1. Possibilità di retrodatare la valuta di accredito
  2. Il pagamento COD e responsabilità dello spedizioniere
  3. Regole per la conferma di un credito documentario
  4. Come aggirare il rischio di mancata conferma del credito documentario
  5. Accredito "salvo buon fine" in credito confermato
  6. Credito documentario: le conseguenze "sostanziali" delle irregolarità formali nei documenti
  7. Discordanza non rilevata negli utilizzi parziali, ma solo all'ultimo utilizzo
  8. Forme di pagamento alternative al credito documentario
  9. La bollatura nella draft che accompagna la lettera di credito
  10. Crediti documentari e spedizioni parziali di merci
  11. Le garanzie di pagamento alternative al credito documentario
  12. La garanzia bancaria a prima domanda come alternativa al credito documentario
  13. Quali sicurezze con l'incasso documentario
  14. I limiti alle garanzie del CAD
  15. Rimessa documentaria pagabile con accettazione cambiale tratta
  16. Quando è consigliabile l'incasso documentario
  17. Oneri di brevità su smobilizzo prosoluto di effetti avallati
  18. Passi da compiere in caso di pareri discordanti sui documenti presentati ad utilizzo di un credito documentario
  19. Possibilità per la banca confermante un credito di non onorare l'impegno alla prestazione in caso di maremoto
  20. Descrizione della merce in fattura e in polizza di carico marittima in un credito documentario
  21. Efficacia esecutiva della cambiale e della tratta in Ungheria
  22. Il pagherò formato assegno in Spagna: quale sicurezza
  23. Quale sicurezza di pagamento offre una garanzia in bianco offerta da cliente croato
  24. Possibilità di revoca del pagamento di un assegno USA
  25. Soluzioni di pagamento di "facile realizzazione" nelle forniture in Danimarca
  26. Pagamenti dalla Polonia
  27. Quale sicurezza offre il pagamento a mezzo tratta accettata in Francia e se la tratta accettata viene riconosciuta come titolo esecutivo
  28. Incasso di assegni di conto corrente bancario emessi da clientela rumena
  29. Pagamenti anticipati per fornitura in Turchia
  30. Lettera di credito con richiesta del certificato EUR 1
  31. Richiesta di certificato di peso e qualità in un credito documentario
  32. A cosa prestare attenzione in una lettera di credito senza conferma dalla Cina
  33. Credito documentario confermato ed Ex works
  34. Certificazione sui documenti in un credito documentario
  35. Possibilità di revoca di un credito emesso a favore di un beneficiario indiano in caso di non conformità della merce
  36. Proroga dell'ultima data di spedizione ma non della data di scadenza di un credito documentario
  37. Come garantire il pagamento di forniture ripetitive in Corea
  38. Garanzia di pagamento priva di data di scadenza e di impegno a pagare
  39. Ritiro merce contro accettazione di documenti da pagare a scadenza
  40. Quale forma di pagamento ideale per evitare il rischio di non pagamento
  41. Resa della merce e modalità di pagamento con azienda algerina

 

1) Possibilità di retrodatare la valuta di accredito

D: Molti dei nostri clienti esteri ci pagano con bonifico bancario via swift. In alcuni casi, nonostante noi diamo istruzioni al nostro cliente, circa la banca su cui deve esserci accreditato l'importo, questo perviene su un istituto di credito diverso, che poi trasferisce l'importo a nostro favore sulla nostra banca.

Questo giro ci comporta ritardi nell'incasso, costi aggiuntivi e, quando l'importo è in valuta estera, l'accredito sul conto corrente è posticipato, poiché avviene solo dopo alcuni giorni successivi alla data in cui la somma perviene alla banca italiana, che poi la gira. E' possibile retrodatare la valuta di accredito rispetto alla data di esecuzione dell'operazione, cosa possiamo fare per evitare che accada questo?

R: Il problema da Lei sollevato è, purtroppo, comune a molte imprese che, nonostante diano istruzioni precise circa la canalizzazione del bonifico bancario, assistono ad una procedura per la quale, il bonifico perviene alla banca beneficiaria tramite altra banca che, ricevuto il bonifico "gira" i fondi alla banca beneficiaria. Nel caso l'importo del bonifico sia espresso in unità di conto nazionale (Lire o Euro) è possibile retrodatare la valuta di accredito rispetto alla data di esecuzione dell'operazione, in quanto, se ad esempio l'importo in unità di conto viene addebitato sul conto che la banca estera intrattiene con la banca italiana, con valuta, poniamo, 26 marzo 2001 e quest'ultimo gira l'importo a favore della banca beneficiaria con valuta due giorni successivi alla data del 26 marzo 2001 (28 marzo 2001), l'accredito che la banca beneficiaria farà al beneficiario della somma di denaro, avverrà con valuta che decorre dal 28 marzo 2001 (quindi, considerando sempre i due giorni, il 30 marzo 2001), anche se tale operazione viene eseguita parecchi giorni successivi a tale data. Il problema che si presenta è quindi quello di un ritardo nell'accredito dell'importo.

Se invece, l'importo è espresso in valuta di conto valutario (ad esempio in USD), la valuta di accredito sarà necessariamente quella che decorre dal giorno in cui la valuta estera, quindi i dollari USA, saranno negoziati dalla banca vendendoli sul mercato valutario al cambio del giorno di negoziazione. Non è possibile quindi retrodatare la valuta di accredito riferita ad importi espressi in moneta diversa dall'unità di conto nazionale.

Per evitare di perdere giorni di valuta, oltre a fornire precise istruzioni al suo cliente al fine di canalizzare l'operazione presso la sua banca, occorrerebbe che lo stesso la informasse (via e-mail o via fax) del giorno in cui lo stesso ha dato l'ordine di pagamento alla banca per il trasferimento valutario a suo favore, al fine di consentirle di informare la sua banca circa l'importo in valuta estera che sta per pervenire.

Questo può consentire quanto meno di ridurre i tempi di esecuzione dell'operazione. Sta a Lei, valutare poi se val la pena, in base all'importo che dovrà ricevere, sollecitare o meno la banca a visionare la posizione intrattenuta con la banca estera, per verificare l'avvenuto trasferimento dell'importo, senza attendere il normale iter bancario riguardante giorni tecnici necessari per l'esecuzione dell'operazione.

top

2) Il pagamento COD e responsabilità dello spedizioniere

D: Fra i destinatari delle nostre forniture ci sono clienti dell'Europa Occidentale con i quali, a volte, concordiamo un pagamento contestuale alla consegna della merce.

Vorremmo conoscere meglio come si articola tale operazione soprattutto in relazione alla responsabilità dello spedizioniere a cui affidiamo la merce.

R: La forma di pagamento da lei richiamata è molto conosciuta presso gli operatori economici con il nome di "cash on delivery" in sigla COD, che prevede per l'appunto che il pagamento del prezzo della fornitura avvenga contestualmente alla consegna della merce.

Contrariamente al significato del termine in uso (cash on delivery), ovvero contanti alla consegna, il pagamento contestuale si realizza soltanto nel caso di rilascio di banconote in cambio di merce.

L'operazione che riguarda le spedizioni effettuate via camion in ambito europeo, generalmente si articola nel modo che andiamo a descrivere:

1) l'esportatore incarica uno spedizioniere (scelto da lui stesso o su indicazione del compratore a seconda del termine di resa della merce pattuito) di consegnare la merce solo se riceverà in cambio della stessa uno dei documenti sotto indicati:

  • un assegno bancario o un assegno circolare, oppure
  • un "pagherò" cambiario, oppure
  • la firma di accettazione su di una tratta, oppure
  • una dichiarazione bancaria di aver ricevuto ordine di pagamento, oppure
  • una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure
  • un'attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile ed incondizionata a favore del venditore

2) lo spedizioniere, giunto a destinazione, consegnerà la merce al compratore secondo le istruzioni ricevute dal venditore;

3) lo spedizioniere, consegnerà all'esportatore il documento ritirato dal compratore quale vincolo per la consegna della merce, secondo le istruzioni ricevute dall'esportatore.

Occorre far presente al lettore che, fra le possibilità elencate al punto 1, soltanto l'ultima: l'attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, o il ritiro di un assegno circolare emesso da primaria banca, assicura al venditore il pagamento della fornitura.

Tutte le altre presentano, invece, una serie di rischi che sconsigliano l'utilizzo del sistema COD.

Per quanto riguarda la responsabilità dello spedizioniere a cui viene affidato l'incarico di consegnare la merce al destinatario della stessa, occorre sottolineare che il rapporto che si instaura con lo stesso, non va confuso con il contratto di trasporto, in quanto il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere si impegna non a trasportare, ma a concludere un contratto di trasporto con un vettore per l'invio della merce ad un certo destinatario.

La responsabilità dello spedizioniere nell'assumersi l'incarico ricevuto è quella che deriva dall'art. 1739 del Codice Civile, in quanto lo stesso, rivestendo il ruolo di mandatario, si impegna a seguire le istruzioni del committente (il venditore) così come gli sono state impartite.

Per concludere, quindi, lo spedizioniere è responsabile solo in caso di inosservanza delle istruzioni ricevute e da lui stesso accettate.

Nel caso lo spedizioniere esegua le istruzioni ricevute che, a titolo di esempio, prevedessero la consegna della merce contro ritiro di un assegno di conto corrente bancario e lo stesso risultasse poi impagato, lo spedizioniere non avrebbe alcuna responsabilità in quanto il danno subito dalla ditta venditrice riguarda ed è conseguenza del rapporto che la stessa ha instaurato con il compratore.

La responsabilità dello spedizioniere sussisterebbe, invece, nel caso in cui a fronte di istruzioni scritte, da lui accettate senza alcuna riserva, richiedenti la consegna della merce, contro ritiro di un assegno circolare firmato da primaria banca, la merce fosse, invece, consegnata diversamente dalle istruzioni, contro ritiro (ad esempio) di assegno di conto corrente bancario emesso dallo stesso compratore, assegno che poi risultasse impagato. Nel caso esposto, lo spedizioniere, quale mandatario del venditore potrà, in virtù del mandato ricevuto, essere responsabilizzato, in quanto l'inosservanza del mandato causa un danno economico alla ditta venditrice.

top

3) Regole per la conferma di un credito documentario

D: Ci viene notificato dalla Banca di Roma un credito documentario emesso dal Banco Monserrat S.A. Rosario - Argentina - per l'importo di 58.000,00 dollari, secondo la dicitura che riportiamo di seguito: "We hereby issue an irrevocable and confirmed documentary credit number 00000 for an amount of …." ("Con la presente emettiamo un credito documentario irrevocabile e confermato numero 000000 per un importo di …")

Effettuata la spedizione per l'inoltro della merce al nostro cliente argentino, secondo quanto concordato, ed entro i termini previsti nel credito documentario, prepariamo i documenti richiesti nel credito stesso e li consegniamo alla Banca di Roma per l'utilizzo.

Eravamo sicuri di avere un credito confermato così come è scritto nel testo sopra riportato.

La Banca di Roma, invece, ci ha risposto che il credito in oggetto non è da considerarsi confermato ai sensi dell'art. 9 delle Norme ed Usi uniformi (NUU), relativi ai crediti documentari e quindi ci è stato notificato senza l'assunzione di alcun impegno da parte della stessa banca.

Vorremmo un vostro parere al riguardo e sapere se il comportamento della banca è stato corretto.

R: L'art. 9 comma b) delle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari (pubblicazione n. 500 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi) recita come segue:

"la conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (banca confermante), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante….".

Dalla lettura dell'art. 9 delle NUU si desume che la Banca di Roma, per confermare il credito, assumendosi quindi un impegno autonomo ad eseguire la prestazione prevista, abbia bisogno che la richiesta o l'autorizzazione alla conferma, sia espressa in modo chiaro da parte della banca emittente e cioè , nel caso in oggetto , dal Banco Monserrat S.A.

Di solito questa richiesta viene espressa con frasi del tipo: "Please add your confirmation" ("Vi preghiamo di aggiungere la Vostra conferma") oppure, "Add your confirmation" ("Aggiungete la Vostra conferma"), oppure più semplicemente con il termine "with", nel campo 49 della messaggistica "swift", relativa alle istruzioni di conferma.

I crediti emessi con frasi del tipo "we hereby issue an irrevocable and confirmed documentary credit", così come da voi riportato, non vanno intesi come richiesta di aggiungere la conferma. Il termine "and confirmed", nulla aggiunge all'impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione da parte della sola banca emittente. Pertanto la Banca di Roma ha operato correttamente in quanto non le è stato richiesto espressamente, almeno da quanto appare dalla vostra lettera, di aggiungere la conferma con una frase del tipo di quelle sopra menzionate.

E' importante inoltre sottolineare che, la banca a cui viene richiesto di aggiungere la conferma, lo farà solo se lo riterrà . Il già citato art. 9 delle NUU, infatti, al comma c) recita:

"Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma".

Nell'articolo appena riportato viene usato il verbo "può" e non "deve", in quanto la banca richiesta di confermare il credito, prima di dare il proprio assenso, farà alcune valutazioni circa l'assunzione o meno dell'impegno previsto nel credito stesso.

"Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente" (art. 9 NUU).

Per concludere possiamo dire che la banca confermerà un credito documentario soltanto se:

a) l'apertura di credito è aperta in forma irrevocabile, ossia rappresenti un impegno da parte della banca emittente. La conferma di un credito revocabile è senz'altro possibile da un punto di vista giuridico, ma sarà difficile che una banca accetti di rischiare una promessa di pagamento su questa base;

b) il credito contiene chiaramente la richiesta o l'autorizzazione della banca emittente;

c) il credito sia utilizzabile e pagabile presso la banca confermante;

d) la banca avrà valutato positivamente oltre che l'assicurabilità del Paese in cui risiede la banca emittente, anche la solvibilità e l'affidabilità della stessa, in quanto, proprio perché la conferma rappresenta un impegno autonomo ad eseguire una prestazione a favore del beneficiario, la stessa equivale ad una concessione di fido da parte della banca confermante nei confronti della banca emittente.

top

4) Come aggirare il rischio di mancata conferma del credito documentario

D: Sono titolare di un'azienda che esporta in tutto il mondo, soprattutto in paesi difficili, dove il pagamento avviene o in via anticipata rispetto alla spedizione della merce, oppure a mezzo lettera di credito documentario irrevocabile e confermata. A volte però, abbiamo perso delle opportunità in quanto i nostri clienti non erano disposti a pagarci in via anticipata oppure perché le banche a cui venivano appoggiate le lettere di credito non sempre sono disposte ad aggiungere la propria conferma o, quand'anche lo fossero state, questa non era richiesta dalla banca emittente.

Vorrei sapere cosa posso fare quando si verificano questi casi per non perdere l'affare, ma garantire ugualmente il pagamento dei miei crediti.

R: Il problema da Lei sollevato non è di facile soluzione perché tanti e diversi sono gli elementi da considerare e che esercitano una influenza non irrilevante per poter fornire una risposta esaustiva. Pertanto cercherò di schematizzare le risposte in modo da offrire un quadro d'insieme delle varie possibilità che si possono attivare nelle situazioni da Lei descritte.

E' importante però fare innanzitutto alcune considerazioni riguardanti il concetto di "conferma".

Confermare un credito documentario irrevocabile da parte della banca a cui viene fatta la richiesta significa assumersi, nei confronti del beneficiario del credito, un impegno, inderogabile e autonomo rispetto a quello assunto dalla banca emittente, a una prestazione che consiste nel pagamento o nell'accettazione o nella negoziazione a fronte di documenti presentati dal beneficiario entro una certa data stabilita nel credito (data di scadenza) che risultino essere conformi ai termini e alle condizioni fissate nel credito stesso e alle Norme ed Usi uniformi relative ai crediti (NUU).

Un impegno rischioso

Detto questo si capisce subito quanto sia delicato, per la banca a cui viene richiesta la conferma, l'assunzione dell'impegno nei confronti del beneficiario. La banca, infatti, assumendosi l'impegno irrevocabile e autonomo a pagare, accettare o negoziare, deve valutare attentamente il rischio tecnico che tale impegno comporta per la banca. La banca confermante, infatti, dopo aver esaminato i documenti a lei consegnati dal beneficiario e averli riscontrati conformi ai termini e alle condizioni del credito, eseguirà la prestazione a favore dello stesso, che sarà così accreditato in via definitiva e liberatoria.

