Recupero addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate nel biennio 2010-2011:
webinar con Studio Pirola Pennuto Zei per assistenza collettiva
 
Bergamo, 4 marzo 2020
 
 
Recentemente la Corte di Cassazione (con sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019) ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme nazionali istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica (poi abrogate con decorrenza dal 01 gennaio 2012) in quanto in contrasto con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE) per il biennio 2010-2011.
 
La stessa Corte di Cassazione ha confermato il diritto da parte di qualsivoglia utente titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato tramite il pagamento delle fatture di fornitura relativamente al periodo di incompatibilità (biennio 2010-2011).
 
Per l’azione civile di ripetizione dell’indebito il Cliente finale può fruire di un termine di prescrizione ordinario (10 anni), che lascia aperta la possibilità di agire per la ripetizione delle somme indebitamente pagate negli anni 2010 e 2011, ricordando che ovviamente fa fede il momento temporale dell’effettivo versamento delle medesime e non tanto la data delle fatture che espongono le addizionali sulle accise.
 
A seguito dell’indisponibilità manifestata dal Ministero dell’Economia a Confindustria di fissare termini e modalità di rimborso, Confindustria Bergamo, lo scorso 4 marzo, ha organizzato un Webinar con rappresentanti dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati di Milano per approfondire gli aspetti salienti del tema e le condizioni riservate agli associati di Confindustria Bergamo - nell’ambito di specifico accordo concluso con lo Studio - per le aziende che intendessero avvalersi delle loro prestazioni professionali per avviare l’azione civile di ripetizione finalizzata al conseguimento del rimborso delle addizionali provinciali versate sulle accise dell’energia elettrica nel biennio 2010-2011.