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31

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – L. 68/99 - DISPOSIZIONI DI REGIONE LOMBARDIA PER IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA

Per info

Andrea Nava
Tel. 035 275 238
Mariani Marina
Tel. 035 275 236

 
Nell’allegato n° 5 della Delibera XI/3013 del 30 marzo 2020 – trasmesso in allegato - Regione Lombardia ha previsto il differimento dei termini relativi ad alcune procedure della L. 68/99.
 
In particolare:
 
ESONERO PARZIALE EX ART. 5 L. 68/99
-        i termini dei versamenti da parte dei datori di lavoro interessati per l’esonero parziale ex 5 L. 68/99, in riferimento alla prima rata semestrale posticipata relativa al periodo gennaio-giugno 2020, vengono prorogati dal 16 luglio 2020 al 16 settembre 2020.
 
CONVENZIONE EX ART. 14 DLGS 276/2003
-        nel caso in cui l’azienda si trovi nelle condizioni di dover sospendere la commessa a causa delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica legata al COVID 19, la convenzione ex Art. 14 rimane sospesa: l’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della L. 68/99 per tutto il periodo di sospensione della commessa.
 
CONVENZIONE EX ART. 11 L. 68/99
-        tutte le scadenze successive al 25 febbraio 2020 previste all’interno delle convenzioni ex Art. 11 L. 68/99 vengono prorogate di 6 mesi: l’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della L. 68/99 per tutto il periodo di proroga dei termini;
-        per le nuove convenzioni ex art. 11 – stipulate dall’entrata in vigore della Delibera regionale fino al 31 agosto 2020 – i termini di durata e le rispettive scadenze verranno calcolate a partire dal 1° settembre 2020: l’azienda rimane comunque ottemperante agli obblighi della L. 68/99 per tutto il periodo di proroga dei termini.