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2023

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LEGGE DI BILANCIO 2023 - INTRODOTTO TETTO MASSIMO AI RICAVI DI VENDITA ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI NON ALIMENTATI A GAS NATURALE

DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

Facendo seguito alle disposizioni introdotte con l’art. 11 del D.L. 09 agosto 2022 n. 115 che estendeva a tutto il 30 giugno 2023 la misura volta a contenere gli “extraricavi” generati per effetto degli elevati livelli dei prezzi di mercato dell’energia elettrica dai produttori di impianti alimentati a fonti rinnovabili introdotta con l’art. 15 bis comma 1 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 così come convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha stabilito ai commi da 30 a 38 dell’art. 1 che analogamente fino al 30 giugno 2023 è fissato un tetto massimo ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita dell’energia elettrica generata ed immessa in rete da:
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili non rientranti già nel campo di applicazione dell’art. 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi dal Conto Energia nonché altri impianti sempre di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione purché entrati in esercizio in data antecedente al 01.01.2010);
  • Impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza superiore a 20 kW di cui all’art. 7 comma 1 del Regolamento UE 2022/1854 del 06 ottobre 2022 (impianti alimentati da fonti non rinnovabili escluso il gas naturale)
Il sopracitato tetto ai ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato realizzato sia direttamente dai titolari degli impianti di produzione energetica sia dagli eventuali intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori medesimi, indipendentemente dal fatto che l’energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.
 
Ai fini dell’applicazione di quanto descritto, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. G.S.E. deve calcolare la differenza tra:
 
a) un prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh ovvero, per le sole fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, ad un valore per tecnologia fissato dall’Autorità di Regolazione di Energia, Reti e Ambiente A.R.E.R.A. con propria deliberazione tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio nonché di un’equa remunerazione degli investimenti;
b) un prezzo pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica con riferimento alla macrozona dove è localizzato l’impianto.
 
Qualora la differenza sia negativa il G.S.E. effettua un conguaglio e richiede la differenza al produttore.
 
Sono esclusi da queste disposizioni i contratti di fornitura conclusi prima del 01 dicembre 2022 che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che comunque non siano stipulati ad un prezzo medio superiore al valore di € 180/MWh; i contratti di ritiro dedicato conclusi con il G.S.E. che comunque non siano stipulati ad un prezzo medio superiore al valore di € 180/MWh.
 
Riferimenti: news del 22 agosto 2022, 12 luglio 2022 e 28 febbraio 2022