A questo punto, la banca che avrà eseguito la prestazione, reclamerà il rimborso. Nel caso di operazioni espresse in moneta estera, la banca confermante reclamerà il rimborso alla banca rimborsante secondo le istruzioni ricevute, nel caso di operazioni espresse in unità di conto nazionale (lire o euro) addebiterà il conto della banca emittente sempre secondo le indicazioni che quest'ultima avrà fornito. E' qui che può manifestarsi il rischio per la banca confermante: quello cioè di non riuscire a farsi rimborsare le somme pagate al beneficiario. Per questo motivo non sempre gli istituti di credito sono disposti a confermare le lettere di credito in quanto la valutazione che viene fatta nei riguardi del paese in cui risiede la banca emittente e/o nei confronti della banca emittente stessa, non sempre risulta essere sufficientemente positiva da indurre la banca ad assumersi un rischio di tale portata.

Riassumendo, possiamo affermare che le banche per poter prestare la propria conferma valutano:

  • l'affidabilità del paese in cui ha sede la banca emittente, richiedente la conferma: se esistono cioè "linee di credito" concesse al paese;
  • la banca emittente stessa;
  • il valore dell'operazione;
  • la scadenza del credito.

Condizione per fare questa valutazione è che la conferma sia espressamente richiesta dalla banca emittente.

Le soluzioni alternative

Che fare quando, pur richiedendo la conferma, la banca italiana non è disposta ad assumersi il rischio di cui si è appena parlato?

Innanzitutto occorre sottolineare che la disponibilità della banca a confermare il credito è una condizione che deve essere verificata prima che il credito sia emesso e quindi in fase contrattuale. Prima della stipula del contratto occorre, infatti, chiedere alla propria banca se è disposta a confermare il futuro credito documentario e, tra le banche del paese dell'ordinante, quali sono quelle gradite e quali le condizioni richieste per poter aggiungere la propria conferma. In base alle risposte della banca, bisognerà dare istruzioni precise al proprio cliente in tal senso.

Una prima soluzione è la seguente: se la disponibilità alla conferma della propria banca è negativa, occorre verificare, direttamente o tramite la propria banca se esistono banche di paesi industrializzati che siano comunque disposte ad assumersi l'impegno in quanto lo stesso sarà ad utilizzo di linee di credito esistenti sul paese del compratore e sulla banca che emetterà il credito documentario. Anche in questo caso occorrerà fornire istruzioni precise al cliente per l'apertura del credito documentario presso la vostra banca che fungerà solo da banca avvisante, mentre la richiesta della conferma dovrà essere fatta alla banca estera che si è dichiarata disposta a confermare. In alternativa a quanto sopra prospettato, occorre verificare se la vostra banca è disposta a gestire in proprio e direttamente il rischio con quella che viene definita la "Silent Confirmation". Cioè la vostra banca confermerà il credito utilizzando linee di credito concesse da banche di paesi diversi.

Altra possibilità è verificare se il vostro cliente intrattiene rapporti con banche di paesi industrializzati o comunque considerati affidabili, disposte ad emettere il credito documentario a fronte di garanzie prestate direttamente dal compratore o per il tramite della sua banca. In questo caso il credito sarà emesso da un istituto di credito di un paese diverso dal paese di residenza del compratore/ordinante il credito; probabilmente non occorrerà neppure che sia richiesta la conferma, risparmiando così sul pagamento delle relative commissioni. A titolo di esempio, se il vostro cliente risiede in Congo, ma intrattiene rapporti di conto con una banca belga (ad esempio la Generale di Bruxelles) a cui fa richiesta di emettere il credito documentario a vostro favore e la banca belga accetta di farlo, avrete la certezza di incassare il credito aperto a vostro favore senza che sia necessaria la conferma dello stesso, in quanto è la stessa banca belga che emette il credito che si impegna ad eseguire la prestazione nei vostri confronti e quindi, se saranno presentati tutti i documenti richiesti dalla lettera di credito nel rispetto di termini e condizioni, non c'è motivo di dubitare circa il mantenimento dell'impegno della prestazione. Ancora, in caso di transazioni con determinati paesi (ad esempio i Paesi dell'area del Mediterraneo), i crediti possono venire emessi direttamente su banche di diritto italiano, ma di proprietà araba, come l'UBAE, l'Arab Bank, la Sefa Bank di Roma, che dovranno essere dalla emittente designate (nominate) ad eseguire la prestazione in presenza dei documenti conformi.

Un'ulteriore possibilità è quella dello "star del credere", cioè dell'assunzione dell'impegno da parte della vostra banca indipendentemente e al di fuori del credito documentario. Lo star del credere non è altro che la conferma del credito su richiesta del beneficiario in assenza di autorizzazioni o di richiesta della banca emittente.

Ultima possibilità, che può essere valutata soprattutto nei casi in cui la banca emittente non richiede che il proprio credito sia confermato, è quella di ricorrere ad un forfaiter per smobilizzare pro soluto (senza cioè possibilità di rivalsa nei vostri confronti) la lettera di credito. Anche in questo caso occorrerà essere preventivamente informati circa le consuetudini che le banche del paese del vostro cliente hanno circa la richiesta della conferma. Alcuni paesi non richiedono mai che il proprio credito sia confermato. Ricorrere ad un forfaiter significa individuare, con l'aiuto della propria banca, una finanziaria di solito londinese, svizzera, tedesca, francese o austriaca, disposta ad acquistare il credito in via pro soluto verificando quali sono le condizioni richieste a tal fine.

Occorre al riguardo fare presente che il forfaiter sconterà pro soluto soltanto in presenza di una dichiarazione di conformità dei documenti presentati ad utilizzo del credito, rilasciata dalla banca emittente, designata o confermante.

top

5) Accredito "salvo buon fine" in credito confermato

D: La nostra azienda esporta da alcuni anni in molti paesi extra -Ue, concordando quasi sempre con i propri clienti un pagamento a mezzo lettera di credito documentario, che il più delle volte, viene confermata dalla nostra banca.

Si verifica che in una di queste forniture la nostra banca confermante a fronte dei documenti che presentiamo ad utilizzo del credito, ci solleva alcune irregolarità accreditandoci s.b.f. (salvo buon fine). Alcune di queste irregolarità ci vengono espressamente indicate, con la precisazione che comunque trattasi di irregolarità interna di poco conto; altre irregolarità, invece, non vengono citate, ma viene detto: "….ed altre eventuali".

Vorremmo sapere se è un comportamento usuale e che cosa questo può comportare circa la sicurezza del pagamento.

R: Se ho ben compreso il suo quesito, la banca confermante, dopo aver esaminato i documenti da lei presentati ad utilizzo del credito aperto a suo favore, accredita l'importo sul suo conto corrente "salvo buon fine" e sotto riserva, a causa di alcune discordanze riscontrate dall'esame dei documenti, che le comunica espressamente. In aggiunta alle irregolarità segnalate comunica che l'accredito "s.b.f." si intende sotto riserva anche per eventuali altre discordanze che fossero sfuggite all'esame dei documenti.

Se le cose stanno come descritto sopra si può affermare con tutta tranquillità che tale comportamento non è usuale e che, là dove questo accade, va scoraggiato.

Il motivo di questa mia affermazione va ricercato nelle NUU (Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari) quando dicono, all'art. 13, che:

"le banche dovranno esaminare i documenti per accertarne la conformità e decidere se accettarli o rifiutarli dandone informazione al presentatore in questo caso la sua azienda".

Se le banche summenzionate decidono di rifiutare i documenti loro presentati, devono darne

comunicazione entro il settimo giorno lavorativo successivo alla presentazione.

"La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti" (art. 13.b ).

L'art. 14, inoltre, riguardante i documenti discordanti e relative comunicazioni, afferma invece quanto segue:

1) a ricezione dei documenti le banche (emittente, confermante e/o designata) devono decidere esclusivamente sulla base dei documenti se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito (punto 2);

2) nel caso in cui le banche menzionate al punto 1 decidono di rifiutare i documenti, devono darne comunicazione alla banca dalla quale hanno ricevuto i documenti o al beneficiario. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti precisando altresì se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore o se gli vengono restituiti (art. 14, punto b, comma i, ii).

Da quanto sancito dagli articoli sopra riportati è evidente che la CCI ha stabilito alcuni principi importanti che provo a sintetizzare:

1) la decisione di accettare o rifiutare i documenti presentati andrà presa esclusivamente sulla base dei documenti che nella forma dovranno apparire perfettamente corrispondenti ai termini e alle condizioni stabilite nel testo del credito documentario, secondo quanto sancito dalle NUU;

2) nel caso questo non si verifichi, le banche possono rifiutarsi di ritirare i documenti loro presentati per l'utilizzo. Dovranno farlo però entro i sette giorni lavorativi successivi alla presentazione, comunicando altresì al presentatore il motivo del rifiuto, cioè le discrepanze riscontrate dall'esame dei documenti che impediscono l'esecuzione della presentazione promessa (pagamento, negoziazione, accettazione).

Per concludere ritengo che la banca a cui ha presentato i documenti, non doveva o non poteva estendere l'accredito s.b.f. a causa di eventuali irregolarità che le fossero sfuggite dall'esame dei documenti limitandosi a segnalare soltanto le irregolarità effettivamente riscontrate.

top

6) Credito documentario: le conseguenze "sostanziali" delle irregolarità formali nei documenti

D: Riceviamo una lettera di credito documentario irrevocabile aperta da una banca austriaca a fronte di una fornitura da effettuare ad un nostro cliente.

Spedita la merce presentiamo i documenti alla nostra banca che li invia alla banca austriaca per l'utilizzo. Ci vengono contestate alcune irregolarità per le quali la banca non paga l'importo. Le irregolarità contestate riguardano:

1) la fattura non è emessa in lingua inglese: il documento viene denominato "Fattura" invece che "Commercial Invoice";

2) la moneta dell'importo non è chiara: appare "L." anziché "ITL";

3) l'indirizzo del beneficiario non è completo mancando, contrariamente a quanto indicato nel testo della Lettera di credito, "Italy".

Vorrei sapere se tali riserve sono legittime e cosa posso fare?

R: Le risposte che possiamo dare al suo quesito sono duplici e dipendono dalle considerazioni che si possono trarre da questo caso che appare essere emblematico:

1) Una prima considerazione mi spinge ad affermare che, da un punto di vista strettamente formale, le riserve sollevate dalla banca austriaca, sono legittime.

L'articolo 14 delle Norme ed usi uniformi (NUU), al punto b. , tra l'altro, recita in tal senso:

"Alla ricezione dei documenti, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli".

Pertanto, se il testo del credito documentario, richiede come documento da esibire, un documento che, nella forma, appaia essere denominato "commercial invoice", occorre presentare il documento denominato in tal senso.

Stessa cosa dicasi per quanto riguarda la ragione sociale del beneficiario che deve apparire perfettamente conforme a quanto appare sul testo del credito documentario, quindi, anche con la precisazione: "Italy".

La moneta dell'importo deve essere necessariamente precisata con la sigla prevista secondo gli "ISO Currency Code" che identificano le lire italiane con la sigla "ITL" (italian lire). Questo va fatto a maggior ragione quando il credito esprime l'importo in tal senso.

2) Una seconda considerazione riguarda la "prassi bancaria internazionale" secondo quanto sancito dalle NUU all'art. 13, punto a., in base alla quale si potrebbe obiettare che il termine "fattura" è il termine italiano della "commercial invoice", così come l'indicazione della moneta con "L." può intendersi come riferita alla lira italiana, quindi alla sigla ITL.

Le considerazioni espresse al punto 2 restano comunque opinabili, in quanto rimane il fatto che, da un punto di vista formale, Lei non ha ottemperato a quanto richiesto dal testo della Lettera di credito.

Per concludere ritengo pertanto che la banca austriaca abbia operato nello stretto rispetto delle NUU e, quindi, le irregolarità sollevate sono legittime.

Piuttosto ciò che mi preme ribadire è quanto segue:

a) la lettera di credito non può sostituirsi al rapporto fiduciario e alla verifica della serietà commerciale dell'acquirente che, se ci fosse stata, a fronte della merce ricevuta, presumo, conformemente a quanto ordinato, lo stesso avrebbe autorizzato la propria banca emittente il credito a sciogliere le riserve riscontrate e ad eseguire ugualmente la prestazione promessa: cioè il pagamento a Suo favore dell'importo.

b) proprio in considerazione delle caratteristiche tipiche di questa forma di pagamento (autonomia, astrattezza e formalismo) è importante che i documenti presentati ad utilizzo rispettino, alla "lettera" quanto richiesto nel testo della Lettera di credito, per evitare che uno strumento di assoluta sicurezza circa il pagamento possa poi presentare le sorprese da Lei incontrate e spostare l'iniziativa di eseguire la prestazione promessa (il pagamento) dalla banca allo stesso ordinante che potrebbe, come purtroppo accaduto nel Suo caso, rifiutarsi di sciogliere le riserve ed autorizzare in tal modo la banca a pagare.

top

7) Discordanza non rilevata negli utilizzi parziali, ma solo all'ultimo utilizzo

D: Un credito documentario, confermato dalla nostra banca, che prevedeva spedizioni parziali ammesse, è stato da noi utilizzato parzialmente, presentando documenti di spedizione con date successive a quelle concordate con il nostro cliente/ordinante. Nonostante le spedizioni parziali risultassero in ritardo, rispetto a quanto previsto, la banca confermante ha accettato i documenti e ci ha accreditati in via definitiva e liberatoria. Con l'ultimo utilizzo, tale discrepanza è stata sollevata dalla banca confermante che, previa nostra accettazione ha effettuato l'accredito "salvo buon fine", sotto riserva che ci venne evidenziata nella contabile di accredito. Vorremmo avere un parere circa il fatto che ci viene rilevata una riserva soltanto all'ultimo utilizzo, quando in precedenza questo non era avvenuto.

R: Il fatto che la banca confermante, che si assume nei vostri confronti, l'impegno a pagare a fronte di documenti di cui dovrà accertarne la conformità formale, abbia deciso di accettare i documenti stessi nonostante presentassero la discrepanza di cui Lei fa cenno nel quesito, è nella Sua piena facoltà.

Infatti le NUU sanciscono all'art. 14 b. che:

"se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli".

Affermare il principio in base al quale le banche possono rifiutarsi di ritirare i documenti, vuol dire anche che, se lo ritengono, possono anche accettarli e, quindi eseguire, sotto la propria responsabilità, la prestazione promessa.

Se quanto affermato è vero, ciò non vuol dire che il comportamento avuto dalla banca con i primi utilizzi dove, nonostante la discrepanza rilevata, decide di accettare, comunque, i documenti, debba necessariamente ripetersi, impedendo alla banca stessa di esprimere la propria volontà in maniera diversa a quanto fatto in precedenza.

Pertanto, ritengo legittimo che la banca confermante abbia rilevato la discrepanza accreditandovi "salvo buon fine" contrariamente a quanto avesse fatto nei precedenti utilizzi, dove l'accredito fu definitivo e liberatorio, nonostante la presenza della discrepanza.

Per concludere si può affermare che, pur essendo condivisibile o meno l'atteggiamento avuto dalla banca confermante, l'aver accettato come conformi dei documenti che non lo erano, non impedisce alla banca di rilevare nei successivi utilizzi lo stesso tipo di irregolarità non rilevate in precedenza.

top

8) Forme di pagamento alternative al credito documentario

D: La nostra società produce attrezzature ed impianti per industrie in genere e li esporta in alcuni Paesi del medio oriente, dell'America del sud e dell'Asia, proponendo ai propri partner commerciali che il pagamento delle forniture avvenga a mezzo apertura di credito documentario irrevocabile e confermato.

Non sempre però la proposta in tal senso è gradita agli acquirenti che chiedono, invece, di regolare il proprio debito con forme di pagamento meno onerose.

Esistono soluzioni alternative al credito documentario che siano meno onerose per il nostro cliente senza compromettere però la sicurezza dell'incasso?

