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22

mag

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

SORVEGLIANZA SANITARIA COVID 19 REGIONE LOMBARDIA: RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL’INDIVIDUAZIONE DEI CASI SOSPETTI

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA
Con Delibera del 7 maggio scorso, Regione Lombardia ha adottato un sistema integrato per consentire la tempestiva individuazione e gestione dei casi sospetti COVID19, nonché dei relativi contatti stretti, al fine di contenere l’epidemia in atto. In tale delibera si attribuisce un ruolo attivo anche a soggetti esterni al SSR, coinvolgendo altresì datori di lavoro con la collaborazione dei medici competenti. Ciò in particolare è reso possibile:
  1. dall’adozione di quanto previsto nel Protocollo di sicurezza 24 aprile 2020 che sancisce in particolare la preclusione all’accesso in azienda a chi nei precedenti 14 gg abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID19;
  2. dal ruolo determinante del medico competente nella sorveglianza sanitaria, già riconosciuto dal citato Protocollo e dalla Circolare ministeriale 29 aprile 2020, nonché nel seguire le indicazioni delle Autorità Sanitarie e collaborare con esse all’identificazione dei contatti stretti;
  3. dall’obbligo dei datori di lavoro, introdotto da Regione Lombardia con ordinanza 547 (in sostituzione della precedente ordinanza 546), della misurazione della temperatura al personale, quale condizione per l’accesso (e permanenza, nel caso di sintomi sopraggiunti nello svolgimento dell’attività) nei luoghi di lavoro.
Al fine di contestualizzare e rendere esplicito ed immediatamente operativo il contributo richiesto al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, come sopra brevemente richiamato, nella identificazione/segnalazione dei casi sospetti e relativi contatti stretti, l’ATS di Bergamo ha rivolto alle associazioni datoriali e ai medici competenti alcune istruzioni e una pratica procedura operativa, che quivi si allega. In merito in particolare a quest’ultimo documento, si rileva, come già manifestato ad ATS, che risulta di dubbia praticabilità la previsione di adozione da parte del medico competente di un giudizio di inidoneità temporanea, quale soluzione proposta nell’ipotesi di caso sospetto rilevato in sede di visita medica periodica: tali situazioni, infatti, dovrebbero trovare un trattamento analogo a quello previsto per le altre ipotesi di individuazione di caso sospetto (es. all’accesso, in occasione della misurazione della temperatura) ovvero, previa segnalazione ad ATS, con l’invito al lavoratore a recarsi al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio medico di medicina generale. Pertanto, si consiglia sin da ora di valutare con il medico competente la procedura più corretta da adottare in tale ipotesi, contattando i ns. recapiti per ogni necessario approfondimento.