Direzione

30

nov

2022

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

APERTURA PORTALE SUL SITO DI CSEA PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE AZIENDE GASIVORE CON DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2023

DIREZIONE, ENERGIA

Per info

Berlendis Fabrizio
Tel. 035 275 287

In conformità alle previsioni del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica M.I.T.E. n. 541 del 21 dicembre 2021 e nel rispetto delle regole operative fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente A.R.E.R.A. con la deliberazione 541/2022/R/gas del 02 novembre 2022, si informa che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali C.S.E.A. ha pubblicato sul portale riservato alle aziende energivore la circolare n. 46/2022/GAS che confermo l’apertura del portale per l’inserimento delle dichiarazioni volte al conseguimento delle agevolazioni a favore delle aziende gasivore con decorrenza dal 01 gennaio 2023 a partire dal giorno 30 novembre e fino alle ore 23.59 del giorno 16 gennaio 2023.
 
C.S.E.A. ricorda che il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito www.csea.it cliccando sul riquadro GASIVORI o tramite il link gasivori.csea.it
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per le annualità dal 2013 al 2022, devono accedere al portale con la username e password già in loro possesso; le altre imprese dovranno accedere cliccando sul pulsante “nuova registrazione”.
 
Si ricorda che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R.n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla C.S.E.A. solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di quelli previsti dalla Delibera A.R.E.R.A. 541/2022/R/gas: qualora, infatti, i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
 
Si ricorda che possono accedere alle agevolazioni previste le imprese definite “gasivore”, cioè:
  • che abbiano un consumo medio annuo di gas naturale nel periodo di riferimento (per il 2023 è il biennio costituito dagli anni 2019 e 2021) pari ad almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno considerando un potere calorifico del gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3;
  • che operano nei settori di attività economica riportati nell’allegato I del DM MITE n. 541 del 21 dicembre 2021 (settori con un indice di intensità negli scambi internazionali non inferiore al 4%) prendendo a riferimento il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno del periodo di riferimento (per il 2023 si tratta del 2021);
Sono in ogni caso escluse dal meccanismo agevolativo le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C n. 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà) nonché le imprese che presentano un valore aggiunto lordo negativo nel periodo di riferimento.
Per essere ammesse all’agevolazione di cui sopra, le imprese gasivore al momento della presentazione della domanda di agevolazione devono adottare una delle misure per l’uso efficiente dell’energia previste dal D.Lgs. 102/2014, cioè adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001 ovvero realizzare una diagnosi energetica ogni 4 anni conforme all’Allegato 2 dello stesso D.Lgs. 102/2014 e dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi nell’intervallo tra questa e quella successiva.
Inoltre, l’azienda che accede all’elenco delle aziende a forte consumo di gas naturale per l’annualità n dovrà trasmettere a C.S.E.A. entro il 31 gennaio dell’anno n+1 una dichiarazione firmata dal legale rappresentante con il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici (che beneficiano delle agevolazioni) distinti per ciascun PDR intestato all’azienda dichiarante pena la decadenza dalle agevolazioni.
Chi accede alla compilazione della dichiarazione sul sito di C.S.E.A. per l’ottenimento delle agevolazioni è tenuto a corrispondere, analogamente a quanto previsto per le agevolazioni a favore delle aziende energivore, un contributo agli oneri amministrativi di C.S.E.A. fissato pari a € 100,00 in sessione ordinaria e a € 300,00 in sessione supplettiva (apertura successiva del portale nel 2023).
 
Circolari e new precedenti: 2022/598 del 07.11.2022; 2022/53 del 17.01.2022; 2018/46 del 12.01.2018; 2016/08 del 07.01.2016 e 2015/423 del 02.10.2015; news del 03.10.2017, 12.04.2016, 03.03.2017, 22.11.2016, 18.03.2016 e 23.12.2015