R: Innanzitutto proviamo ad esaminare quali sono i costi che, generalmente, la banca emittente richiederà al proprio cliente/ordinante e che, senza dubbio, spesso sono molto elevati in termini di spese e commissioni. Tanto più se il Paese dell'ordinante è un Paese rientrante tra quelli richiamati nel quesito.

Il compratore, infatti, oltre a dover offrire le garanzie necessarie ad istruire una linea di credito ad hoc, oppure ad utilizzare linee di credito già esistenti, comuni a qualsiasi operazione che preveda l'impegno di un istituto di credito a garanzia del pagamento, l'ordinante dovrà sopportare i seguenti costi che elenchiamo di seguito (senza però quantificarli in quanto variano da Paese a Paese):

  • la commissione fidejussoria calcolata, di solito, sull'importo della fornitura aumentato di una certa percentuale;
  • la commissione per l'apertura del credito documentario irrevocabile;
  • la commissione per la richiesta della conferma;
  • la commissione per l'utilizzo del credito stesso;
  • la commissione per le eventuali modifiche da apportare al credito;
  • le spese per ogni intervento che sono spesso elevate in quanto la banca, prima di accettare i documenti ed eseguire la relativa prestazione, compie uno scrupoloso esame degli stessi per accertarne la conformità.

Considerando che il vostro partner commerciale dovrà, nella maggior parte dei casi, offrire alla banca le garanzie necessarie di cui abbiamo fatto cenno, proviamo ad esaminare quali possono essere le possibili soluzioni per ridurre gli oneri che l'acquirente deve sostenere.

1) Una prima soluzione potrebbe essere quella di farsi carico di tutte le spese e le commissioni che l'acquirente dovrebbe sostenere con l'apertura di credito documentario. Questa soluzione di fatto si traduce in uno sconto concesso al vostro cliente che, probabilmente, vi costringe ad intervenire ulteriormente su quelli che sono i costi di produzione per verificare se sia possibile ridurli e in che misura.

Due sono le soluzioni: concedere uno sconto forfettario che copra le spese e le commissioni bancarie del vostro partner, fidandovi di quanto lo stesso vi dirà , oppure chiedere l'aiuto della vostra banca per informarvi circa l'ammontare dei costi stessi.

Chiaramente tutto ciò comporta un esame per valutare se, così facendo, la fornitura risulti comunque conveniente.

2) Altra alternativa è la stand by letter of credit che consiste in un credito documentario a tutti gli effetti, essendo previsto espressamente dalle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (pubblicazione n. 500 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi).La stand by letter of credit offre le stesse garanzie di pagamento del più conosciuto credito documentario in quanto, anche in questo caso, siamo in presenza dell'impegno della banca emittente e/o della banca confermante richiamato precedentemente. La differenza rispetto al credito documentario consiste nel fatto che, con la stand by, l'impegno della banca scatta soltanto al verificarsi di una certa situazione sfavorevole per il beneficiario: quella, almeno nel caso prospettato, del mancato pagamento della fornitura.

Facciamo un esempio per conoscere meglio il meccanismo dell'operazione. La vostra società concorda con l'acquirente che il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario entro una data stabilità. A garanzia viene richiesta l'emissione di una stand by letter of credit con data di scadenza posteriore rispetto alla data stabilita per l'incasso del bonifico bancario. Se alla data pattuita non perviene il bonifico bancario a pagamento della fornitura, potrete, in virtù della stand by letter of credit emessa a vostro favore, utilizzare la stessa presentando alla banca indicata le copie e/o le fotocopie dei documenti richiesti e una dichiarazione attestante che, a fronte della fornitura, non avete ricevuto il previsto incasso. Il vostro cliente quindi, disponendo l'emissione di una stand by, anziché di una apertura di credito, risparmierà alcune commissioni viste precedentemente.

Per concludere, possiamo affermare che la stand by letter of credit è una forma particolare di credito documentario il cui scopo è analogo a quello della garanzia di pagamento, in quanto serve ad assicurare il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'ordinante, con il vantaggio di essere regolata dalle NUU, pubblicazione 500. Nel caso di forniture singole o distanti nel tempo il compratore potrebbe essere reticente a far emettere una stand by preferendo l'emissione di un credito documentario, mentre, qualora vi siano forniture ripetitive (un ordine aperto) può essere conveniente utilizzare la stand by, il cui importo sarà pari alla massima esposizione dell'esportatore.

Esempio: nel caso di un ordine di USD 1.000.000 che preveda 10 forniture da eseguire mensilmente, per un valore di USD 100.000 cadauna, pagabili con bonifico bancario a 60 giorni dalla data di spedizione della merce, il compratore che richiede alla propria banca l'emissione di una stand by impegnerà il proprio fido, presso la banca emittente, per un importo di circa 300/400.000 dollari, che rappresenta il massimo della sua esposizione nei confronti del venditore. Se avesse disposto l'apertura di una lettera di credito avrebbe impegnato il fido per il totale della fornitura: USD 1.000.000. Inoltre avrebbe sostenuto dei costi riguardanti le commissioni fidejussorie per l'utilizzo del fido calcolate sempre sull'importo totale dell'utilizzo (vale a dire USD 1.000.000), anziché sui 300/400.000 USD della stand by.

top

9) La bollatura nella draft che accompagna la lettera di credito

D: Ci viene notificata, con l'aggiunta della conferma, una lettera di credito documentario che prescrive che i documenti richiesti debbano essere accompagnati da una tratta (draft) emessa dal beneficiario e spiccata sulla banca confermante "beneficiary's draft drawn on yourselves" con scadenza a vista (at sight).

La nostra banca ci dice che la tratta deve essere bollata per il 9 per mille.

Vorremmo sapere se è giusto l'onere della bollatura sulla "draft" a valere sulla lettera di credito e, nel caso affermativo l'importo dovuto corrisponde al 9 per mille , così come riferito dalla mia banca?

Possiamo inoltre omettere di presentare la prescritta "draft", risparmiando così l'imposta di bollo senza incorrere in riserve bancarie?

R: La disciplina italiana, contrariamente a quanto accade nella gran parte dei paesi del mondo, in materia di cambiali e vaglia cambiari, prevede che le stesse siano soggette ad imposta di bollo secondo le percentuali prescritte: nel caso il titolo risulti emesso in Italia e pagabile all'estero è del 9 per mille, nel caso risulti emesso in Italia e pagabile in Italia, è del 12 per mille.

Pertanto tutte le volte che si emette un titolo, indipendentemente da come lo stesso venga denominato, la legge italiana impone che esso sia bollato se il documento presenta tutti i requisiti essenziali del titolo cambiario e cioè: luogo e data di emissione, scadenza, importo (in cifre e in lettere), firma del traente, beneficiario, trassato.

Quand'anche richiesta a valere di un credito documentario, purtroppo, la tratta deve essere assoggettata alla bollatura, che però, secondo il giudizio dello scrivente, dovrebbe ammontare al 12 per mille e non al 9 per mille.

Generalmente, nel caso di "draft" (available at sight) utilizzabile a vista, le banche fanno sottoscrivere agli operatori, beneficiari della lettera di credito, un "check" per evitare l'onere della bollatura nella misura del 9 o del 12 per mille. Così facendo evidenziamo, però, che la banca confermante, probabilmente solleverà una riserva interna in quanto viene presentato un "check" anziché una "draft", irregolarità che, ovviamente, farà presente soltanto al beneficiario e non alla banca emittente.

Ritengo comunque che, nel caso del quesito da lei proposto, la banca confermante potrebbe suggerirvi la non necessità di presentarle la "draft" su di lei spiccata evitandovi, così, l'onere dell'imposta di bollo.

Il motivo di questa affermazione va ricercata nel fatto che, essendo la draft spiccata sulla banca italiana confermante il credito, nel caso di accettazione dei documenti presentati ad utilizzo dello stesso, eseguirà lei stessa la prestazione promessa: pagare , negoziare o accettare la tratta. Con la conferma, infatti, la banca italiana (nel caso esposto) aggiungendo l'impegno alla prestazione, si assume l'obbligo del pagamento o della negoziazione o dell'accettazione, sempre ovviamente in presenza di documenti conformi ai termini e alle condizioni del credito documentario e nel rispetto delle NUU, pubblicazione 500.

Questo vuol dire che la "draft" rimarrebbe in Italia presso la banca confermante che non la rimetterebbe alla banca emittente insieme ai documenti e che si limiterebbe a trasmetterli, comunicando l'avvenuto pagamento o negoziazione o accettazione.

Di conseguenza ritengo che la banca confermante potrebbe concordare con voi di utilizzare il credito documentario senza la presentazione di detta draft, facendovi così risparmiare l'imposta di bollo.

top

10) Crediti documentari e spedizioni parziali di merci

D: La nostra azienda ha concluso un contratto per la fornitura di merce che sarà spedita in due soluzioni separate. Il pagamento concordato con il nostro cliente è un'apertura di credito documentario irrevocabile che viene regolarmente emessa dalla banca estera e notificataci dalla nostra banca. Dalla lettura del testo, però, non viene menzionato nulla circa la possibilità di spedire la merce in due soluzioni separate.

Vorremmo sapere se la mancata precisazione di quanto detto sopra va intesa come ammissione oppure non ammissione alle spedizioni parziali della merce.

R: La pubblicazione n. 500 della Camera di Commercio Internazionale relative alle Norme ed Usi uniformi sui crediti documentari, all'art. 5 (Istruzioni per emettere/modificare i crediti) recita:

"Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise".

L'intenzione riflessa nell'articolo è quella di fornire un quadro di riferimento normativo il più preciso possibile al fine di evitare interpretazioni diverse, confusioni e malintesi che potrebbero rendere difficoltoso il giudizio delle banche circa il rispetto di termini e condizioni del credito stesso. Pertanto il dettato del citato articolo potrebbe indurre a pensare che, affinché le spedizioni parziali siano concesse, occorre che questa possibilità sia indicata in modo completo e preciso, cosa questa che non avviene nel caso da voi sottoposto.

Se lo spirito su cui poggiano le Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti è quello di una precisione delle indicazioni per offrire certezza alle parti che intervengono in questa operazione, si è voluto d'altra parte offrire agli operatori una certa elasticità e flessibilità con l'art. 40 (spedizioni/utilizzi parziali) che risponde appunto al vostro quesito recitando come segue:

"Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente".

Quindi, non essendo menzionato alcunché riguardo alle possibilità di effettuare delle spedizioni parziali - né tantomeno, secondo quanto espresso nel quesito, sembrano esserci precisazioni che vietino tale possibilità - in assenza di un'indicazione contraria alla possibilità di spedire la merce in più soluzioni, le stesse devono intendersi ammesse.

Al riguardo il testo espresso nella lingua ufficiale (inglese) delle Norme ed Usi Uniformi conforta ancora maggiormente questa affermazione rispetto al testo italiano; il testo inglese recita:

"Partial drawings and/or shipments are allowed, unless the credit stipulates otherwise".

Per concludere, possiamo affermare che, ai sensi dell'art. 40 delle Norme ed Usi Uniformi, in assenza di precisazione riguardo alle spedizioni parziali, le stesse debbono ritenersi ammesse.

top

11) Le garanzie di pagamento alternative al credito documentario

D: Nella vendita ad una ditta inglese che propone di pagare la fornitura con rimessa diretta, quali garanzie richiedere diverse dalla lettera di credito?

R: Il quesito posto potrebbe essere formulato come segue: come assicurarsi il pagamento di una fornitura destinata a compratori di paesi dell'Europa occidentale senza richiedere, come forma di pagamento, la lettera di credito documentaria?

Per rispondere compiutamente al quesito, che riguarda la sicurezza circa il pagamento delle proprie forniture, bisognerebbe affrontare il problema sotto vari aspetti a cominciare dalla verifica delle strategie di vendita della vostra azienda, dal prodotto oggetto della fornitura e dalla situazione del mercato, per poi affrontare gli aspetti eminentemente tecnici. Ci limitiamo a dare una breve risposta tecnica che possa offrire un contributo a tutte quelle imprese che sono presenti sul mercato europeo e che trovano difficoltà a far accettare dai propri clienti pagamenti con lettera di credito. Come comportarsi in questi casi?

E' importante precisare che, quando si concede una dilazione di pagamento alla propria clientela rispetto alla data della fornitura, le strade da percorrere per assicurarsi che la fornitura sarà pagata dal proprio cliente sono tre.

La via "investigativa"

La prima è quella del gestire il rischio di credito in proprio, cioè di valutare il grado di affidabilità del proprio cliente attraverso informazioni da richiedere ad istituti specializzati (come per esempio l'Istituto per il Commercio con l'Estero o agenzie private) sapendo però che queste informazioni sono orientative. E' l'impresa che dovrà valutarle integrandole con una serie di altri dati che dovrà rilevare per capire se al proprio cliente si può offrire una dilazione di pagamento e fino a che importo. Cioè fino a quanto ci si può esporre. Questa strada però, se seguita con scientificità, richiede notevoli sforzi e risorse da parte dell'impresa stessa che dovrà gestirne il rischio e creare un osservatorio sui singoli clienti affidati senza peraltro essere tutelata nel caso in cui il pagamento non avvenga.

La via assicurativa

La seconda strada perseguibile è quella assicurativa. Quella cioè di affidarsi ad una compagnia di assicurazione specializzata nella copertura del rischio commerciale e sottoporre i propri clienti residenti nei paesi assicurabili a copertura assicurativa. La compagnia di assicurazione, prima di assicurare il rischio commerciale derivante dai crediti verso gli importatori residenti nei paesi assicurabili, dovrà valutarne l'affidabilità e la solvibilità. Se ritenuti affidabili fisserà un limite di affidamento e si renderà disponibile a stipulare con l'impresa la polizza di assicurazione.

Al riguardo occorre precisare che la copertura assicurativa non riguarda il 100% della fornitura ma l'80% e che, in caso di mancato pagamento, sempre che non ci siano state contestazioni da parte del compratore sulla fornitura ricevuta, e dopo aver accertato l'esistenza dell'insolvenza (di diritto o di fatto), trascorreranno 6 mesi prima che il credito diventi indennizzabile. Trascorso questo termine la compagnia di assicurazione darà via all'indennizzo promesso con la stipula della polizza.

Ultima considerazione è che le compagnie di assicurazione operano, in genere, sulla globalità della clientela e non sul singolo cliente.

La garanzia bancaria

La terza strada è il ricorso ad una garanzia bancaria che richiede sempre l'assunzione, da parte della banca del compratore, di un impegno irrevocabile al pagamento nei confronti del venditore per l'importo della fornitura. Gli strumenti a disposizione che possono essere proposti al proprio cliente sono :

1) la lettera di garanzia: consiste in un impegno irrevocabile assunto da parte della banca del compratore (nel caso esposto, da parte della banca inglese) a fare un pagamento - a prima e semplice domanda, indipendentemente dagli effetti che derivano dal contratto di vendita sottostante e senza sollevare alcuna obiezione sugli effetti giuridici che potrebbero derivare da suddetto contratto - a vostro favore nel caso si verifichi il mancato pagamento da parte del compratore ordinante la garanzia;

2) la stand by letter of credit: consiste anch'essa in un impegno irrevocabile da parte della banca del compratore simile a quello descritto sopra con la differenza che la stand by è assimilata ad una lettera di credito documentario in quanto trova espressa regolamentazione nelle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (pubblicazione n. 500/1993, in vigore dal 1° gennaio 1994). Pertanto la stand by è assoggettata alle NUU e viene considerata a tutti gli effetti un credito documentario, anche se rimane uno strumento di garanzia e non uno strumento di pagamento come è invece la lettera di credito;

3) l'avallo cambiario e/o la garanzia bancaria a fronte di cambiali: rappresentano invece un impegno in solido da parte della banca del compratore a pagare l'importo, incorporato nel titolo di credito (pagherò cambiario o tratte accettate), nel caso in cui alla scadenza il trassato non dovesse onorarlo. L'avallo, si perfeziona con l'apposizione di un timbro, da parte della banca che assume l'impegno, posto nel retro della cambiale o della tratta. Mentre la garanzia si perfeziona allegando alla cambiale una lettera di garanzia del tipo di quella descritta sopra. Occorre precisare al riguardo che non in tutti i paesi (vedi Regno Unito) esiste l'istituto dell'avallo cambiario, e quindi, per poter utilizzare tale strumento, è necessario che il vostro cliente accetti una tratta spiccata su di lui oppure firmi un pagherò cambiario, e che, contemporaneamente, la banca del compratore sia disposta a garantirne il pagamento alla scadenza.

top

12) La garanzia bancaria a prima domanda come alternativa al credito documentario

D: Può considerarsi una soluzione praticabile, alternativa alla Lettera di credito, il rilascio di una garanzia bancaria? Se la risposta è affermativa, in quali casi?

