05
apr
2013
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
GAS TOSSICI. CIANURI UTILIZZATI IN BAGNI ELETTROGALVANICI. SOGLIE DI ESENZIONE. CIRCOLARE DI CHIARIMENTO
Per info
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262 r.fiandri@confindustri...
Il Ministero della salute ha emanato la Circ. 7-2-2013 n. DGPRE/3371-P, esplicativa del D.M. 31 luglio 2012 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238 recante «Modifiche al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.
Il D.M. 31 luglio 2012 concerne le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici. Esso ha modificato la tabella allegata al R.D. 9 gennaio 1927 (e successive modifiche ed integrazioni) introducendo una soglia di esenzione per i cianuri solidi e un'altra per i cianuri in soluzione acquosa con concentrazione non superiore al 30%, quantificabili rispettivamente in 50 kg max. e 100 kg max. di cianuri, che è possibile "custodire e conservare" senza autorizzazione dell'ASL, ma solo per utilizzo nei bagni di trattamento elettro-galvanico.
Tali quantitativi devono intendersi come somma delle singole giacenze, rispettivamente dei diversi sali, solidi e in soluzione.
Non intervenendo più, per queste soglie di quantità, l'autorizzazione alla "custodia e conservazione", al fornitore di cianuri è richiesto, per ogni partita ceduta, di farne annotazione, oltre naturalmente che sul registro di vendita di cui all'articolo 57 del Regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, anche sul "certificato di acquisto", da trasmettere in copia, per informazione, all'Autorità di Pubblica Sicurezza o al Sindaco che lo ha rilasciato.
Permangono ovviamente gli altri obblighi del Regolamento speciale, tra cui quelli della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici per il personale addetto alla gestione dei bagni galvanici e la denuncia immediata all'autorità di pubblica sicurezza per sottrazione o distrazione dei cianuri. Inoltre, qualora un'Azienda cessasse le lavorazioni elettro-galvaniche e detenesse ancora cianuri, dovrà darne immediata notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Gli aspetti riguardanti il trasporto verranno affrontati in una successiva comunicazione
All.:
- Decreto 31 luglio 2012
- Circolare Ministeriale n. 3371 del 7 febbraio 2013