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11

set

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID-19. ORDINANZA 604 REGIONE LOMBARDIA: NOVITÀ

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO
Il 10 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza 604 , che integra le misure approvate dal DPCM 7 settembre (cfr. news 8/09/2020). Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604entrano in vigore oggi (11 settembre) e sono valide fino al 15 ottobre.
 
È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il DPCM 7 settembre, inoltre, ha confermato l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.
 
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
 
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro; non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.
 
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app AllertaLom e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
 
Tuttavia, si evidenzia una importante novità: in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi, il punto 1.3 dell’Ordinanza in commento prevede: “Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.”. Analogamente, nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto e lo stesso segnali i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea, con facoltà in ogni momento di verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
 
In merito alle segnalazioni del medico competente, si ricorda l’istruzione operativa già adottata e diramata da ATS Bergamo (cfr news 22 maggio scorso) e quivi per comodità nuovamente allegata. La stessa ATS ha peraltro già comunicato ai Medici Competenti la successiva nota n. G1.2020.0022959 del 15/06/2020, con la quale Regione Lombardia ha fornito le indicazioni operative per consentire anche ai Medici Competenti sprovvisti di carta SiSS, la segnalazione dei casi COVID sospetti mediante sMAINF (vd. allegato).
 
L’Ordinanza in commento raccomanda altresì la misurazione della temperatura dei clienti/utenti e ne prevede l’obbligatorietà per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
 
Infine, all’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.
 
Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:
L’Ordinanza n. 604, inoltre, aggiorna le linee guida (cfr. allegato Ordinanza) contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività alla cui scrupolosa lettura si rinvia, per quanto di interesse.
 
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM 7 settembre, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e del 16 agosto.