R: In alcuni casi la garanzia bancaria può senz'altro rappresentare una soluzione praticabile alternativa alla Lettera di Credito, però, prima di esaminare i casi in cui questo può dirsi vero, ci pare opportuno sottolineare quanto segue:

1) La lettera di credito è una forma di pagamento con la quale una banca si impegna irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa nei confronti del beneficiario se quest'ultimo presenterà tutti i documenti richiesti conformemente ai termini e alle condizioni del credito documentario, entro, ovviamente, una data di validità.

2) La garanzia bancaria, non rappresenta, invece, una forma di pagamento, ma uno strumento di garanzia con il quale la banca dell'ordinante si impegna a riconoscere l'importo della garanzia al beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non dovesse pagare il prezzo della compravendita. Se la garanzia emessa è a prima domanda (first demand) sarà sufficiente che il beneficiario presenti una dichiarazione scritta in tal senso, secondo quanto richiesto nel testo di garanzia per ottenere il pagamento dell'importo.Fatte queste precisazioni, possiamo dire che soltanto nei casi in cui la garanzia sia emessa da una primaria banca, dell'Europa Occidentale e preveda un impegno irrevocabile a pagare a prima domanda l'importo della fornitura, a favore del beneficiario, allora può offrire allo stesso un livello di sicurezza circa il pagamento che la rende una soluzione alternativa al credito documentario.

La garanzia bancaria a prima domanda presenta, infatti, le stesse caratteristiche del credito documentario, e cioè:

  • l'autonomia e l'astrattezza, rispetto al contratto di vendita sottostante, che dà origine all'emissione della garanzia;

  • il formalismo, in quanto le banche che rilasciano l'impegno si basano, nell'eseguire la promessa di pagamento, soltanto sulla forma e la letterarietà dei documenti richiesti, impegnandosi a non sollevare alcuna obiezione o eccezione che derivi dalla merce;

  • l'impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione richiesta in presenza di quanto richiesto, entro una data di validità.

La differenza tra la garanzia bancaria ed il credito documentario sta nel fatto che la prima è uno strumento di garanzia, dove la banca si impegna in solido con l'ordinante che rimane obbligato principale, mentre, la seconda è un mezzo di pagamento dove la banca si impegna direttamente nei confronti del beneficiario subentrando nel debito dell'ordinante.

Per concludere, facciamo presente che tale strumento può rappresentare un'alternativa alla Lettera di Credito come detto sopra, nei casi in cui lo strumento sia emesso, per conto del debitore, da una primaria banca di un Paese dell'Europa Occidentale. Il motivo va ricercato nel fatto che la garanzia bancaria, essendo soggetta alla normativa nazionale del Paese che la emette, non essendo disciplinata da una specifica normativa internazionale, non offrirebbe quei livelli di sicurezza che, invece, possono essere ricercati in un credito documentario che consente, invece, ad una banca diversa dall'emittente, di assumere un impegno alla prestazione, autonomo, rispetto a quello assunto dalla banca emittente e, quindi, obbligandosi direttamente nei confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento promesso in vista di tale impegno che, in gergo tecnico, è conosciuto con il nome di conferma.

top

13) Quali sicurezze con l'incasso documentario

D: La nostra azienda deve vendere macchine ed attrezzature usate ad un importatore di Abidjan in Costa D'Avorio che ci propone un pagamento con incasso documentario. L'intermediario che ci ha procurato "l'affare" ci assicura che problemi circa il pagamento non ne esistono in quanto, per ritirare la merce, l'importatore ha bisogno della polizza di carico marittima che non verrà consegnata se non dopo il ricevimento del pagamento. L'unico rischio, ci dice l'intermediario, è che, nel caso di rifiuto della merce, ci troveremmo costretti a riportare la stessa in Italia sostenendo le spese di trasporto.

Vorremmo sapere se è vero che l'importatore non possa ritirare la merce se non con il possesso del documento di trasporto marittimo (la polizza di carico); quale sicurezza circa il pagamento può offrire l'incasso documentario, visto che su suggerimento di un nostro consulente, avevamo proposto la "lettera di credito documentaria" da emettere da banca francese, che però non è stata accettata in quanto, ci è stato detto, i costi risultano essere troppo alti e i tempi di emissione lunghi.

R: L'incasso documentario o rimessa documentaria, identificato nella pratica bancaria con le sigle D/P (documents against payment) oppure CAD (cash against payment) è una forma di pagamento utilizzata soprattutto nei casi di forniture riguardanti le spedizioni via mare, che si articola nel modo seguente: il venditore spedisce la merce facendola caricare su una nave e consegna alla propria banca i documenti relativi alla spedizione tra i quali la "polizza di carico marittima", incaricando la propria banca di inoltrarli ad una banca nella piazza del compratore affinché li consegni al compratore stesso soltanto se paga l'importo relativo.

Così come è descritta l'operazione di incasso documentario sembra non presentare rischi perché, se il compratore vuole ritirare la merce, deve entrare in possesso dei documenti giacenti presso la banca e in particolare della polizza di carico che costituisce il documento rappresentativo della merce. La banca, infatti, in base alle norme relative agli incassi - Pubblicazione n. 522 della Camera di Commercio Internazionale (in vigore dal 1° gennaio 1996) - che regolano, a livello internazionale, questa forma di pagamento, si assume l'unico obbligo di eseguire le istruzioni del cedente/venditore così come impartite e cioè di consegnare i documenti al compratore soltanto se paga l'importo. Non si assumono quindi alcun impegno al pagamento. E' quindi un'operazione che non offre alcuna garanzia circa il pagamento, se non l'affidabilità e la correttezza commerciale del proprio cliente, che potrebbe non essere più interessato alla merce e non pagare.

Ma oltre a questo rischio, soprattutto quando si opera con paesi come quello citato, non è infrequente che il proprio cliente riesca ugualmente a ritirare la merce anche se non è in possesso del documento rappresentativo della stessa. Oltre a non incassare l'importo della merce il venditore non sarebbe più in possesso della stessa anche se avrà in mano il documento rappresentativo che gli verrà restituito dalla banca estera.

Pertanto la forma di pagamento qui suggerita non rappresenta certo una sicurezza circa il pagamento della fornitura, non assumendo le banche alcuna responsabilità circa il buon fine dell'operazione e, in ultima analisi, del pagamento. Inoltre non viene neppure garantito il ritorno della merce a meno che non vengano affidate tutte le fasi della spedizione ad un operatore di trasporto preparato professionalmente, che abitualmente percorra quel tragitto e che, dietro incarico scritto, garantisca che la merce, nel caso non si presenti l'importatore con i documenti originali, non verrà consegnata e sarà imbarcata su di una nave per la restituzione in Italia. Per garantirsi che questo, nel caso si verifichi la situazione sopra descritta, accada, bisognerà che si informi della situazione del paese importatore in riferimento al regime import-export, al funzionamento delle dogane locali e a quella che è la prassi seguita in casi simili. Inoltre bisognerà che abbia concordato con il suo cliente una clausola di resa della merce, fra quelle proposte dalla Camera di commercio internazionale con gli Incoterms 2000, che le consenta di essere Lei a gestire tutte le fasi dell'operazione (trasporto, assicurazione) fino a destinazione. Le sorprese in questi paesi sono sempre presenti.

Il fatto che il suo cliente abbia rifiutato di pagare con una lettere di credito documentario, emessa da banca francese adducendo tempi lunghi e costi eccessivi potrebbe nascondere una non volontà a pagare e a ritirare ugualmente la merce, oppure l'impossibilità a far emettere la lettera di credito in quanto non in possesso delle dovute garanzie richieste dalla banca emittente il credito.

top

14) I limiti alle garanzie del CAD

D: Abbiamo un cliente dall'Islanda che chiede, come pagamento della fornitura della merce con spedizione via aerea, un CAD. La banca a cui mi sono rivolto dice che tale forma di pagamento non rappresenta alcuna garanzia circa il pagamento perché il cliente può sdoganare la merce senza aver prima pagato. Vorrei sapere se quanto dettomi dalla mia banca corrisponde al vero.

R: Quanto Le viene detto dalla banca corrisponde al vero perché l'operazione di CAD (cash against documents), cioè contanti contro documenti, anche conosciuta con un'altra espressione la cui sigla è D/P (documents against payment), cioè pagamento contro documenti, non implica alcun obbligo per le banche che intervengono nell'operazione al pagamento dell'importo.

L'unico obbligo e responsabilità per la sua banca a cui lei affida l'incarico di trasmettere i documenti alla banca islandese (banca incaricata dell'incasso) è quello di seguire le istruzioni impartite e cioè quello di non consegnare i documenti senza ottenere il pagamento.

Come si può capire, siamo di fronte ad un'operazione che giuridicamente si configura nel contratto di mandato non rientrando nella tipologia di quelle operazioni per le quali la banca impegna la propria firma per conto di un proprio cliente richiedente, operazioni che rientrano tra i cosiddetti "crediti di firma". I crediti di firma annoverano operazioni come i crediti documentari, le garanzie a prima domanda o fideiussione, ecc. Tutte operazioni, per le quali la banca assume un impegno (che potrà essere di tipo attivo o passivo) ad una prestazione nei confronti del beneficiario.

Con il CAD, invece, tutto questo non avviene in quanto la banca, su istruzioni ricevute, invierà i documenti da lei consegnati, alla banca del suo cliente, direttamente o per il tramite di una banca incaricata dando istruzioni precise circa il trattamento degli stessi. La banca del suo cliente, ricevuti i documenti con le istruzioni, informerà lo stesso invitandolo a presentarsi allo sportello per il ritiro degli stessi che gli saranno, però, consegnati soltanto se ne pagherà il relativo importo. Il pagamento dipende quindi solo dal suo cliente, che potrà eseguirlo o meno. Se non lo eseguirà, i documenti saranno comunque a sua disposizione e saranno restituiti dalla banca islandese alla sua banca come documenti non pagati. Questo, però, non la tutela dal rischio che il suo cliente inadempiente, non possa comunque ritirare la merce che naturalmente segue un percorso diverso da quello documentale, non essendo, infatti, il ritiro della merce vincolato alla presentazione di un documento "rappresentativo della merce stessa", ma di una Lettera di vettura aerea.

Per concludere, si suggerisce quanto segue:

1) concordare un termine di consegna della merce che, quanto meno, le consente di averne il controllo fino all'arrivo a destino;

2) cercare soluzioni che possano garantirle il pagamento dei propri crediti all'esportazione.

top

15) Rimessa documentaria pagabile con accettazione cambiale tratta

D: Abbiamo concordato con un nostro cliente turco un pagamento a 90 giorni dalla data della spedizione, vincolando il ritiro della merce all'accettazione, da parte dell'acquirente, di una cambiale tratta scadente, appunto a 90 giorni dalla data di spedizione.

Vorremmo sapere qual è la procedura da seguire in un caso del genere e con quale terminologia definire questa forma di pagamento.

R: Prima di descrivere la procedura da seguire per un pagamento concordato in tal senso, è opportuno che con il vostro cliente importatore, concordiate qual è la banca a cui dovrà rivolgersi per apporre la firma di accettazione sulla cambiale tratta che verrà spedita insieme ai documenti commerciali. Avuta questa informazione e una volta effettuata la spedizione della merce ordinata dovrete procedere nel modo seguente:

1) ritirare il/i documento/i di trasporto relativo/i alla spedizione della merce ordinata dall'importatore;

2) emettere la cambiale tratta per l'importo della fornitura, ricordandovi che l'imposta di bollo per cambiali emesse in Italia, ma pagabili all'estero è pari al 9 per mille;

3) presentare alla Vostra banca i documenti commerciali (fatture, packing list, documento/i di trasporto, certificati vari, ecc…) necessari all'importatore per ritirare la merce destinatagli, insieme con il documento finanziario (la cambiale tratta), scadente a 90 giorni data spedizione spiccata sull'importatore;

4) dare istruzioni precise alla banca a cui Vi rivolgerete per l'invio di detti documenti alla banca che l'importatore Vi avrà indicato, precisando che tali documenti dovranno essere consegnati all'importatore contro firma di accettazione della cambiale tratta scadente a 90 giorni dalla data di spedizione. Le istruzioni fornite alla banca dovranno anche prevedere che tale firma di accettazione dovrà essere apposta da un legale rappresentante dell'azienda importatrice.

5) Le istruzioni date alla Vostra banca dovranno contenere, oltre agli estremi della banca estera presentatrice, anche gli estremi dell'importatore (trassato), la lista ed il numero dei documenti consegnati, chi si dovrà far carico delle commissioni e delle spese relative all'operazione, il comportamento che la banca estera dovrà avere nel caso che l'importatore non firmi la cambiale tratta per accettazione: cioè i documenti giacenti presso la banca estera dovranno essere a disposizioni in attesa di istruzioni.

6) Dovranno essere poi date istruzioni relative al trattamento della cambiale tratta nel caso la stessa non sia pagata alla scadenza. Cioè se dovrà essere levato o meno il protesto.

Se l'importatore rispetterà gli accordi contrattuali presi, potrà ricevere i documenti commerciali dopo aver accettato la cambiale tratta. Con gli stessi ritirerà la merce e, alla scadenza, effettuerà il pagamento della cambiale tratta.

La banca estera, incaricata dell'operazione, trasferirà l'importo incassato secondo le istruzioni che avrà ricevuto dalla banca trasmittente, la quale provvederà ad accreditare il conto corrente del cedente ed i documenti al netto delle spese e delle commissioni previste.

La terminologia tecnica per definire tale forma di pagamento è "Documenti contro accettazione" denominati con la sigla D/A. Il termine in inglese è "Documents against acceptance (D/A)".

top

16) Quando è consigliabile l'incasso documentario

D: Vorremmo sapere in quali casi può essere consigliabile un pagamento a mezzo incasso documentario?

R: Siamo già intervenuti su domande analoghe per cui ci limitiamo a ribadire che questa forma di pagamento non offre alcuna garanzia circa il pagamento della fornitura, in quanto le banche che intervengono nella operazione si limitano ad eseguire le istruzioni ricevute, senza assumersi alcun impegno circa il possibile pagamento. La sicurezza di ricevere il pagamento è riposta nella serietà commerciale e nella solvibilità della controparte. E' quindi SCONSIGLIABILE sempre quando la controparte risiede in Paesi ritenuti a "Rischio" o quando la fornitura è caratterizzata da beni fabbricati ad "hoc" per il proprio cliente. Negli altri casi, oltre ad aver verificato e valutato a priori l'affidabilità del proprio cliente, si suggerisce di:

  • Gestire il trasporto: evitando i termini di resa alla partenza (gruppo F degli Incoterms) e particolarmente la tipologia Ex Works, onde evitare di trovarsi in situazioni in cui non si possiede alcun controllo sulla merce e sull'operazione. A volte, addirittura, quando il trasporto è lasciato a uno spedizioniere scelto dall'acquirente, il venditore non viene a conoscenza del mancato ritiro della merce fino a quando, dopo settimane, le autorità del Paese del compratore ne ordinano la messa all'asta (il cui ricavato sarà interamente o quasi dedicato a ripagare le spese di giacenza) o la distruzione;

  • Individuare un mandatario: nel Paese dell'acquirente, che possa essere di supporto, in ogni circostanza (cura della messa all'incanto, reperimento nuovi clienti, ecc.) . I poteri di tale mandatario dovranno essere chiaramente specificati nelle disposizioni di incasso che il venditore conferisce alla banca, al fine di evitare che questa si rifiuti di accettare disposizioni che potrebbero risultare non autorizzate;

  • Definire, nell'accordo commerciale, che il pagamento sarà assoggettato alle norme relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale, pubblicazione 522 in vigore dal 1° gennaio 1996, e che l'operazione sarà affidata a una banca;

  • Affidare l'operazione a una banca. Ciò non garantisce ovviamente il pagamento, ma consente - in caso di contestazioni - di fare riferimento a regole uniformi. A maggior ragione, in questo senso, è opportuno che le banche coinvolte siano di elevato "standing" e intrattengano rapporti di corrispondenza.

top

17) Oneri di brevità su smobilizzo prosoluto di effetti avallati

D: Fra le condizioni comuni (spread, giorni banca, ecc.) previste dalle banche nelle operazioni di smobilizzo prosoluto di effetti avallati, con dilazione di pagamento sino a 6 mesi, o di impegni di pagamento a fronte di utilizzo di crediti documentari con durata massima di rischio (tra validità e impegno di pagamento) fino a 6 mesi, si parla di "oneri di brevità". Cosa si intende?

