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31

mar

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID-19: DEROGHE ALL’OBBLIGO DI QUARANTENA O DI TAMPONE PER CHI ENTRA O RITORNA IN ITALIA DALL’ESTERO E SPECIALI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
Pandolfi Luca
Tel. 035 275 381
Bassanelli Laura
Tel. 035 275 217

Sul sito del Ministero della salute, è stato pubblicato un aggiornamento sul tema delle deroghe all’obbligo di quarantena o di tampone per chi entra o ritorna in Italia dall’estero (art. 51, co. 7 del DPCM 2 marzo 2021).
 
In particolare, le deroghe vengono suddivise nelle seguenti 3 categorie:
  1. deroghe senza autorizzazione ministeriale, riconosciute, tra l’altro all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante, ai lavoratori transfrontalieri ex art. 51, co. 7, lett. l), nonché per le trasferte brevi ex art. 51, co. 7, lett. f) e lett. m) e i transiti con mezzo privato di max 36 ore ex art. 51, co. 7, lett. g. Al riguardo, viene precisato che per tali categorie le motivazioni di deroga sono comprovate dall’autodichiarazione che dovrà essere esibita al vettore o a chiunque sia deputato a effettuare i controlli. Viene, altresì, sottolineato che rimangono fermi gli obblighi dichiarativi al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare controlli e quelli comunicativi dell’ingresso in Italia all’autorità sanitaria competente per territorio;
  2. deroghe stabilite con ordinanza ministeriale (ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 in materia di ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Brasile e dall’Austria);
  3. deroghe rilasciate dal Ministero della salute. In questa categoria, vengono collocati gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) e gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di tampone (art. 51, co. 7, lett. e).
Ai fini del rilascio delle deroghe di cui al precedente punto 3), il Ministero della salute ha impostato la seguente procedura:
  • la richiesta di deroga può essere presentata dal viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice;
  • la richiesta deve essere trasmessa almeno 7 giorni prima della data di ingresso in Italia all’indirizzo e-mail: coordinamento.usmafsasn@sanita.it (non è possibile inviare richieste per eventi programmati oltre la data di efficacia del DPCM vigente; si segnala che il DPCM 2 marzo 2021 è efficace fino al 6 aprile p.v.). La documentazione da fornire a corredo della richiesta è molto dettagliata (es. data di arrivo, mezzo di trasporto usato - numero del volo/numero di targa - punto di accesso in Italia, itinerario di viaggio, documenti di identità). Al riguardo, viene precisato che nel caso di ingresso per motivi di lavoro, è necessario produrre la lettera di invito da parte dell’organizzatore dell'evento e la lettera della società, firmata dal legale rappresentante, che certifichi e confermi le necessità lavorative in Italia. Nel caso di trasferte lavorative di dipendenti che lavorano in Italia in sedi estere, la deroga verrà concessa a coloro i quali abbiano la necessità, una volta tornati in Italia, di riprendere la propria attività lavorativa fisicamente in azienda e subito dopo il ritorno in Italia;
  • in caso di valutazione positiva della richiesta, il Ministero trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per beneficiare della deroga. Il viaggiatore dovrà avere cura di portare con sé la comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’autorità frontaliera o all’autorità sanitaria.