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26

mag

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

MINISTERO DELLA SALUTE - PROCEDURE DI SANIFICAZIONE DI STRUTTURE NON SANITARIE. CHIARIMENTI E INDICAZIONI PRATICHE. CIRCOLARE 22 MAGGIO 2020

DIREZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

La “sanificazione” è stata, fin dall’inizio della pandemia, una delle misure di prevenzione più controverse e complesse nella sua concreta realizzazione a causa di un susseguirsi caotico di atti legislativi e regolamentari non indenni da fraintendimenti lessicali e imprecisioni scientifiche.

In precedenza, già la circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute e i Rapporti ISS n. 5/2020, 19/2020 e, in particolare, 25/2020, si erano soffermati sulle caratteristiche dell’attività di sanificazione nel quadro delle misure per la lotta al COVID19.
 
Allo scopo di razionalizzare la materia ed agevolare la delicata fase di riavvio delle attività produttive, il Ministero della Salute, con ulteriore circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e Abbigliamento”, partendo dalla definizione di “sanificazione” come "il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria", ha ripercorso gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti dissolvendo, almeno in parte, alcuni dubbi interpretativi fornendo nel contempo una serie di utili indicazioni pratiche.
 
Nel rimandare ad una opportuna lettura integrale del provvedimento per gli aspetti tecnici/applicativi, si sottolinea un importante passo relativo agli aspetti organizzativi della sanificazione in ambiente chiuso. La Circolare evidenzia, prendendo in considerazione le attuali evidenze scientifiche, che “se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali”.
 
Si tratta di un significativo avallo di quanto già riportato nell’”Aggiornamento del Protocollo Provinciale del 5 Maggio”, innovativo rispetto al Protocollo Nazionale del 24 aprile 2020, allegato al DPCM 17 maggio 2020.
 
Le ambiguità relative al senso finora spesso attribuito al termine “sanificazione” e la sua necessaria differenziazione rispetto al termine “disinfezione” riemergono in relazione alla disciplina dell’uso di alcune sostanze utilizzate in attività di sanificazione ricorrendo a tecniche di generazione in situ come nel caso dell’ozono, del cloro attivo e del perossido d’idrogeno applicati mediante vaporizzazione/aerosolizzazione.
Il Ministero afferma che “tali procedure di sanificazione non sono assimilabili a interventi di disinfezione”: si tratta, infatti, di sostanze generate in situ che non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione”. “Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare (ai fini della disinfezione) sistemi di generazione in-situ”.

Nonostante tale posizione apparentemente preclusiva, successivamente la circolare disciplina l’uso di tali sostanze, affermando che “tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell’aria” (in congruità alla definizione originaria di “sanificazione” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del DM 7/7/1997 secondo la quale sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
 
In relazione agli ambienti esterni (ad es. spazi antistanti i locali dell’azienda), già esaminati da ISS con Rapporto n. 7/2020, la circolare ritiene sufficiente la normale pulizia salvo che si tratti di aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, che possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.