R: La condizione "oneri di brevità" è da ricondurre al fatto che, generalmente, le linee di credito concesse dalle banche riguardano smobilizzi con dilazione di pagamento nel medio/lungo termine dove la banca ha una certa "remunerazione" per tali smobilizzi. Trattandosi invece di una dilazione nel breve termine (180 gg.) la "remunerazione" viene a mancare. Per questo motivo viene applicata una commissione denominata "oneri di brevità". Solitamente le banche, nello stabilire le voci di costo, non la inseriscono esplicitamente aumentando però l'importo dello spread.

top

18) In quale caso ed entro quale termine, in un credito documentario, la banca designata è tenuta a comunicare la propria accettazione

D: In caso di L/C non confermata ma pagabile in Italia, in che momento e modo la Banca italiana deve comunicare al beneficiario la propria disponibilità ad accettare la designazione che si traduce in termini pratici in presenza dei documenti strettamente conformi in un pagamento definitivo anziché SBF (in caso di notifica senza impegno e responsabilità)?

R: La banca italiana presso cui la L/C è utilizzabile (nominated bank), deciderà se accettare o meno la designazione soltanto al momento dell'utilizzo del credito. Quando cioè il beneficiario della L/C presenterà i documenti prescritti. In tal caso, se lo riterrà, la banca designata (nominated bank) potrà eseguire la prestazione a favore del beneficiario accreditandogli l'importo del credito in via definitiva e liberatoria solo a condizione che i documenti a Lei presentati ad utilizzo della L/C risultino perfettamente corrispondenti e conformi ai termini e alle condizioni della L/C, nel rispetto delle Norme ed usi uniformi (NUU), relative ai crediti documentari, pubblicazione 500 della CCI.

Il pagamento in via definitiva e non SBF, presuppone, comunque, una valutazione positiva della banca emittente la L/C, del Paese in cui essa risiede e, non da ultimo, del credito stesso.

top

19) Passi da compiere in caso di pareri discordanti sui documenti presentati ad utilizzo di un credito documentario

D: In caso di difformità interpretative sui documenti presentati ad utilizzo del credito documentario tra: banca designata e/o confermante e banca emittente, beneficiario e banca designata e/o confermante che passi può intraprendere il beneficiario per ottenere un parere vincolante da parte di terzi che possa sbloccare la situazione?

R: Non è possibile offrire una risposta a tale quesito in quanto, per farlo, occorrerebbe valutare un caso concreto, conoscere le irregolarità rilevate ed avere, soprattutto, sottomano il testo del credito documentario e delle sue eventuali modifiche. Si possono soltanto tracciare delle "linee guida" circa il comportamento da seguire che dovrà essere, comunque e sempre, ispirato ad un reciproco dialogo volto ad accertare il tipo di irregolarità rilevate e la loro natura in rapporto a tutti i documenti presentati ad utilizzo del credito e a quanto sancito dalle NUU, pubblicazione 500, alla prassi uniforme per l'esame dei documenti codificata nella pubblicazione 645 della CCI, alle opinions della CCI e al commentario ai crediti documentari del Credimpex Italia e della sezione italiana della CCI.

In definitiva occorre una reciproca volontà tra beneficiario e banca confermante e/o designata a trovare una soluzione soddisfacente che non danneggi alcuna delle parti, mentre, nel caso in cui la difformità di interpretazione riguarda un diverso giudizio tra la banca emittente e la banca confermante e/o designata, quest'ultima dovrà adoperarsi per sbloccare la situazione basandosi, oltre che su quanto sopra esposto, sulla capacità di ricercare una soluzione che possa essere accettata dalla banca emittente.

Per concludere occorre ricordare che, in tali situazioni, un parere, per sua natura, non è mai vincolante.

top

20) Possibilità per la banca confermante un credito di non onorare l'impegno alla prestazione in caso di maremoto

D: Nel caso la banca emittente sia stata colpita da eventi di forza maggiore (vedi art. 17 delle NUU), come, ad esempio, il maremoto del Sud Est Asiatico, può questo evento essere invocato per non effettuare la prestazione? Il beneficiario, oltre alla conferma del credito documentario ha a disposizione altre soluzioni di copertura di tale rischio?

R: Sì, la banca emittente può invocare tale evento che provoca l'interruzione della propria attività, non assumendosi alcuna responsabilità per le conseguenze causate dall'evento di forza maggiore. Al verificarsi di un caso di forza maggiore del tipo di quello descritto nel quesito, nel caso di conferma del credito anche la banca confermante non effettuerebbe il pagamento se la spedizione della merce (attestata dal documento di trasporto) risulti essere effettuata successivamente al verificarsi dell'evento catastrofico.

top

21) Descrizione della merce in fattura e in polizza di carico marittima in un credito documentario

D: Uno spedizioniere afferma che "tutto ciò che è in più sulla polizza di carico non è soggetto a riserva", mentre le riserve mi vengono fatte eccome. Ad esempio la L/C prevede come descrizione della merce quanto segue:

"ultrasonic machine mod TNU" mentre, a causa di codici articolo e descrizioni contenute nel programma (Software) che non possiamo cancellare o correggere ogni volta, l'effettiva descrizione da riportare sulla fattura è la seguente "one TNU 540 machine for the ultrasonic cut of labels and narrow fabrics complete of 4 ultrasonic units, cutting speed 60 unstres/minute etc. etc.". È vero quanto asserisce lo spedizioniere? Come va descritto la merce sulla fattura?

R: Sì, è vero se quanto aggiunto non è in contrasto con quanto previsto nel testo della L/C e con quanto appare sugli altri documenti da presentare ad utilizzo del credito. No, non è vero se, al contrario appaiono contrasti, con riferimento alla descrizione della merce,e/o questa possa non essere valutata perfettamente riconducibile alla descrizione riportata nel testo della L/C medesima. Con riferimento all'esempio riportato nel quesito, per evitare una non conformità del documento e, nel contempo, per soddisfare le esigenze interne dell'azienda, si suggerisce di indicare sulla fattura la descrizione che appare sulla L/C e, cioè, ultrasonic machine mod TNU aggiungendo poi … riferita in dettaglio alla spedizione di "one TNU 540 machine for the ultrasonic cut of labels and narrow fabrics complete of 4 ultrasonic units,cutting speed 60 metre/minutes etc. etc.".

top

22) Efficacia esecutiva della cambiale e della tratta in Ungheria

D: La cambiale (promissory note) emessa in Ungheria e pagabile in Ungheria e/o la tratta emessa in Italia ed accettata dal compratore ungherese sono considerate titoli esecutivi?

R: L'Ungheria ha aderito alle Convenzioni di Ginevra sulla cambiale e sull'assegno che sanciscono l'autonomia e l'astrattezza di tali titoli di credito. Pur tuttavia, la disciplina che le regola, adottata con legge 26 gennaio 1965, non considera le cambiali e gli assegni titoli esecutivi. Il protesto, tuttavia, e indispensabile in quanto costituisce la constatazione ufficiale che attesa il mancato pagamento alla scadenza; in caso in insoluto, quindi, si può ricorrere in giudizio a condizione che l'effetto sia stato debitamente protestato con atto pubblico da levarsi nei due giorni feriali successivi alla scadenza.

Quanto sopra vale sia per il pagherò cambiario che per la tratta accettata, indipendentemente dal luogo di emissione. Ciò che vale è il luogo di pagamento che, per ambedue, è l'Ungheria.

top

23) Il pagherò formato assegno in Spagna: quale sicurezza

D: Ci viene sottoposto un contratto da un compratore spagnolo che prevede, un pagamento a mezzo “Pagaré, no a la orden” con vencimiento a 180 giorni. Vorremmo avere qualche informazione circa questo mezzo di pagamento propostoci e, in particolare, quale sicurezza ci offre.

R: La normativa spagnola contempla vari tipi di assegno tra i quali, appunto, il "pagherò formato assegno".

Il pagherò formato assegno, è stato creato in Spagna con lo scopo di sostituire gli assegni postdatati: le banche, quindi, hanno messo a disposizione della clientela dei blocchetti di assegni di "pagaré" bancari con un formato simile all'assegno normalizzato.

Si distinguono dagli assegni bancari e da quelli circolari attraverso l'iscrizione sul titolo della scadenza (vencimiento) e la dicitura "Por este pagaré me comprometo a pagar el dia del vencimiento indicado a ..." (con questo pagherò mi impegno a pagare il giorno di scadenza indicato a ...).

Il pagherò formato assegno "pagaré" deve essere presentato all'incasso alla sua scadenza, ed è regolato dalla stessa normativa legale della cambiale e dell'assegno. Esso è negoziabile anche all'estero, a meno che non sia indicato il contrario; può essere negoziato come un assegno, ma unicamente una volta maturata la scadenza.

La clausola "No a lo orden" è indicata dalla parte spagnola in quanto, con tale espressione, la parte spagnola evita di pagare la bollatura. In Spagna, infatti, i pagaré emessi "a la orden" sono soggetti a bollatura, mentre quelli emessi "No a la orden" non soggetti alla bollatura.

Ricordo, comunque, che quando giungono in Italia e vengono presentati alla banca per la negoziazione la banca italiana li tratterà come delle normali cambiali pagherò assoggettandole alla bollatura prevista in Italia.

Come tutti i titoli di credito rappresenta uno strumento per ottenere il pagamento della somma iscritta sul medesimo e non una garanzia che il pagamento sarà eseguito necessariamente dalla banca trattaria.

Per sentirsi rassicurato del pagamento il venditore dovrà fare tutta una serie di valutazioni così come dovrà conoscere la disciplina in materia vigente in Spagna per valutare il comportamento da seguire in caso di mancato pagamento.

top

24) Correttezza di un termine di resa merce CIF o CIP in un pagamento dal Marocco a mezzo incasso documentario (C/P)

D: In sede di trattativa commerciale, abbiamo concordato con un compratore con sede in Marocco il pagamento a mezzo CAD (D/P). Per maggiore tutela, faremo intestare il documento di trasporto (B/L o Airway Bill) direttamente alla banca del compratore.

Avrei intenzione di concordare con il cliente una resa CIF o CIP (a seconda se via mare o via aerea) per sostenere le spese di trasporto fino al luogo di destinazione con trasferimento dei rischi dal momento della consegna al vettore. È corretto? O converrebbe invece concordare una resa DDP affinché sia lo stesso spedizioniere a svolgere a sdoganare la merce? Anche se non sono del tutto convinto di dovermi accollare anche i rischi (oltre alle spese) relativi alle operazioni doganali in import.

R: Si, è corretto. Occorre, però, specificare il luogo di destinazione e l'assoggettamento agli Incoterms 2000 della CCI.

Ad esempio "CIP Casablanca as per Incoterms 2000 ICC".

Condivido quanto esposto e, cioè, di non adottare il termine di resa DDP, oltre che per non doversi far carico degli adempimenti doganali in entrata (Marocco) anche per non sopportare tutti i rischi del trasporto merce che, con il termine CIF o CIP, sono invece a carico del compratore dal momento della consegna della merce in un luogo convenuto (porto o aeroporto di imbarco) in Italia.

Piuttosto valuti attentamente la serietà commerciale e la solvibilità del compratore in quanto, pur prendendo le giuste cautele illustrate (indicazione della banca, come consignee sul documento di trasporto), questo non La tutela dal rischio che il compratore possa, comunque, entrare in possesso della merce senza pagare i documenti che sono in giacenza presso la banca e di conseguenza non ricevere il pagamento dell'importo.

Questo, soprattutto se la spedizione è via aerea in quanto l'AWB non è titolo rappresentativo della merce ma una semplice Lettera di Vettura.

top

25) Quale sicurezza di pagamento offre una garanzia in bianco offerta da cliente croato

D: Siamo un'azienda che svolge l'attività di produzione di cisterne atte ad essere installate su motrici, rimorchi, semirimorchi e vagoni ferroviari. Da circa due anni collaboriamo con una società croata con sede a Zagabria che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti vari. Il pagamento utilizzato fino ad ora per regolare le nostre vendite è stato il bonifico bancario prima della consegna. Ultimamente, causa loro difficoltà finanziarie, il compratore ci ha espresso la necessità di ritirare una cisterna prima di pagarla con il bonifico bancario. Come garanzia ci ha manifestato la disponibilità a sottoscrivere una obbligazione in bianco presso un notaio in Croazia.

Visto che non abbiamo mai visto un documento del genere e non conosciamo la legislazione croata in materia, vorremmo sapere in caso di mancato pagamento da parte del nostro cliente quali azioni o garanzie può offrirci il possesso di tale obbligazione in bianco.

R: Il possesso dell'obbligazione descritta nel messaggio fax del 27/04/2005 ed illustrata nell'allegato al fax di cui sopra, non offre alcuna garanzia circa il pagamento del prezzo. Vale a dire che in caso di mancato pagamento dell'importo riguardante la fornitura della cisterna, l'obbligazione in bianco sottoscritta dal cliente croato e convalidata da un notaio in Croazia, non permette certo di poterla escutere presentandola per il pagamento.

Trattasi soltanto di un riconoscimento del debito di cui il notaio ne convalida l'autenticità, assunto nei Suoi confronti, che va ad aggiungersi all'obbligazione di pagare il prezzo della fornitura alla scadenza concordata prevista nel contratto di compravendita.

Non rappresenta, infatti, titolo di credito esecutivo ma semplice impegno del debitore che nulla aggiunge all'impegno assunto in virtù del contratto di compravendita andando solo a rafforzarlo.

Il problema è verificare che valore giuridico ha quell'obbligazione o ,meglio, quale efficacia potrà avere. Ma se il debitore manifesta di essere in difficoltà finanziarie, presumibilmente, quand'anche la legge croata permettesse una qualche azione giudiziaria nei confronti del debitore, quale effetto potrà avere su di un soggetto che dichiara già di essere in difficoltà finanziarie?

Probabilmente non potrà avere effetto alcuno con la conseguenza di non recuperare il credito vantato nei confronti del debitore croato.

top

26) Possibilità di revoca del pagamento di un assegno USA

D: Vorremmo sapere quali sono le caratteristiche dell'assegno USA e, in particolare, se è possibile revocare il pagamento sia prima che dopo l'incasso.

R: Negli Stati Uniti d'America la materia cambiaria è regolata dalla "negotiable instrument law" che disciplina, in maniera uniforme, i titoli di credito in genere, ispirandosi all'"Uniform Commercial Code". Tali leggi, però, non sono identiche in tutti gli Stati dove vi sono due livelli di diritto: quello federale, appunto, e quello di ognuno degli Stati.

Negli Stati Uniti, al contrario di quanto avviene in Italia, l'assegno non è un titolo autonomo ed astratto; esso è invece strettamente legato alla causa che lo ha originato, per cui è sempre possibile revocare l'ordine di pagare dato alla banca, chiedendo lo "stop payment" o addirittura lo storno dell'addebito già effettuato, quando si ritenga che la prestazione non sia stata conforme a quella pattuita (per mancato o insufficiente adempimento della stessa: ad es. vizi della merce, o difformità rispetto al prodotto ordinato); da ciò discende che gli assegni Usa non garantiscono il buon fine dell'operazione.

