Comunicazioni

News menu

Vuoi ricevere Circolari e News ?

1

Inserisci nome utente e password

In alto a destra inizia dal tasto Login

2

Entra nella tua MyPage

Una volta entrato, seleziona Modifica Dati sempre in alto a destra e attiva il flag per la richiesta della newsletter.

10

set

2019

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DIAGNOSI ENERGETICA OBBLIGATORIA PER GRANDI IMPRESE ED IMPRESE ENERGIVORE AI SENSI DEL D. LGS. 102/2014

AMBIENTE, DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. 102 del 4 luglio 2014, le grandi imprese e le imprese energivore hanno l’obbligo con cadenza quadriennale di realizzare una diagnosi energetica secondo le indicazioni riportate nell’allegato allo stesso Decreto.
Al di là della prima scadenza fissata dal D. Lgs. 102/2014 (5 dicembre 2015), si ricordo l’obbligo per tutte le imprese di verificare ogni anno con i nuovi dati di bilancio disponibili ed approvati la propria condizione di grande impresa ai sensi della definizione europea tenendo conto anche di tutte le partecipazioni in società controllate o collegate e delle partecipazioni di controllo di altre imprese.
 
Si ricorda che, a seguito degli ultimi chiarimenti interpretativi pubblicati con una circolare dal MISE nel novembre del 2016, devono essere considerate “grandi imprese” tutte quelle che occupano almeno 250 persone e, congiuntamente, il cui fatturato annuo superi 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio (attivo di stato patrimoniale) annuo superi 43 milioni di euro.
 
La grande impresa così definita è soggetta all’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica entro il 05 dicembre dell’anno n-esimo a decorrere dal 2015 solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti (ovvero negli anni n-1 e n-2): quindi la verifica di quest’anno deve avere come riferimento gli esercizi 2017 e 2018.
 
Per il corretto calcolo delle dimensioni degli occupati e dai valori contabili di bilancio vanno considerati anche i casi delle imprese associate e collegate: l’impresa è considerata associata quando detiene da sola o insieme ad altre imprese collegate una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto in un’altra impresa o è partecipata da altra impresa nelle stesse proporzioni ed, in tali casi, occorre aggiungere ai propri occupati e ai propri valori di bilancio i medesimi dati dell’impresa associata in proporzione alla percentuale di partecipazione; nel caso di imprese collegate, dove si detiene il controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto o si è in grado di esercitare un’influenza dominante, i dati precedenti vanno sommati integralmente ai propri.
Infine, un’impresa è sempre considerata di grandi dimensioni qualora almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è detenuto direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici.
Nel caso di collegamenti o partecipazioni con imprese straniere questi non rilevano se non per il caso di due o più imprese italiane contemporaneamente associate o collegate a quelle straniere: in tal caso le italiane devono essere considerate tra di loro associate o collegate (l’impresa straniera fa solo da punto di collegamento)
 
L’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica, come noto, viene esteso dal comma 3 art. 8 del D.Lgs. 102/2014 anche alle imprese “energivore” indipendentemente da dimensione e attività economica: la recente circolare MISE chiarisce che le imprese energivore obbligate sono solo quelle iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali nell’anno n-1 a quello di riferimento: per la verifica dell’assoggettabilità all’obbligo nel 2019 ovviamente parliamo dell’anno 2018.
 
Infine si ricorda che, per il secondo ciclo di diagnosi relativo a quelle diagnosi che verranno presentate a partire dal 2019 in avanti per i soggetti che hanno già ottemperato all’obbligo, è previsto l’obbligo di basare i documenti di diagnosi su dati misurati - e non più stimati come nel primo adempimento dell’obbligo - attraverso opportuni sistemi di monitoraggio adeguati che coprano almeno i punti di consumo principali dell’impresa per avere a disposizione almeno due periodi temporali significativi di misure dei consumi.
 
Ricordiamo che per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale di ENEA dove reperire il template per la redazione del rapporto di diagnosi e linkare al portale dove inviare le diagnosi medesime (https://audit102.enea.it).