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22

set

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID19. FAQ REGIONE LOMBARDIA PER I LUOGHI DI LAVORO

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Con riguardo all’ordinanza 604 da ultimo adottata da Regione Lombardia in vigore sino al prossimo 15 ottobre e ai numerosi dubbi interpretativi sollevati, Regione ha pubblicato le seguenti FAQ.
 
L'obbligo di utilizzo della mascherina per il prestatore di lavoro, imposto dall'ordinanza regionale n. 604 del 10 settembre 2020, si applica a tutte le attività economiche e produttive?

L'obbligo di utilizzo della mascherina per il personale che presta servizio nelle attività economiche, previsto dall'ordinanza del Presidente della Regione n. 604 del 10 settembre 2020 (come disposto dai punti 3 e 5 del paragrafo 1.1) si applica, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività, alle attività economiche, produttive e sociali disciplinate dalle Linee guida allegate alla medesima ordinanza (es. attività commerciali al dettaglio, attività dei servizi di ristorazione, attività inerenti ai servizi alla persona).
Per le altre attività economiche (si pensi ad esempio alle attività industriali o nelle costruzioni edili) trovano invece applicazione le misure di contenimento previste dagli appositi protocolli allegati al DPCM 7 agosto 2020.
L'art. 2 del citato DPCM stabilisce, infatti, che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali (con esclusione di quelle indicate all'art. 1 per le quali per l'appunto sono invece adottate apposite linee guida regionali) rispettano i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro di cui all'allegato 12. Protocolli specifici sono dedicati all'attività lavorativa nei cantieri (allegato 13) e al settore del trasporto e della logistica (allegato 14).
 
I datori di lavoro hanno l’obbligo di misurare la temperatura di tutti i dipendenti prima dell'accesso al luogo di lavoro, e di comunicare rapidamente alla ATS di riferimento i casi di temperatura superiore a 37.5 °C.
Queste procedure sono soggette alla normativa sulla privacy? È prevista la pubblicazione di una circolare/comunicazione che fornisca linee guida precise, così da rispettare sia la normativa regionale che nazionale?

Sì, la misurazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali. Pertanto, la procedura deve avvenire ai sensi della disciplina sulla privacy in vigore: si consiglia di procedere come indicato nelle FAQ del Garante della Privacy.
Per approfondire nel dettaglio si rimanda anche al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del DPCM 11 giugno 2020 (Allegato 12, nota 1 al paragrafo 2), prorogato con i DPCM del 7 agosto e del 7 settembre 2020.

Per misurare la temperatura corporea del personale, deve essere presente un supervisore oppure è sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione uno strumento di misurazione per i propri dipendenti?

Non è sufficiente mettere a disposizione dei dipendenti uno strumento per misurare la temperatura. È necessario quindi che il datore di lavoro o un suo delegato facciano da supervisori durante la rilevazione della temperatura, anche per adottare gli opportuni provvedimenti in caso vengano ravvisati i sintomi di un’infezione da COVID-19.
Per la lettura di tutte le Faq e un aggiornamento continuo in merito, consultare il sito di Regione Lombardia.