L'assegno statunitense, inoltre, non ha mai la natura di titolo esecutivo, ma di un semplice documento di credito, per cui procedere sui beni del debitore con una esecuzione forzata occorre ottenere una sentenza di condanna.

top

27) Soluzioni di pagamento di "facile realizzazione" nelle forniture in Danimarca

D: Dobbiamo effettuare una vendita ad un nostro rivenditore danese per la quale saremmo intenzionati a concedere un pagamento dilazionato. L'importo totale della dilazione, al netto della parte pagata anticipatamente, è di 47.613,30 euro suddivisi in 12 rate mensili da 3.967,77 euro.

Esistono soluzioni, di "facile realizzazione" e cioè non complesse sul "piano burocratico", tipo cambiali o assegni bancari, che possano, in qualche modo, diminuire i rischi di una tale operazione? Ad esempio, in Italia, moltissime aziende fanno uso di assegni bancari da compilare e porre all'incasso nelle date concordate, in modo tale da poter limitare il rischio di mancati pagamenti in considerazione del possesso di effetti dall'importante valore giuridico.

R: Essendo l'interlocutore commerciale dell'impresa italiana un proprio rivenditore, si suppone che l'impresa italiana abbia già avuto modo di testare l'affidabilità commerciale della controparte danese mediante forniture pregresse regolarmente pagate.

La soluzione proposta dalla stessa impresa italiana che formula il quesito, cioè l'uso di assegni bancari da compilare e porre all'incasso nelle date preconcordate, non offre sicure garanzie di regolare pagamento delle rate alla scadenza.

L'assegno in Danimarca, a differenza che in Italia, non è titolo esecutivo e il traente dell'assegno può per qualunque motivo bloccane il pagamento con la procedura dello "Stop payment".

Meglio è concordare con il rivenditore danese che il pagamento delle singole rate mensili di euro 3.967,77 venga effettuato mediante bonifico bancario che assicura, invece, che gli accrediti ricevuti siano "definitivi", cioè non più stornabili per nessun motivo.

Tuttavia, nonostante la positiva valutazione dell'affidabilità commerciale dell'impresa danese, in considerazione del consistente valore globale della fornitura (eur 47.613,30) si consiglia all'impresa italiana di fare ricorso a strumenti di garanzia del regolare pagamento, fermo restando la pattuizione del bonifico bancario come forma di regolamento delle singole rate mensili di euro 3.967,77 ciascuna.

La soluzione più snella dal punto operativo che si suggerisce è la seguente:

L'esportatore italiano concorda con il rivenditore danese (oltre al pagamento mediante bonifico delle rate mensili) il rilascio di una garanzia di pagamento (payment guarantee) da parte della banca di quest'ultimo. Si tratta di uno strumento largamente diffuso in Europa occidentale.

Con la garanzia di pagamento la banca dell'acquirente danese si impegna in prima persona ad eseguire il pagamento al venditore italiano nel caso in cui l'acquirente danese non paghi mediante bonifico le rate alle scadenze pattuite. L'impresa italiana beneficiaria di una lettera di garanzia come sopra descritta ha la tranquillità che il credito vantato nei confronti del rivenditore danese sarà, comunque, pagato dalla banca che ha emesso la garanzia.

È importante che il venditore italiano richieda alla controparte danese che la garanzia presenti i seguenti requisiti:

  • sia emessa da una banca di primaria importanza;

  • l'impegno della banca sia irrevocabile;

  • la garanzia rilasciata dalla banca sia incondizionata e pagabile a "prima richiesta";

  • abbia una data di validità successiva di 20/30 giorni rispetto alla scadenza dell'ultima rata;

  • faccia specifico riferimento al contratto di fornitura;

  • sia emessa a garanzia del pagamento delle singole rate di euro 3.967,77 alle scadenze mensili pattuite, per un importo complessivo di 47.613,30 euro;

  • sia emessa prima della fornitura della merce;

  • sia "appoggiata" sulla banca del venditore italiano o, comunque, su una banca operante sulla stessa piazza. In questo caso, qualora si verifichi il mancato pagamento di una singola rata mediante bonifico alla scadenza pattuita, l'impresa italiana non dovrà fare altro che presentare alla banca d'appoggio una sua dichiarazione scritta di aver fornito la merce secondo quanto stabilito nel contratto ma di non aver ricevuto il pagamento della rata mensile alla scadenza prevista. La banca che ha emesso la garanzia, a fronte di tale dichiarazione, provvederà al pagamento.

Si tratta di uno strumento snello, efficace, dai costi contenuti, largamente diffuso in transazioni commerciali in ambito UE come quella in esame.

top

28) Pagamenti dalla Polonia

D: Ci ha chiamato una ditta, lamentando che una sua consegna di materiale in porto assegnato ad un compratore polacco per un valore di € 2.600,00 non è stata pagata .Sostanzialmente, il compratore polacco ha fatto ritirare la merce presso di noi da DHL ed alla consegna in Polonia non ha ritirato la merce, lamentandone la rottura. Noi pretendiamo il pagamento della fattura. E' nostra opinione , che nel caso di spedizioni in porto assegnato la merce viaggi a rischio e pericolo del committente, salvo diversi accordi. Cioè, la ditta italiana venditrice non avrebbe nessuna responsabilità per furti, rotture e/o manomissioni delle merci, ma la richiesta del risarcimento del danno dovrebbe essere fatta dal cliente polacco esclusivamente al vettore, che ha effettuato la spedizione.

E' corretto? Se sì, l'unica cosa che possiamo è di sollecitare il pagamento al cliente , cercando prima un accordo e , in caso di mancato accordo, eventualmente provare ad inviare una lettera di un legale.

R: Sì, è corretto. Il problema che, da quanto leggo, si ripete, è quello di definire un prezzo di vendita usando termini di consegna della merce (porto assegnato) in uso negli scambi domestici ma che potrebbero assumere un significato diverso in un'altro Paese. Sarebbe stato opportuno specificare, come termine di resa della merce, uno dei 13 termini degli Incoterms 2000 della CCI, specificando l'assoggettamento alla medesima normativa in modo da assicurare una interpretazione certa ed uniforme.

top

29) Quale sicurezza offre il pagamento a mezzo tratta accettata in Francia e se la tratta accettata viene considerata titolo esecutivo

D: Un nostro cliente francese ci propone un pagamento delle fatture mediante "tratta accettata".

Vorrei sapere quali garanzie offre, se la tratta accettata è considerata titolo esecutivo e se è necessaria la bollatura della stessa da parte del cliente.

R: La Francia, come tra l'altro l'Italia, ha ratificato la Convenzione di Ginevra relativa alla cambiale, all'assegno bancario e al vaglia cambiario disciplinando la materia con il decreto legge del 30 ottobre 1935, più volte aggiornato fino a giungere all'ultima revisione con la legge 30 dicembre 1991 entrata in vigore il 1° giugno 1992.

Questo vuol dire che in Francia la cambiale tratta accettata ha la caratteristica giuridica dell'autonomia, dell'astrattezza e del formalismo. In caso, inoltre, di mancato pagamento alla scadenza, è possibile esercitare un'azione di regresso contro il traente/debitore se il non pagamento è constatato con atto pubblico (protesto) oppure con un certificato di mancato pagamento rilasciato dalla banca. Cosa questa che legittima il portatore/beneficiario ad ottenere un documento emesso da un ufficiale giuridico (huissier) entro 15 giorni dalla ratifica e a tentare un'azione esecutiva contro il traente/debitore.

Per quanto riguarda la bollatura, indipendentemente da quanto prescritto in Francia, la cambiale tratta è soggetta, in Italia, all'imposta di bollo nella misura del 12 per mille se risulta essere emessa all'estero (Francia) e pagabile all'estero, del 9 per mille se risulta, invece, emessa in Italia e pagabile all'estero (Francia). Se la cambiale tratta, indipendentemente da dove sia emessa, risulta già assoggettata ad una qualsiasi bollatura (in Francia), allora, la bollatura dovuta in Italia è pari al 6 per mille.

Faccio presente che in Francia è in uso il pagamento mediante cambiale tratta accettata attraverso un sistema di incasso elettronico chiamato Lettre de change relevé (in sigla LCR) simile al nostro RIBA, come funzionamento ma che, contrariamente al RIBA italiano che riguarda il pagamento elettronico delle Ricevute bancarie, nel caso di accettazione della LCR che non venisse pagata alla scadenza il nominativo del debitore sarebbe segnalato alla Banque de France e scatterebbe a suo carico la cosiddetta "Interdition bancaire" con tutte le conseguenze che questo comporterebbe.

Il pagamento della LCR accettata, viaggiando su sistema elettronico di incasso, prevede la smaterializzazione del titolo e, quindi, il non assoggettamento all'imposta di bollo prevista in Italia.

top

30) Possibilità di chiedere un pagamento a 60/90 giorni per importazione dalla Cina. Quale mezzo di pagamento può cautelare dal ritiro di merce difettata rassicurando nel contempo il fornitore cinese

D: Sono in trattativa con un produttore cinese di carta adesiva e, dopo aver visionato e testato una campionatura di prima scelta dei suoi prodotti e dopo aver raggiunto un accordo sul prezzo, sono in procinto di acquistare il primo container. Adesso l'argomento che chiuderà la trattativa è la modalità di pagamento. In che modo posso pagare le forniture dalla Cina dando una certa garanzia al fornitore ma allo stesso tempo che mi tuteli da spiacevoli sorprese (prodotti non conformi all'ordine o prodotti con difetti e quindi di seconda scelta).

Il tempo che impiega la nave dal porto di Shanghai al porto di Genova è di 20 giorni. Se il fornitore è d'accordo, posso chiedere il pagamento a 60/90 giorni?

R: Certamente è possibile proporre al fornitore cinese un pagamento a 60/90 giorni dalla data di spedizione della merce. se il mezzo di pagamento proposto fosse un bonifico bancario via Swift pagabile a 60/90 giorni data spedizione il fornitore, probabilmente, non si sentirebbe affatto rassicurato del pagamento in quanto l'iniziativa del pagamento dipende completamente da chi acquista che eseguirà il pagamento soltanto dopo aver ricevuto la fornitura conforme. Per chi acquista è, sicuramente, la soluzione migliore.

Se si desidera offrire al fornitore garanzie circa il pagamento senza essere esposti al rischio di ritirare merce non conforme, l'unico strumento di pagamento che meglio soddisfi le reciproche, opposte, esigenze, resta il credito documentario irrevocabile che lei può disporre tramite la propria banca a favore del fornitore cinese che, così, si sentirebbe tutelato circa il pagamento della fornitura. Perché anche Lei, in qualità di acquirente, si senti tutelato dal rischio di ricevere merce difforme dovrà disporre l'emissione del credito seguendo alcuni accorgimenti:

1. che il credito sia pagabile a 60/90 gg. dalla data di spedizione della merce;

2. che la quotazione del prezzo preveda un termine di consegna della merce del tipo FOB (se spedizione marittima) o FCA (se non marittima), precisando il porto di imbarco convenuto e/o il luogo di partenza convenuto secondo quanto stabilito negli Incoterms 2000 della Camera di commercio internazionale. Questo permetterebbe di scegliere lo spedizioniere a cui affidare la spedizione e di provvedere alla copertura assicurativa;

3. richiedere, tra i documenti da presentare ad utilizzo del credito, un certificato di ispezione rilasciato (ad esempio) dalla Società Generale di Sorveglianza (SGS) che attesti, alla partenza, l'esistenza della merce ordinata, la quantità, la natura e la conformità a quanto ordinato;

4. nominare, tramite magari lo spedizioniere, un mandatario sul posto che segui tutto l'iter della spedizione ma, soprattutto, che possa verificare quanto di cui al punto 3.

La risposta data meriterebbe l'esposizione di più opzioni che possono prevedere il rilascio di garanzie bancarie a tutela sia di chi vende che di chi compera ma, sulla base delle informazioni contenute in poche righe, non era possibile circostanziare con maggior approfondimento la risposta.

top

31) Incasso di assegni di conto corrente bancario emessi da clientela rumena

D: Vorremmo sapere se è possibile incassare in Italia assegni di conto corrente bancario romeni denominati “Billet la Ordin”, emessi dalla Banca Commerciale di Ion Tiriac, per importi espressi in euro a pagamento di forniture effettuate a clientela in Romania.

R: Qualsiasi assegno di conto corrente bancario emesso da residenti stranieri e spiccati su banca estera (banca trattaria) può essere presentato dal portatore per l'incasso. Quindi anche un assegno romeno (Billet la ordin) emesso da un debitore privato a valere sul proprio conto corrente sulla banca rumena di Ion Tiriac, così come indicato nel quesito.

Piuttosto occorre tenere ben presente che un pagamento a mezzo assegno espone il venditore al rischio di mancato pagamento dello stesso e al fatto che l'assegno in questione è soggetto alla disciplina rumena in materia di assegni (Leggi n. 58 e 59 del 1° maggio 1934 che regolamentano rispettivamente l’uso di assegni e di cambiali in Romania) e non a quella italiana. In caso di mancato pagamento per mancanza di fondi sul conto corrente del rumeno le azioni esperibili in Italia non sono, ovviamente, esperibili in Romania. La disciplina vigente in Romania considera, comunque, l’assegno come un titolo negoziabile attraverso il quale il traente/debitore (tragatorul), da disposizione ad una banca trattaria (trasul) di pagare una somma di denaro ad un beneficiario (beneficiarul) contro addebito sul proprio conto corrente.

In Romania sia l’assegno che la cambiale sono considerati titoli esecutivi e se emessi all’estero hanno lo stesso effetto esecutivo dell’assegno e della cambiale emessi nel territorio nazionale.

L’esportatore italiano che intenda esportare le proprie forniture di merci in Romania dovrà, per evitare spiacevoli inconvenienti, assicurarsi del carattere più o meno formale che l’assegno dovrà avere anche in questo Paese. A tale proposito un aiuto può venire dalla lettura dell’articolo della legge n. 59 del 1 maggio 1934 la quale definisce, con riferimento specifico all’assegno, i seguenti requisiti essenziali:

  • la definizione di assegno;

  • l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma di denaro;

  • il nome del traente - debitore (trasul);

  • il luogo dove deve essere fatto il pagamento;

  • la data di emissione e l’indirizzo della banca trattaria;

  • la firma del traente (tragatorul).

Altra informazione che può essere utile è la conoscenza della trasferibilità o meno dell’assegno. A tale proposito l’art. 15 della legge n. 59 sopra citata, afferma espressamente che l’assegno emesso all’ordine di una persona determinata, con clausola all’ordine, è trasferibile mediante girata. Al contrario se l’assegno contiene una clausola “non all’ordine”, o altra espressione equivalente, è trasferibile, ma tale trasferimento avrà gli effetti di una semplice cessione.

In Romania l’assegno è considerato (come in Italia) un titolo di credito pagabile a vista (a la vedere) e che lo stesso debba essere presentato per il pagamento entro il termine di 8 giorni, nel caso in cui l’assegno risulti essere emesso in Romania, 15 giorni nel caso risulti essere emesso fuori dalla Romania. Trascorso tale periodo di tempo non è possibile esercitare l’azione di regresso prevista dalla normativa rumena.

Comunque sia è possibile incassare in Italia tali assegni seguendo la seguente procedura:

1. presentarsi alla propria banca con l'assegno rumeno e chiedere che sia inviato su base di incasso, direttamente alla banca rumena trattaria;

2. la banca italiana sulla base di tali istruzioni provvederà ad inviare l'assegno su base di incasso alla banca rumena chiedendo di effettuare l'accredito via Swift ad incasso avvenuto mentre, in caso di non pagamento di darne immediato avviso e di protestare l'assegno;

3. la banca rumena eseguirà le istruzioni ricevute e, in presenza di fondi, eseguirà l'addebito dell'importo accreditando il medesimo alla banca italiana che provvederà, così, ad accreditare la somma ricevuta sul conto corrente del venditore.

Occorre far presene che la banca italiana opera su semplice mandato senza assumersi alcuna responsabilità circa il buon esito dell'incasso.

