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Gruppo 28 giugno

Il Gruppo 28 Giugno, costituito nell’ambito delle attività del DIPER, è una emanazione della “Scuola di relazioni industriali” dell’Area Lavoro e Previdenza di Confindustria Bergamo.

Si tratta di una data simbolica per gli interventi riformatori, che vuole essere benaugurale anche per l’iniziativa di un gruppo di studio costituito con l’intento di agevolare ulteriormente, attraverso la disamina e la diffusione di valutazioni tecnico-giuridiche e conseguenti formule operative, l’evoluzione della normativa giuslavoristica, per adeguare il diritto vigente alle esigenze, in continua evoluzione, del mercato del lavoro.

Ma con quale approccio?

La fase di concertazione di livello nazionale, fondamentale per garantire l’adattamento della normativa ordinaria alle esigenze rappresentate dalle parti sociali, dopo l’intesa interconfederale del 28 giugno 2011 e le successive contrattazioni nazionali attuative, è tendenzialmente completa, in quanto sviluppatasi sia a livello interconfederale che categoriale in relazione ai principali istituti e procedure. Difettano tuttavia ancora, in molte realtà, le regolamentazioni aziendali applicative. La carenza, presso le imprese, di soluzioni che abbiamo realmente declinato le forme di flessibilità operativa e gestionale attualmente consentite dai molti rinvii e deleghe presenti nelle norme di legge e di contrattazione di primo livello, trova probabilmente spiegazione, in certa misura, in limiti intrinseci di sistema, difficilmente ovviabili. Si tratta della prevalenza delle PMI, delle preclusioni di alcune componenti del mondo sindacale, delle priorità emergenziali imposte dalle ricorrenti crisi di mercato. Alcune soluzioni possono tuttavia essere comunque realizzate, in ragione sia di un quadro normativo che ha visto ampliarsi, negli ultimi anni, le facoltà dispositive rimesse ai confronti sindacali sia della facoltà - perdurante ma sovente sottostimata - di regolamentazione unilaterale o individuale dei rapporti di lavoro, che in molti casi può intervenire con pari dignità ed efficacia rispetto alla contrattazione collettiva ed alla legislazione.

Le finalità

La disciplina flessibile dei rapporti di lavoro, realizzata nelle singole aziende con accordi collettivi, pattuizioni individuali o con regolamenti/disposizioni unilaterali aziendali, rappresenta il maggiore  fattore di accrescimento competitivo perseguibile dalle imprese attraverso l’organizzazione del lavoro e la gestione dei rapporti di lavoro. Muovendo da tale assunto, il “Gruppo 28 Giugno” diffonde modelli di gestione dei tempi di lavoro e dei modi di esecuzione delle prestazioni di lavoro che concretizzano i seguenti principi:

  • principio di sussidiarietà. Applicazione sistematica del livello di regolamentazione più prossimo alle singole esigenze di impresa, valorizzando altresì le disponibilità dei singoli dipendenti interessati, pertanto attribuendo priorità alla disciplina del rapporto individuale di lavoro. La gestione delle risorse umane, per evitare distorsioni dovute sia a valutazioni extra-aziendali sia ad un eccessivo scostamento tra le discipline introdotte ed i contesti organizzativi su cui impattano, deve essere impostata riconoscendo la progressione

1) regolamento aziendale -> 2) contratto individuale -> 3) contratto collettivo

delegando alla fase successiva solo quanto non legittimamente od opportunamente definibile in quella precedente;

  • principio di legalità. Ricorso diretto alle sole disposizioni di legge, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro, in tutti gli ambiti in cui non operino rinvii espliciti alla contrattazione collettiva, ad eccezione dell’eventuale scelta condivisa di produrre negoziazioni ulteriori, purché equilibrate negli esiti ovvero fondate su concessioni reciproche introduttive di modalità organizzative non altrimenti operabili. Le soluzioni gestionali adottate contrattualmente non devono comportare di fatto sovrapposizioni con quanto già consentito dalle vigenti regolamentazioni legislative;
  • principio di scientificità. Valorizzazione delle finalità della disciplina riformatrice del mercato del lavoro rispetto alla progressione autoreferenziale, distorsiva e incerta riscontrabile in alcuni orientamenti della giurisprudenza di merito, non dando riscontro - nei limiti di compatibilità con le esigenze di tutela dell’impresa - a condizionamenti impropri, indotti da interpretazioni non condivisibili e non riconducibili ai principi informatori del vigente modello ordinamentale;
  • principio di progressività. Per economia nei tempi di realizzazione, per non produrre eccessi di conflittualità aziendale, per valorizzare gli sforzi concertativi già prodottisi al livello nazionale di contrattazione, proposizione prioritaria di soluzioni organizzative attuative dei rinvii rinvenibili nella normativa contrattuale nazionale, senza richiesta di attivazione di ulteriori formule derogatorie.