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25

mag

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

CONVERTITO IN LEGGE IL DL 19/2020: RIDUZIONE DELLE SANZIONI ORIGINARIAMENTE PREVISTE

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con la legge di conversione22 maggio 2020 n° 35, sono state introdotte alcune modifiche al DL 19 del 25 marzo scorso. Per quanto di specifico interesse, la sanzione amministrativa originariamente prevista per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1 comma 2 del citato provvedimento, adottate con DPCM ovvero con le diverse modalità di cui all’art. 3 dello stesso DL (es. Ordinanze regionali), originariamente individuata nel pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, è oggi definita nell’importo minimo di 400 euro e massimo di 1000 euro, con la confermata possibilità di un aumento sino al terzo se le violazioni vengono commesse con uso di veicolo. Non ha subito invece modifiche la previsione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 2 DL 33/2020), con possibilità all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedirne la prosecuzione o la reiterazione, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
 
Si ricorda che il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata e che in caso di reiterazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
 
Infine, la Legge di conversione ha altresì introdotto le seguenti modifiche all’art. 4 ultimo comma:
  • la previsione della possibilità da parte del Prefetto di avvalersi, oltre che delle forze di polizia e delle forze armate, “del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”;
  • il seguente periodo: “Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.