Questa procedura, rispetto alla negoziazione salvo buon fine (sbf) permette di accellerare i tempi circa la conoscenza del pagamento dell'assegno o del mancato pagamento. Di contro, bisogna considerare che, a carico del venditore ci saranno le commissioni di incasso e le spese del corriere per l'invio dell'assegno alla banca rumena.

top

32) Pagamenti anticipati per fornitura in Turchia

D: Abbiamo da poco iniziato un’attività di vendita di mobili verso la Turchia che, se tutto andrà secondo gli accordi presi, si ripeterà nel tempo e riguarderà volumi di diverso valore. Per le forniture di maggiore entità la modalità di pagamento concordata è il credito documentario, mentre per quelle di minore entità abbiamo richiesto un pagamento anticipato.

Il cliente turco ha, però, avanzato dubbi sulla possibilità di effettuare bonifici bancari verso l’estero prima che sia avvenuta la spedizione della merce.

Vorremmo sapere se le perplessità avanzate dal cliente tunisino hanno una qualche fondatezza, se, cioè, è vero che hanno difficoltà ad effettuare pagamenti anticipati.

R: In molti paesi dell’Area del Mediterraneo, come anche in altri paesi soprattutto dell’Africa, la normativa valutaria vigente solitamente è restrittiva imponendo agli importatori locali che qualsiasi acquisto dall’estero sia pagato soltanto con operazioni documentarie: incassi documentari (D/P -CAD - D/A) o crediti documentari.

In taluni casi questo vincolo è previsto per importi che superino una certa soglia, mentre in altri casi non sono previsti limiti di importo, per cui i dubbi espressi dal cliente tunisino circa il pagamento anticipato hanno senz’altro una loro fondatezza anche se, per essere più precisi, bisognerebbe verificare la normativa valutaria attualmente vigente.

Perché non pensare di proporre, per le piccole forniture che si ripetono nel tempo, il rilascio di una Stand by Letter of credit che copra l’esposizione massima prevista prevedendo pagamenti a mezzo bonifici bancari posticipati rispetto alle forniture, garantiti, però, dalla sopra richiamata Stand by Letter of credit, soggetta alle Norme relative ai crediti documentari (le NUU) pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

top

33) Lettera di credito con richiesta del certificato EUR 1

D: Un cliente tunisino ha aperto una L/C a nostro favore per l’importazione di cappe per cucina con prezzo quotato “Ex Works”. Tra i documenti richiesti nella lettera di credito (L/C), da presentare ad utilizzo della stessa, vi è il documento Eur 1 in originale. È facile ottenere questo documento dalla dogana all’interno dei 21 giorni a disposizione per presentare i documenti in banca o è meglio chiedere al cliente la modifica del credito facendo togliere la richiesta di tale documento?

R: L’Eur 1 è un documento che si ottiene facilmente dalla dogana, per il tramite dello spedizioniere incaricato di organizzare il trasporto, tenendo presente, però, che l’originale viaggerà con la merce e, pertanto, Le sarà consegnato soltanto la copia del medesimo.

Visto, inoltre, che (come da Lei affermato) il termine di resa della merce è un “Ex Works”, bisognerà essere sicuri che lo spedizioniere, che curerà gli adempimenti doganali in uscita dal territorio doganale comunitario, restituisca la copia del Certificato Eur 1 insieme al documento di trasporto relativo in tempo utile per presentarli, con gli altri documenti richiesti, alla banca per l’utilizzo del credito.

In considerazione di quanto sopra sarà opportuno chiedere al cliente tunisino la modifica della L/C sostituendo il Certificato Eur 1 in originale con l’Eur 1 in copia e/o in fotocopia.

top

34) Richiesta di certificato di peso e qualità in un credito documentario

D: Siamo un’azienda fornitrice di mobili per dentisti, che sta per utilizzare un credito documentario che richiede, tra i documenti da presentare alla banca anche un "Certificato di peso e qualità". Che cosa dobbiamo scrivere (a parte il peso)? Che trattasi di prodotti conformi a normativa CE, o semplicemente prodotti di buona qualità?

R: Con riferimento al quesito riguardante una LC richiedente, tra i documenti da presentare ad utilizzo, la presentazione di un "Certificato di peso e qualità", senza precisare il contenuto che dovrà avere né chi dovrà emetterlo, faccio presente quanto segue:

Le attuali Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari della CCI (le NUU 600), affermano all'art. 14, lettera f. che: "Se il credito richiede la presentazione di un documento diverso dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, senza prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto e se, per il resto, risulta conforme all’art. …"

Come conseguenza di quanto sopra l'Azienda beneficiaria della LC può emettere il predetto “Certificato di peso e qualità” su propria carta intestata, denominandolo esattamente come denominato nel testo della LC, riportando i seguenti riferimenti:

  • la descrizione della merce come da LC, anche in termini generici che non siano in contrasto con la descrizione riportata sulla LC;

  • il riferimento alla fattura e al nome dell'ordinante;

  • il riferimento alla LC (numero e banca emittente), sempre che il testo della LC non lo vieti;

  • la dichiarazione del peso, della qualità del prodotto e dei materiali usati, la rispondenza a normative CE ed eventuali altre dichiarazioni che soddisfino la ragione per cui il certificato è stato richiesto.

Ovviamente, se la LC è redatta in inglese, il Certificato dovrà essere in inglese.

top

35) A cosa prestare attenzione in una lettera di credito senza conferma dalla Cina

D: Dovrebbe arrivarci a momenti una Lettera di Credito (L/C) dalla Cina.

Abbiamo inviato al cliente un nostro modello di L/C precisando che vogliamo che sia inserita la richiesta di conferma alla nostra banca italiana. Mi è stato detto che difficilmente le banche cinesi accettano di inserire la richiesta di conferma in quanto preferiscono controllare personalmente i documenti. Credo quindi che ci arriverà una L/C senza conferma: a cosa debbo prestate maggiore attenzione in questo caso? Posso chiedere comunque che la L/C sia, almeno, utilizzabile (available) in Italy.

R: Provando a rispondere alle Sue domande, c’è da dire che:

1. Quanto da Lei affermato corrisponde al vero, in quanto le banche cinesi non gradiscono chiedere a banche di Paesi diversi di aggiungere il proprio impegno ad un credito documentario da loro emesso. Sembra, comunque, che, pur se lentamente, qualcosa stia cambiando. Ogni tanto qualche credito proveniente dalla Cina richiede la conferma.

2. In caso di Credito documentario emesso senza la richiesta di conferma, è importante porre attenzione al fatto che il luogo di utilizzo, che viene indicato nel campo 41A della messaggistica swift, sia presso una banca nella piazza del venditore. Occorre chiedere, quindi, non solo che la L/C sia utilizzabile (avaliable) in Italy, ma che sia resa utilizzabile presso la banca che andrete ad indicare al cliente ordinante l’emissione del credito documentario. In inglese: 41A Available with …… (indicando il nome della banca italiana).

3. Se la banca cinese aprirà, quindi, il credito documentario a vostro favore senza conferma ma, come richiesto rendendo il credito utilizzabile presso Banca Italiana, questo vuol dire che la Banca Italiana sarà banca designata, senza alcun obbligo ad assumersi l’impegno ad onorare il credito (pagare, accettare e pagare alla scadenza o negoziare), pur essendo autorizzata a farlo. Prevedendo il credito un pagamento differito a 90 giorni data fattura la Banca Italiana se riterrà di farlo e su Vostra richiesta, potrà negoziare il credito anticipando l’importo dello stesso o impegnandosi a farlo prima della scadenza dell’impegno a pagare, sempre comunque a fronte di una presentazione conforme dei documenti.

Praticamente se si verificasse quanto sopra esposto, l’operazione potrebbe avere il seguente sviluppo:

Voi presentate i documenti ad utilizzo del credito. La Banca Italiana li esamina entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione, li riscontra conformi e li spedisce alla Banca cinese che dopo averli ricevuti invia l’avviso di ricezione. La Banca cinese li esamina anch’essa entro i 5 giorni di cui sopra e li riscontra conformi. Trascorsi i 5 giorni lavorativi, a decorrere dalla data successiva alla data “dell’acknowledgment” (l’avviso di ricezione), senza ricevere dalla Banca cinese alcuna contestazione circa i documenti, li stessi si intendono accettati. Ecco allora che la Banca Italiana può accettare di negoziarli anticipandole l’importo o impegnandosi a farlo prima della scadenza in via definitiva e liberatoria.

top

36) Credito documentario confermato ed Ex works

D: Nel caso di un pagamento a mezzo credito documentario utilizzabile presso la nostra banca e dalla stessa confermato, richiedente tra i documenti da presentare per il suo utilizzo la fattura commerciale, il packing list e il certificato di presa in consegna del trasportatore, vorremmo un parere con riferimento a quanto più sotto illustrato.

La merce destinata in Kuwait viene spedita via mare ed il termine di resa merce concordato è ex works nostri magazzini. Non figurando tra i documenti richiesti nel credito la bill of lading originale, vorremmo sapere se, nel caso in cui la banca estera sollevi delle riserve, oppure nel caso in cui il cliente estero abbia improvvisamente dei problemi finanziari, siamo esposti al rischio di non essere pagati? … e se la risposta è che non siamo esposti a tale rischio perché il credito documentario è confermato, avremmo rischiato qualora il credito non fosse stato confermato?

R: Se il credito documentario è stato confermato dalla banca italiana presso la quale è reso utilizzabile, questo vuol dire che la medesima si è assunta l’impegno irrevocabile ad onorare una presentazione conforme dei documenti richiesti nel credito stesso. L’impegno è, dunque, completamente indipendente dal contratto sottostante, privo, inoltre di qualsiasi vincolo casuale con il contratto medesimo.

Se l’utilizzo del credito avverrà nei termini e alle condizioni stabilite nel credito, nel rispetto delle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale in materia di crediti (le NUU 600), non sarete esposti ad alcun rischio essendo la banca confermante ad eseguire la prestazione, indipendentemente dalla posizione che potrà assumere la banca emittente kwetiana o da eventuali difficoltà finanziarie del Suo cliente.

Se, però, la presentazione dei documenti non fosse conforme, è evidente che la conferma non copre certo il rischio da Lei esposto: quello di non ricevere l’importo del credito, in quanto la banca confermante si troverebbe costretta a rifiutare i documenti presentati ad utilizzo del credito, motivandone il perché e a trattenerli presso se stessa in attesa di ricevere istruzioni in merito alla restituzione dei documenti da Lei presentati oppure l’invio alla banca emittente su base di approvazione.

Certo che con una resa della merce “ex works” e con il documento rappresentativo della merce (la bill of lading) nelle mani dell’ordinante/compratore, quest’ultimo potrà ritirare la merce senza problemi a meno che si sia previsto (cosa molto ma molto improbabile), dalla lettura del quesito sottoposto, che la bill of lading sia emessa all’ordine della banca emittente che comunque, non essendo il documento di trasporto tra quelli richiesti nel credito documentario, non solleverebbe alcuna difficoltà a girare la polizza di carico a favore dell’ordinante/compratore.

Nel caso il credito non fosse stato confermato l’obbligo ad onorare il credito è esclusivamente della banca emittente. La banca designata, infatti, pur se autorizzata a pagare, non si assume alcun obbligo al pagamento a meno che non decida di assumerselo comunicandolo per iscritto al beneficiario. La banca emittente è, quindi, la sola ad assumersi l’impegno ad onorare il credito a favore del beneficiario. Impegno il cui rispetto potrebbe venire meno nel caso di discrepanze o, ancora, nel caso di difficoltà finanziarie dell’ordinante, la banca emittente, pur essendo obbligata ad onorare l’impegno assunto nei confronti del beneficiario, cercherà di trovare una qualsiasi discrepanza per evitare il pagamento. In ambo i casi, comunque, l’ordinante entrerà in possesso della merce.

Con una resa ex works e un trasporto via mare, senza che il credito prescriva la presentazione dalla bill of lading, presumiamo che quanto prescritto, riguardo il documento di trasporto, sia il documento di trasporto che prevede almeno 2 destinazioni finali: il cosiddetto “documento di trasporto multimodale” o, anche, “combinato”, che le nuove norme in materia di crediti (le NUU 600), riporta all’art. 19. Cosa questa che permetterà all’ordinante di ritirarsi la merce indipendentemente dal credito documentario.

La conferma è, dunque, una condizione importante per sentirsi rassicurato nell’impegno assunto dalla banca confermante. Il beneficiario, però, dovrà prestare molta attenzione alla preparazione dei documenti da presentare in fase di utilizzo e nel rispetto dei termini e condizioni affinché l’astratta sicurezza del credito si trasformi in incasso sicuro.

Da ultimo inviterei il Lettore a riflettere sull’opportunità di resa merce ex works che ponendo a carico del compratore tutti gli oneri del trasporto ed i relativi rischi, gli permette di entrare in possesso della merce senza che ci sia alcun vincolo che ne impedisca il ritiro in mancanza del pagamento.

top

37) Certificazione sui documenti in un credito documentario

D: Riceviamo notifica di apertura di credito documentario emesso dalla banca di un Paese arabo, utilizzabile, per pagamento differito, presso una loro filiale situata in un Paese comunitario. Il credito documentario prescrive, fra le altre cose, la presentazione dei seguenti documenti certificati dalla locale Camera di Commercio (CCIAA):

1. Certificato d’origine;

2. fattura firmata in X originali di cui una certificata dalla locale CCIAA (...Should be certified by...);

3. fattura del trasporto in X originali di cui una certificata dalla locale CCIAA (...one of which to be certified by...);

4. certificato d’ispezione certificato dalla locale CCIAA (...must be certified by...).

Per rispettare i termini del credito (certified) quale servizio dobbiamo chiedere alla CCIAA?

Con l’autentica di firma sui documenti di cui ai punti 2-3-4, si assolve agli obblighi richiesti dal credito?

Il termine “certified” significa: richiedere il visto di congruità prezzi? Potrebbe essere per i punti 2 e 3 ma non per il punto 4, poiché nessun prezzo è evidenziato sul certificato d’ispezione.

I crediti dovrebbero distinguere il tipo di adempimento da assolvere indicando “certified” o “legalized”? Quest’ultimo indica l’autentica di firma e/o cos’altro?

R: Con riferimento alle domande circa il significato del termine CERTIFIED precisiamo che le Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari (NUU), pubbl. 600 della Camera di commercio internazionale, stabiliscono all’art. 20, lettera d, che: “Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta che un documento sia legalizzato, vistato, certificato e simili è considerata soddisfatta con l’apposizione su tale documento di una qualunque firma segno, stampigliatura, o etichetta che, appare rispondere a tale richiesta”.

L’art. 14, inoltre, delle predette NUU, stabilisce quanto segue:

“f. Se il credito richiede la presentazione di un documento diverso dal documento di trasporto, dal documento di assicurazione o dalla fattura commerciale, senza prescrivere da chi deve essere emesso tale documento o i dati che deve contenere, le banche accetteranno tale documento così come presentato se il suo contenuto appare adempiere alla funzione del documento richiesto e se, per il resto, risulta conforme all’art. 14 (d)”.

Se il credito documentario richiede, quindi, che un documento sia certificato dalla locale CCIAA, senza specificare altro, tale condizione è soddisfatta con l’apposizione sul documento della firma, timbro o altro che rispondano a tale richiesta.

Solo nel caso in cui le parti contraenti il contratto sottostante (venditore/beneficiario e compratore/ordinante) necessitino, per proprie esigenze, che sia specificato il tipo di adempimento (visto congruità, autentica firma, ecc.) e questo venga espressamente riportato sul testo del credito su istruzioni dell’ordinante, allora il documento dovrà espressamente attestare il tipo di certificazione apposta. In assenza, le banche accetteranno il documento così come presentato (ovviamente conforme ai termini e condizioni prescritte dal credito), con l’apposizione della certificazione o legalizzazione dell’emittente così come richiesto nel credito.

Le banche non sono tenute, sempre che non venga espressamente richiesto, ad entrare nel merito circa il valore dell’apposizione di CERTIFIED.

top

38) Possibilità di revoca di un credito emesso a favore di un beneficiario indiano in caso di non conformità della merce

D: La nostra azienda importa per la prima volta merce da un cliente asiatico, con cui abbiamo concordato un pagamento a mezzo Lettera di credito. Poiché abbiamo il timore di ricevere merce qualitativamente diversa da quella richiesta, nel caso tutto ciò si verificasse, al fine di evitare di dover pagare la fornitura difforme, la lettera di credito revocabile potrebbe essere una soluzione, visto che il cliente non ha richiesto una L/C irrevocabile. Oppure, è opportuno optare per altri tipi di pagamento?

