perimetrazione del campo di applicazione delle disposizioni normative sebbene permanga l’assenza di previsioni sanzionatorie in caso di inottemperanza.
Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti per singola unità locale si considerano come dipendenti a tutti gli effetti anche le persone che, seppur dipendenti di altre imprese, operano stabilmente con presenza quotidiana continuativa presso la stessa unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di altre forme di distacco temporaneo o definitivo.
 
Il Mobility Manager - come prevede il nuovo DM del 12 maggio 2021 - è scelto tra il personale di ruolo dell’azienda o dell’ente pubblico obbligato con un’elevata e riconosciuta competenza professionale ed esperienza pregressa nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti e della tutela dell’ambiente (art. 7) e promuove -anche tramite la redazione del PSCL - la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità dei dipendenti dei soggetti obbligati allo scopo di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale connesso al traffico veicolare nelle aree urbane e densamente popolate. Il Mobility Manager procede anche all’eventuale adeguamento del PSCL in caso di richiesta in tal senso proveniente dal Comune competente tramite il Mobility Manager d’Area e ne verifica l’attuazione tramite il monitoraggio in corso d’anno degli spostamenti dei dipendenti e la verifica costante del loro livello di soddisfazione; cura i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti dei dipendenti, promuove iniziative di sensibilizzazione ed informazione sugli strumenti per promuovere la mobilità sostenibile anche in collaborazione con il Mobility Manager d’Area (incentivazione della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico, del car sharing privato e pubblico, ecc.).
 
Il Piano degli spostamenti casa-lavoro deve essere redatto entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo anno di entrata in vigore del DM 12 maggio 2021 per cui il termine è anticipato al 27 novembre ed essere trasmesso entro 15 giorni al Comune territorialmente competente.