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23

dic

2019

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

INTERPELLO: AVVICENDAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE E TRASMISSIONE DELL'ALLEGATO 3B

AMBIENTE, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

La trasmissione spetta al Medico Competente in carica anche se nell'anno non è stata svolta attività di sorveglianza sanitaria.
 
L'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per sapere:
  • "a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati richiesti nell'Allegato 3B nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell'anno e, comunque, prima della data di scadenza dell'invio (31 marzo)";
  • se "l'invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria".
Riguardo al primo quesito, la Commissione, rileva che l'articolo 40, comma 1, del d.lgs. 81/08, non disciplina il caso specifico dell'avvicendamento dei medici competenti nel corso dell'anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Si segnala in proposito che sul sito istituzionale dell'INAIL sono state fornite indicazioni al riguardo che precisano che: "L'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell'anno successivo".

Relativamente al secondo quesito, in base ad un'interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l'obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l'inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.

Sul punto l'INAIL si è già espresso, sempre sul proprio sito istituzionale, evidenziando che: «Dal momento che l'art. 40 prescrive l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria "l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell'anno, vige l'obbligo di invio dei dati inerenti l'esposizione ai rischi lavorativi specifici».