R: Senz’altro la soluzione migliore sarebbe quella di optare per un altro tipo di pagamento magari, restando sempre nelle operazioni documentarie, con rimessa di documenti commerciali da consegnare contro accettazione di un impegno a pagare a 60 giorni a decorrere dalla data del documento di trasporto. Questo permette di verificare prima la merce e, successivamente, se corrispondente all’ordine di acquisto, di pagare.

Il cliente non ha richiesto che fosse irrevocabile perché secondo l’Art.3 delle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (le NUU 600), in vigore dall’1 luglio 2007, “Il credito è irrevocabile anche in assenza di un indicazione in tal senso”.

L’idea di emettere una L/C revocabile, oltre ad essere difficile da far accettare e, comunque non utilizzata nella pratica, difficilmente rappresenterebbe una soluzione perché la revoca della L/C può avvenire fino a prima del suo utilizzo, cioè, prima della presentazione dei documenti. In tal caso, presumibilmente, non ha ancora avuto modo di visionare la merce.

top

39) Proroga dell'ultima data di spedizione ma non della data di scadenza di un credito documentario

D: Ricevo una Lettera di credito emessa da Società Generale di Casablanca con scadenza il 24 novembre 2008. Non riusciamo, però, a rispettare la data ultima di scadenza prevista nella Lettera di credito, così chiediamo al nostro cliente di modificare la data di spedizione della merce e, di conseguenza, la data di scadenza (validità) del credito.

Il nostro cliente è disponibile a modificare la data di spedizione (30 novembre 2008), secondo la nostra richiesta ma afferma di non essere disponibile alla proroga della validità del credito.

Non Le sembra contraddittoria la posizione del nostro cliente? Quale è il motivo per cui accetta la proroga della data di spedizione, mentre non è disposto alla proroga della scadenza del credito?

R: Dal Suo quesito risulta che Voi abbiate chiesto ad un Vostro cliente di Casablanca di spostare l'ultima data di spedizione al 30 novembre 2008. Il cliente risponde che accetta tale proroga della spedizione ma non può modificare la data di validità del credito (24 novembre 2008) affermando, presumibilmente, che provvederà a sciogliere le riserve quando i documenti giungeranno alla banca emittente. Il motivo per cui il cliente marocchino non è disposto a prorogare la data di validità del credito, probabilmente è riconducibile al fatto che questo comporterebbe a suo carico la proroga della linea di credito su base (presumibilmente) trimestrale con aggravio di costi.

Bisognerebbe verificare con il proprio cliente se il rifiuto a prorogare la scadenza del credito è dovuta solo al fatto di non voler sostenere i relativi costi (spese e commissioni) oppure se è dovuta alla difficoltà di ottenere dalla banca emittente una proroga della linea di credito (fido).

Nel primo caso è possibile negoziare con il cliente chi sosterrà i relativi costi, se invece, stante la situazione non si riuscisse ad individuare alcuna soluzione di compromesso, ci si trova a scegliere tra due alternative:

1. Non spedire se non giungono le modifiche richieste al fine di evitare il rischio che, rifiutando i documenti, perché presentati a credito scaduto, il cliente non sciolga le riserve e, quindi, il pagamento non venga effettuato. In tal caso si troverebbe, comunque, in difetto da un punto di vista contrattuale.

2. Spedire ugualmente sapendo che sia la banca confermante (nel caso sia stata aggiunta la conferma al credito documentario), che la banca emittente rifiuteranno i documenti e, quindi, non effettueranno il relativo pagamento.

A questo punto, però, se non si giunge ad un accordo rimane l’unica possibilità di tentare di spedire prima della data originaria di validità e ad entrare in possesso dei documenti entro tale data (24 nov. 2008).

top

40) Come garantire il pagamento di forniture ripetitive in Corea

D: Vorremmo conoscere il suo parere in merito a quanto segue: Il nostro distributore coreano, grossa società multinazionale, vorrebbe che servissimo anche il mercato europeo attraverso una sua nuova controllata in Slovacchia. Il problema è che, inghippi commerciali a parte, la controllata slovacca è di recentissima costituzione e SACE, ragionevolmente, non dà alcuna copertura assicurativa. La casa madre coreana, conscia di ciò, si offre di fare da garante per i pagamenti della controllata slovacca. Che formula si può usare, considerato che si tratterebbe di forniture continue e non sporadiche?

R: Trattandosi di forniture abituali destinate ad un’azienda della Repubblica Slovacca di nuova Costituzione, controllata, però, dall’azienda Coreana a cui state distribuendo, con reciproca soddisfazione, i Vostri prodotti, vista la disponibilità del distributore Coreano di fare da garante dei pagamenti della controllata Slovacca nei Vostri confronti, si può prevedere il rilascio di una Stand by Letter of credit per l'importo rappresentante la massima esposizione che presumibilmente la ditta slovacca vanterà nei Vostri confronti. La Stand by Letter of credit dovrà essere emessa a Vostro favore su richiesta della ditta Coreana da primaria banca coreana, dovrà avere una scadenza in Italia, successiva di XX giorni/mesi a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento riferito ad un arco di tempo da voi predefinito (forniture ripetitive, pagabili con bonifici bancari posticipati).

Come alternativa alla Stand by Letter of credit, rimane sempre il pagamento a mezzo Credito documentario che diventa, però, più oneroso in termini di impegno linee di credito e di commissioni. Ritengo, quindi, che, vista la disponibilità del distributore coreano, la Stand by Letter of credit rappresenti la soluzione migliore.

top

41) Garanzia di pagamento priva di data di scadenza e di impegno a pagare

D: A fronde di una vendita pagabile con un bonifico bancario posticipato rispetto alla fornitura della merce, assicurato da una garanzia bancaria, riceviamo dal nostro cliente una bozza del testo di garanzia privo della data di scadenza, dell’impegno della banca al pagamento e senza indicare alcunché circa la legge applicabile alla garanzia stessa.

Vorremmo sapere se tutto questo è usuale in una garanzia proveniente dall’estero e quale procedura dovremmo seguire nel caso il cliente non dovesse pagare.

R: No, non è usuale che una garanzia bancaria venga aperta senza indicare quanto da Voi segnalato nel quesito. Negli scambi internazionali, solitamente, vengono emesse garanzie bancarie escutibili a prima domanda scritta del beneficiario, dove la banca che le emette si assume un impegno irrevocabile in forma esplicita con frasi del tipo: … We undertake irrevocable to pay … (Noi ci impegnamo irrevocabilmente a pagare …).

Anche per quanto riguarda la legge applicabile alla garanzia, si sarebbe dovuto, quanto meno fare riferimento alle Norme uniformi per le domande di garanzia della CCI, in sigla URDG, brochure 458, che saranno sostituite con la brochure 758.

Se, poi, ad esempio, il pagamento della fornitura è previsto a XX giorni dalla data della fattura, bisogna aggiungere 30 giorni (cioè XX + 30) per calcolare la data di validità della garanzia.

La garanzia così ricevuta dovrà essere sottoposta alla banca italiana per la verifica delle firme e dell’autenticità della stessa.

Nel caso di mancato pagamento dell’importo della fattura dovrete presnetare alla banca nei termini di validità della garanzia la dichiarazione che la stessa richiederà con la quale viene dichiarato che nonostante abbiate spedito la merce conformemente all’ordine di acquisto, il Vostro cliente non ha adempiuto all’obbligo di pagare.

top

42) Ritiro merce contro accettazione di documenti da pagare a scadenza

D: La nostra azienda acquista beni finiti da un fornitore indiano, distribuendoli sul territorio nazionale.

Il primo pagamento è stato un controdocumenti, ora l’azienda indiana propone una Lettera di credito pagabile a 45 giorni dalla data di spedizione della merce. Non riteniamo sia il miglior pagamento visto, tra l’altro, che ci vogliono 45 giorni di viaggio per la merce.

Quale miglior pagamento posticipato a 60/90 giorni dal ricevimento della merce, l’azienda italiana può proporre all’azienda indiana, visto che il rapporto non è “spot” ma continuativo, senza dover sopportare oneri relativi alle commissioni fideiussorie?

R: Il pagamento migliore per l’azienda che acquista e che desidera ottenere una dilazione di pagamento rispetto al ritiro della merce (60/90 giorni nel caso prospettato) è senz’altro il bonifico bancario via swift.

Al di là del fatto che il sistema paese “India” possa non accettare tutte le modalità di pagamento, il fornitore indiano, pur intrattenendo un rapporto non occasionale, ma continuativo tenderà a ricercare soluzioni che lo rassicurino circa il pagamento della merce. Per questo motivo è disposto, con tutta probabilità, a concedere un pagamento posticipato rispetto alla fornitura della merce a condizione, però, che il pagamento contro documenti in sigla CAD (Cash Against Documents) oppure D/P (Documents Against Payment), con scadenza a vista, fino ad ora adottato, sia sostituito da un pagamento a mezzo Lettera di credito (LC) a 45 giorni. Il rischio che Lei non vuole correre e che ha ben valutato, è quello che i documenti trasmessi dalla banca indiana ad utilizzo della LC, risultino conformi ai termini del credito documentario e, di conseguenza, vengano accettati dalla banca emittente che, a 45 giorni dalla data di spedizione o da altra data, provvederà a pagarli addebitando l’importo sul suo conto corrente a fronte di merce che, magari, non ha ancora potuto ritirare che risulti non conforme all’ordine di acquisto.

In alternativa a quanto prospettato dal fornitore indiano, si potrebbe proporre una soluzione che permetta di restare in un pagamento contro documenti, come fatto fino ad ora, prevedendo, però, che i documenti le sino consegnati, anziché contro pagamento a vista, contro accettazione di un Suo impegno a pagare ad una certa data di scadenza che andrete a concordare (45 o 60 giorni a decorrere, ad esempio, dalla data del documento di trasporto). Avremmo così un “Documents Against Acceptance”, in sigla D/A.

Questa soluzione, che risulterebbe senz’altro la migliore, se non venisse accettata dal fornitore indiano, così come prospettata la si può proporre prevedendo la consegna dei documenti contro accettazione di una tratta a scadenza che comporterebbe, però, l’assoggettamento all’imposta di bollo vigente in Italia (12 per mille o 6 per mille se la tratta risulta essere già bollata all’estero) ed il fatto che, alla scadenza la tratta accettata dovrà essere pagata indipendentemente dal fatto che lei abbia potuto ritirare o meno la merce, in quanto, il mancato pagamento comporterebbe il protesto.

top

43) Quale la forma di pagamento ideale per evitare il rischio di non pagamento?

D: Siamo una piccola azienda produttrice di vini DOC, che sempre più spesso effettua delle vendite all’estero e, per questo motivo, dobbiamo informarci sulle possibilità di pagamenti o meglio sulle sicurezze che si possono concordare senza penalizzare troppo il cliente con costi supplementari. Il nostro obiettivo è anche di concordare un pagamento che ci offra sicurezza senza nessuna complicazione per il cliente ma che ci permetta, nel contempo, di comprendere meglio la serietà del cliente. Attualmente lavoriamo con gli Stati Uniti, Svezia e Svizzera, in futuro anche con l’Inghilterra e la Russia.

Vorremmo qualche consiglio sulla forma di pagamento ideale alla nostra ditta.

R: La forma di pagamento ideale purtroppo non esiste in quanto, come anche sottolineato nel quesito, qualsiasi compratore cercherà sempre di posticipare il momento del pagamento rispetto al ritiro della merce, evitando di sostenere grossi oneri finanziari e, soprattutto, di dover ricorrere a strumenti di garanzia del pagamento nei confronti del fornitore.

Con riferimento, comunque, alla richiesta di un consiglio relativo a quale forma di pagamento concordare nella vendita di vini DOC destinati, in particolare, al mercato degli stati Uniti, della Svezia e della Svizzera, risulta difficile dare una risposta senza avere una serie di informazioni sulla quantità, sulla tipologia dell’accordo commerciale, sulla clientela, sulla ripetitività e sul valore delle forniture, ecc. Proviamo, comunque, a formulare qualche suggerimento che possa essere di aiuto.

La forma di pagamento che, in assoluto, offre sicurezza a chi vende e, nel contempo, garantisce al compratore di pagare solo quando la fornitura sarà eseguita conformemente all’ordine d’acquisto, è il credito documentario con il quale una banca, su richiesta del compratore promette il pagamento dell’importo a condizione che il venditore presenti, entro una data di scadenza, i documenti dimostrativi della spedizione dei prodotti richiesti nel credito conformemente a tutti i termini e condizioni. Il compratore, invece, è rassicurato dal fatto che la banca pagherà solo dopo aver accertato quanto sopra attraverso l’esame dei documenti.

Il lato negativo è il costo molto alto per entrambe le parti. Alternativamente si può optare per un pagamento a mezzo bonifico bancario posticipato rispetto alla consegna della merce ma assistito da una Stand by Letter of credit da emettere, su richiesta del compratore, prima della spedizione della merce. Con la Stand by il venditore si sente tutelato in quanto, se il compratore non paga con il bonifico bancario, potrà rivolgersi alla banca che ha emesso la Stand by per ottenere il pagamento della fornitura presentando una dichiarazione scritta, richiesta nella Stand by con la quale certifica di aver eseguito la fornitura conformemente all’ordine d’acquisto ma che il pagamento dovuto non è stato effettuato. Funge, quindi, da strumento di garanzia.

È più semplice rispetto al credito documentario in quanto tutti i documenti di spedizione non saranno presentati alla banca ma inviati direttamente o tramite lo spedizioniere, al compratore.

Ha inoltre, costi notevolmente inferiori rispetto al credito documentario per ambo le parti contraenti.

Qualsiasi altra forma di pagamento è sbilanciata a favore di una parte e a sfavore dell’altra.

top

44) Resa della merce e modalità di pagamento con azienda algerina

D: Una ditta algerina, ci ha chiesto di formulare un’offerta riguardante una fornitura da effettuare via mare. Considerando che il cliente risiede in un Paese islamico, chiedo se è possibile avere alcune direttive di massima sulla resa della merce e sulle modalità di pagamento che è più opportuno applicare in fase di contrattazione.

R: Considerando il Paese a cui è destinata l’offerta richiesta è sempre opportuno prendere precauzioni al fine di chiudere l’eventuale “rischio cliente” (cioè il rischio di mancato pagamento dovuto ad una inadempienza del cliente algerino, nel suo caso) e, soprattutto, il “rischio Paese”, vale a dire il rischio che il pagamento possa non essere eseguito a causa di una inadempienza del sistema Paese.

La forma di pagamento che soddisfa tali esigenze e che viene solitamente adottata in queste situazioni, è il credito documentario irrevocabile con conferma emesso via Swift, scadente in Italia ed utilizzabile presso la banca che sarà chiamata a confermare il credito documentario. Il credito documentario dovrà essere soggetto alle UCP 600, e dovrà richiedere i documenti che andrà a concordare con il cliente Algerino. In fase di offerta dovrà specificare entro quando il credito dovrà esserLe notificato per rispettare la data di consegna della merce, oppure, in alternativa, stabilire che la consegna della merce avverrà XX giorni /mesi a decorrere dalla data di ricevimento del credito dlocumentario.

Per quanto riguarda il termine di consegna della merce, tenendo conto che il trasporto avverrà via mare, sarebbe opportuno che formulasse un termine di resa merce CIF o CFR secondo quanto stabilito dagli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale. Questo vuol dire che la quotazione comprenderà il costo del nolo fino a destino e dell'assicurazione merce (nel caso del CIF), mentre il CFR comprende solo il costo del nolo fino a destinazione. Questa scelta Le permetterà di gestire il trasporto fino a destinazione scegliendo l’operatore di trasporto che Le curerà la spedizione della merce, senza peraltro assumersi i rischi del trasporto principale che verranno trasferiti al cliente algerino alla partenza, nello stesso momento del termine FOB degli Incoterms. In relazione al pagamento a mezzo credito documentario, tale scelta è importante perché potrà avere più facilmente assistenza nella preparazione della Polizza di carico.

top